TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-03, n. 202300714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-03, n. 202300714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300714
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 00714/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01476/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2022, proposto da:
NS LE Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Valente, Antonietta Favale, Marco Orlando e Angelo Annibali, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare N. Sauro, 31-33;



nei confronti

NS Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 - Società Cooperativa, Scala Enterprise s.r.l., non costituiti in giudizio;



per l’annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

- del provvedimento di aggiudicazione della gara comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di facchinaggio adottato dalla Regione Puglia il 15.11.2022;

- di tutti i verbali di valutazione delle offerte tecniche redatti dalla Commissione giudicatrice e segnatamente:

- del verbale n. 1 del 29.3.2022;

- del verbale n. 2 del 7.6.2022;

- del verbale n. 3 del 16.6.2022;

- del verbale n. 4 del 28.6.2022;

- del verbale n. 5 del 5.7.2022;

- del verbale n. 6 verbale del giorno 11.7.2022;

- del verbale n. 7 del 1°.12.2022 con cui la Commissione, riunitasi per verificare la correttezza dei punteggi originariamente assegnati, non ha accolto le richieste dell’odierno ricorrente;

- degli atti di gara in parte qua e segnatamente: del bando, del disciplinare e del capitolato;

nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 per la Regione Puglia il difensore avvocato Claudia Pellicciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. - Con bando pubblicato in Gazzetta ufficiale SS. n. 16 del 7.2.2022 la Regione Puglia indiceva la gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di facchinaggio - CIG 9041452A37. L’importo dell’affidamento è di € 737.853,24 per una durata del servizio di 36 mesi.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’assegnazione di 70 punti per il pregio tecnico delle offerte e 30 punti per la parte economica.

Il punteggio di 70 punti era suddiviso sulla base di criteri e sub-criteri meglio specificati nella “tabella dei criteri qualitativi di valutazione dell’offerta tecnica” di cui al disciplinare.

Tra i sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica vi erano: - il sub-criterio D4 volto a premiare il “Parco Automezzi (in proprietà e/o leasing)”; - il sub-criterio D5 volto a premiare gli “Automezzi a disposizione a ridotto impatto ambientale con riferimenti a quelli di cui al p.to D4”.

Alla gara prendevano parte sette concorrenti, tra cui l’odierno ricorrente NS LE Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” e le due controinteressate NS Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 - Società Cooperativa e Scala Enterprise s.r.l.

Nella seduta del 7.5.2022 riassunta nel verbale n. 2 la Commissione di gara attribuiva i punteggi tecnici alle offerte presentate in gara.

Nella successiva seduta del 16.6.2022 venivano aperte le offerte economiche ed era redatta la graduatoria provvisoria che vedeva il NS LE classificarsi quinto in graduatoria con 71,32 punti complessivi.

A seguito della pubblicazione dei citati verbali, alcune imprese, tra cui anche il NS ricorrente, contestavano la modalità di attribuzione dei punteggi tecnici.

In particolare, l’odierno ricorrente contestava l’attribuzione di 0 punti sia sul criterio D4, sia sul criterio D5.

Su entrambi i sub-criteri la Commissione aveva attribuito un punteggio pari a 0 poiché all’offerta tecnica non erano stati allegati i libretti di circolazione degli automezzi offerti.

Il NS LE con la propria istanza in autotutela chiedeva la valutazione dei due sub-criteri, invocando l’applicazione dell’istituto del soccorso procedimentale.

All’istanza in parola il concorrente allegava tutti i libretti di circolazione dei propri automezzi.

Il concorrente specificava che, laddove fossero stati valutati correttamente i mezzi dallo stesso offerti, la propria collocazione in graduatoria sarebbe stata differente. Infatti, con l’attribuzione del massimo dei punti in palio che sarebbero spettati al NS LE (ovverosia: 8 punti per il sub-criterio D4 e 6 punti per sub-criterio D5) quest’ultimo sarebbe risultato aggiudicatario.

Con il verbale n. 4 del 28.6.2022 la Commissione prendeva in esame la richiesta del NS interessato e decideva di ammettere il soccorso procedimentale, valutando dunque il progetto tecnico del NS LE anche in merito ai sub-criteri D4 e D5.

