TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-06-19, n. 201907952

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-06-19, n. 201907952
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907952
Data del deposito : 19 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2019

N. 07952/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00613/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2014, proposto da B F e dalla Società Baln Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F N in Roma, via Crescenzio, 62;

contro

Il Presidente pro tempore della Regione Siciliana, nella qualità d Commissario delegato ex O.P.C.M. N.3851/09, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
il Servizio di Messina del Dipartimento della Protezione Civile della regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota dell’8 novembre 2013, prot. n. 73374, avente ad oggetto <<

OCDPC

35/13 Avviso di reintegrazione nel possesso: “Interventi di raccolta e convogliamento acque nel versante sopra Guidomandri lato mare nel comune di Scaletta Zanclea” >>
con cui l’Ufficio Operativo di Messina del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009 n. 3815 ha comunicato che il giorno 21 novembre 2013 si sarebbe proceduto alla reintegrazione nel possesso di aree di proprietà del ricorrente occupate in data 28 giugno 2010, e della proposta preventiva di indennità di occupazione temporanea nel contempo con la medesima nota allegata;

per l’accertamento:

dell’illegittimità dell’occupazione da parte delle Amministrazioni intimate dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti, trasformati ma non interessati da alcun decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà o comunque costitutivo di altro diritto reale, a seguito degli atti oggetto del presente gravame che pretendono di poter procedere a reintegrazione nel possesso degli stessi;

e per la conseguenziale condanna:

delle Amministrazioni resistenti intimate ad emanare, entro un termine determinato, per conseguire il diritto di proprietà o altro diritto reale sui terreni trasformati di proprietà del ricorrente, occupati in forza di provvedimento di occupazione temporanea cui non ha tuttavia mai fatto seguito regolare e tempestivo decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà o comunque costitutivo di altro diritto reale, un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U. espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. contenente quanto infra in ricorso meglio specificato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente pro tempore della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario delegato ex O.P.C.M. N.3851/09;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Premettono i ricorrenti che, a seguito degli eventi calamitosi avvenuti il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, è stato dichiarato lo stato di emergenza con d.P.C.M. del 2 ottobre 2009 e che, con d.P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 2009, il Presidente della regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, con possibilità di avvalersi del Sindaco di Messina quale soggetto attuatore;
riferiscono che, con successive ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile, sono state dettate le disposizioni per il subentro della Regione Siciliana per il superamento della situazione emergenziale, ivi comprese le attività di completamento degli interventi da eseguirsi in conseguenza dei ridetti eventi.

In particolare, il sig. F, imprenditore agricolo proprietario di fondi rustici siti in Scaletta Zanclea contraddistinti in catasto nel foglio 1 della Sezione della Frazione di Guidomandri, con le particelle 627, 639 e 641 e al foglio 2 della medesima Sezione di Guidomandri con particelle 392, 394, 671, 672 e 673, riferisce che:

-con autorizzazione di immissione in possesso del 18 giugno 2010, n. 2419, è stata disposta l’occupazione fino ad un massimo di anni cinque degli immobili di sua proprietà, come sopra individuate, per “interventi di contenimento frane e colate detritiche nel versante sopra Guidomandri lato mare nel Comune di Scaletta Zanclea”, per un totale di mq 48.400;

-di avere chiesto, con nota del 17 gennaio 2011, ai sensi dell’art. 16, comma 11, d.P.R. n. 327/2001 l’estensione della procedura espropriativa anche alla rimanente parte del fondo (foglio 1, particelle 581 e 617;
foglio 2, particelle 391 e 671) trattandosi di relitti non più accessibili e di nessuna utilità residua ed ha precisato come non fosse stata considerata l’esistenza di un fabbricato rurale nell’ambito della particella catastale 639 chiedendone la stima ai fini delle indennità di legge;

La ricorrente società Baln srl riferisce, per quanto di interesse, che:

-con autorizzazione di immissione in possesso del 18 giugno 2010, n. 2418, è stata disposta l’occupazione fino ad un massimo di anni cinque del fondo successivamente acquistato dalla società ricorrente, sito in Saletta Zanclea e individuato in catasto al foglio 2, particella 674, per “interventi di raccolta e convogliamento acque nel versante sopra Guidomandri lato mare nel Comune di Scaletta Zanclea” per un totale di mq. 1.140;

-di avere chiesto, con nota del 17 gennaio 2011, che la procedura espropriativa venisse proseguita nei propri confronti, procedendosi anche alla determinazione in via provvisoria e poi in via definitiva dell’indennità di espropriazione ed occupazione legittima ai sensi del d.P.R. n. 327/2001, con liquidazione in proprio favore.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano la nota n. 73374 in data 8 novembre 2013, con cui è stato dato avviso di reintegrazione in possesso di tutte le aree occupate e non l’espropriazione definitiva, tenuto conto della trasformazione delle aree occupate, con allegata proposta preventiva di indennità di occupazione temporanea, deducendo, al riguardo, la violazione dell’art. 42 della Costituzione;
omessa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 327/2001;
omessa applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001;
eccesso di potere per contrasto con i principi di logica e ragionevolezza;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990.