La Commissione attribuiva al ricorrente il seguente punteggio: - per il sub-criterio D4: 6 punti; - per il sub-criterio D5: 6 punti.

Mentre per il sub-criterio D5 veniva attribuito il massimo dei punti, per il sub-criterio D4 venivano assegnati solamente 6 punti su 8.

La motivazione era che, sebbene il concorrente avesse offerto il numero di automezzi utili al fine dell’attribuzione del massimo dei punti (vale a dire almeno “3 automezzi con portata > 35 q.li”), lo stesso aveva omesso di dichiarare la propria “disponibilità a fornire i necessari autoveicoli per uso speciale o per il trasporto specifico” (cfr. pag. 2 del verbale n. 4 del 28.6.2022).

La graduatoria finale era la seguente:

1) NS Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 - Società Cooperativa - punteggio totale: 85,16;

2) Scale Enterprise s.r.l. - punteggio totale: 83,69;

3) NS LE Servizi “NS stabile” - punteggio totale: 83,32.

Il NS ricorrente contestava, tramite il proprio difensore, le risultanze di gara.

In data 15.11.2022 veniva comunicato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e il NS LE inviava una seconda diffida per sensibilizzare l’Amministrazione a rivedere la valutazione compiuta dalla Commissione di gara.

In data 1°.12.2022 la Commissione si riuniva nuovamente, su determinazione del RUP, al fine di valutare quanto sostenuto dal ricorrente, ma con il verbale n. 7 confermava i punteggi assegnati, contestando le tesi contenute nell’istanza prodotta dal NS LE.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il medesimo impugnava gli atti in epigrafe indicati, deducendo un’unica censura così riassumibile:

- violazione degli artt. 30, 95 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione del disciplinare di gara e del capitolato; violazione dell’art. 1655 del codice civile; eccesso di potere; sviamento; violazione della par condicio competitorum ; irragionevolezza manifesta; sproporzione e violazione del principio che sancisce la libertà d’impresa; violazione dell’art. 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata.

Chiedeva, infine, la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato.

2. - Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, resistendo al gravame.

3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 19 aprile 2023, nel corso della quale, all’esito della discussione orale, la causa passava in decisione su richiesta delle parti.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

Con un unico motivo mezzo di gravame il NS istante censura l’operato della Commissione giudicatrice per errata valutazione della propria proposta tecnica, nella misura in cui, in sede di ripartizione del punteggio in corrispondenza del sub-criterio D4) “Parco automezzi (in proprietà o leasing)”, ha assegnato all’offerta tecnica n. 6 (sei) punti in luogo del massimo punteggio previsto (8 punti), di asserita sua “sicura spettanza”.

La tesi sostenuta dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio poggia sugli assunti di fondo in precedenza posti a sostegno dell’istanza di annullamento in autotutela formulata all’indirizzo dell’Amministrazione regionale e ritenuti dalla Commissione di valutazione elementi non validi ai fini di una revisione del precedente operato nel senso preteso dall’operatore economico; e tanto, sulla scorta di puntuali ed esaustive argomentazioni che - come si vedrà - sono immuni dai vizi contestati, confermando la correttezza del giudizio numerico espresso dalla medesima Commissione con il punteggio di fatto assegnato e, con essa, la piena legittimità delle risultanze finali.

Sotto un primo profilo, il NS istante assume che l’aver elencato, all’interno della propria relazione tecnica, in apposita tabella e con l’indicazione della relativa targa e portata, i veicoli necessari all’espletamento dei trasporti speciali (nella specie, le due autoscale possedute) costituisca una modalità addirittura più precisa e puntuale rispetto a quanto richiesto dal disciplinare ai fini dell’attribuzione della premialità in questione, e perciò idonea a superare l’impegno generico - nella specie, non assunto con una dichiarazione espressa - ad assicurare all’Amministrazione la disponibilità, all’occorrenza, a fornire gli autoveicoli per uso speciale o trasporto specifico che si rendano

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