Lamentano, in sostanza, come la reintegrazione sia solo formale, in quanto i terreni non sarebbero più utilizzabili per l’apposizione di reti metalliche per contenere il rischio di frane e ridotti a meri relitti e in buona parte inaccessibili, e che, al più, avrebbe dovuto prevedersi anche l’ulteriore indennità prevista dall’art. 44, comma 1, d.P.R. 327/2001, in aggiunta all’indennità di occupazione.

Introducono, altresì, istanza risarcitoria, ravvisando i ricorrenti una occupazione illegittima, non essendo intervenuto il decreto di espropriazione dei fondi occupati e trasformati irreversibilmente, e chiedono, pertanto, la condanna delle Amministrazioni alla emanazione di un provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis, T.U. espropriazioni, contenente l’indicazione del risarcimento sia a titolo di danno patrimoniale che non patrimoniale dovuto per la perdita della proprietà del fondo, con quantificazione secondo quanto previsto dalla norma invocata, integrato dai criteri ricavabili da stima eseguita da verificatore o CTU, di cui chiedono la nomina, oltre interessi quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo da farsi decorrere solo dalla solo formale reintegrazione nel possesso.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per l’intimato Presidente pro tempore della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario delegato ex O.P.C.M. N.3851/09, depositando documenti.

In vista della trattazione nel merito della causa, parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale con cui ha precisato che alla data del 21 novembre 2013, indicata nell’avviso di restituzione dei fondi occupati, non è avvenuta alcuna restituzione, con conseguente illegittimità dell’occupazione delle aree a suo tempo occupate, essendo scaduti in data 28 giugno e 14 ottobre 2015 i cinque anni entro cui avrebbe dovuto essere emesso provvedimento di esproprio.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

E’ oggetto di controversia la nota dell’8 novembre 2013, prot. n. 73374, avente ad oggetto l’avviso di reintegrazione nel possesso di aree di proprietà della parte ricorrente, occupate in data 28 giugno 2010, a seguito degli interventi di raccolta e convogliamento acque nel versante sopra Guidomandri lato mare nel comune di Scaletta Zanclea, cui l’Ufficio Operativo di Messina del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009 n. 3815 avrebbe proceduto il giorno 21 novembre 2013, nonché la proposta preventiva di indennità di occupazione temporanea ivi allegata.

Il ricorso, a prescindere da possibili profili di inammissibilità attesa la valenza di atto infraprocedimentale del provvedimento impugnato, è infondato.

Rileva il Collegio, ad integrazione di quanto brevemente esposto in fatto, che con Ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza susseguente ai detti eventi.

Per quanto qui rileva, l'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. 3815/2009 ha disposto che il Commissario Delegato si avvalesse del Sindaco di Messina in qualità di soggetto attuatore;
l'art. 1, comma 6, lett. c), ha disposto che il Commissario Delegato predisponesse un piano degli interventi per la complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi;
l'art. 2, comma 2) ha previsto che il Commissario Delegato potesse indire una Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei necessari pareri sui progetti del piano degli interventi, mentre, l'art. 2, comma 4, ha disposto che per l'occupazione di urgenza e per l'eventuale espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Commissario delegato, una volta emesso il Decreto di Occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedesse alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. Con successiva Ordinanza n. 3825 del 27 novembre 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato ulteriori disposizioni per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi del 1° ottobre 2009;
in particolare, l'art. 7, comma 3, dell'O.P.C.M. 3825/2009 ha disposto che l'approvazione dei progetti da parte del soggetto attuatore costituisse, all’occorrenza, variante allo strumento urbanistico generale, costituisse vincolo per l'esproprio e comportasse dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006;
l'art. 7, comma 6, ha autorizzato il Soggetto Attuatore a derogare agli art. da 8 a 22 bis del d.P.R. n. 327/2001, disponendo che l'approvazione dei progetti da parte del soggetto attuatore costituisse, occorrendo, variante allo strumento urbanistico generale, costituisse vincolo per l'esproprio e comportasse dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006 e le eventuali leggi regionali di recepimento ed applicazione della legge statale in deroga.

Tanto precisato, è pacifico che l’occupazione dei fondi di proprietà dei ricorrenti è avvenuta nell’ambito degli interventi previsti a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009, con atti di autorizzazione all’immissione in possesso, entrambi del 18 giugno 2010, per un massimo di cinque anni a partire dalla data di immissione in possesso delle aree indicate, avvenuta poi, rispettivamente, il 28 giugno ed il 14 ottobre 2010.

Come evincibile dalla documentazione versata in atti dall’Avvocatura erariale, i terreni occupati sono stati interessati da tre appalti, concernenti: -interventi di mitigazione rischio frane e colate detritiche nel versante sopra Guidomandri lato mare, nel Comune di Scaletta Zanclea, approvato dal Dirigente Generale della Protezione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile preposto all'Ufficio Commissariale con Disposizione n. 579 del 30/11/2011;
-interventi di raccolta e convogliamento acque nel versante sopra Guidomandri lato mare, nel Comune di Scaletta Zanclea approvato dal Dirigente Generale della Protezione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile preposto all'Ufficio Commissariale con Disposizione n. 305 del 03/03/2011;
-interventi di raccolta e convogliamento acque nel versante sopra Guidomandri lato mare, nel Comune di Scaletta Zanclea Progetto di Completamento approvato dal Dirigente Generale della Protezione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile preposto all'Ufficio Commissariale con Disposizione n. 449 del 04/07/2011.

Esauriti gli interventi di cui si tratta, è sopraggiunto l’avviso di reintegrazione in possesso oggetto di impugnativa, peraltro, ben prima della scadenza del quinquennio, essendo, evidentemente cessate le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza dei siti colpiti dagli eventi alluvionali.

Tale rilievo in fatto è sufficiente ad evidenziare che nessuna occupazione illegittima si è mai realizzata, in quanto l’occupazione dei terreni di proprietà di parte ricorrente è stata limitata al tempo occorrente alla realizzazione degli interventi resisi necessari dopo gli eventi calamitosi, e, comunque, entro il quinquennio massimo previsto.

Non ha pregio, pertanto, la pretesa di parte ricorrente di “conversione” dell’atto impugnato che, peraltro, come sopra rilevato, ha mera consistenza infraprocedimentale, ritenendo di non avere più interesse al rientro nel pieno godimento della sua proprietà in ragione di una supposta inutilizzabilità della stessa.

Nel caso che ne occupa, infatti, non ricorre l’ipotesi in cui la proprietà privata è stata trasformata irreversibilmente per la realizzazione dell’opera pubblica, con conseguente diritto del proprietario, ove ci si trovi al cospetto di un'occupazione divenuta sine titulo di un bene, di chiedere la restituzione del bene occupato, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno.

Invece, correttamente la resistente Amministrazione, una volta cessate le esigenze che avevano indotto alla occupazione temporanea dei terreni di parte ricorrente, ha avviato il procedimento per la restituzione delle stesse, non più necessarie allo scopo per cui era avvenuta l’immissione in possesso, ed ha, per altrettanto legittimamente proposto l’indennità di occupazione, ai sensi dell’art. 50, d.P.R. 327/2001.

Nemmeno hanno pregio le deduzioni circa l’intervenuta trasformazione dei fondi, atteso che, come emerge dagli atti depositati, l’apposizione di reti metalliche non ha interessato tutte le particelle di proprietà dei ricorrenti che, per il resto, non sono state interessate da alcuna opera, e che, comunque, non si prestano ad agevole utilizzazione in ragione della impervia collocazione delle stesse.

Infine, del tutto irrilevante è la constatazione, in fatto, che il giorno previsto per la restituzione, questa non abbia avuto luogo, tenuto conto che si tratta di circostanza successiva alla proposizione del ricorso che, nella misura in cui sia stata ritenuta lesiva, avrebbe dovuto costituire oggetto di una estensione dell’impugnativa, da notificarsi ritualmente alla parte resistente.

Ma anche a prescindere da tale rilievo di natura prettamente processuale, quello che più in radice ne evidenzia la assoluta ininfluenza nell’ambito della presente controversia è che la restituzione non è potuta avvenire per mancata presentazione di parte ricorrente, circostanza questa che non può costituire certo presupposto per la qualificazione della illegittimità del possesso da parte dell’Amministrazione che, comunque, può procedere anche in assenza del proprietario.

Le suesposte considerazioni rendono, infine, del tutto destituita di fondamento la richiesta risarcitorie come formulata in ricorso, attesa l’inconferenza al caso che ne occupa della fattispecie prevista dall’art. 42 bis, T.U. espropriazioni.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti costituite, attesa la costituzione formale dell’Avvocatura Generale dello Stato.

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