TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-11-04, n. 202403036
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 03036/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fallimento R.C.R. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pieve Emanuele, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 23/2021, emessa dal titolare di P.O. Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Pieve Emanuele in data 30 marzo 2021, avente ad oggetto “provvedimento in ordine alla rimozione di rifiuti presso la ditta R.C.R. s.r.l. in liquidazione con sede legale in Pieve Emanuele, via 2 Salvo d'Acquisto n. 42”;
- per quanto occorrer possa, dell'ordinanza n. 20/2021, emessa dal titolare di P.O. Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Pieve Emanuele in data 12 marzo 2021, avente ad oggetto “provvedimento in ordine alla rimozione di rifiuti presso la ditta R.C.R. s.r.l. in liquidazione con sede legale in Pieve Emanuele, via 2 Salvo d'Acquisto n. 42”;
- di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusi: 1) la nota dell'11 febbraio 2021 del Comune di Pieve Emanuele, prot. 0002934 e la nota del 22 febbraio 2021, del Comune di Pieve Emanuele, prot. 0003689, entrambe nella parte in cui, rigettando le argomentazioni e motivazioni espresse dalla ricorrente, confermano gli asseriti obblighi in capo alla stessa; 2) il Regolamento locale di igiene, allo stato non conosciuto e genericamente richiamato dall'ordinanza impugnata, nella parte in cui dovesse essere letto nel senso di consentire l'imposizione delle obbligazioni previste nell'ordinanza impugnata alla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
dell’ordinanza n. 6 del 19 maggio 2021, emanata dal Sindaco del Comune di Pieve Emanuele, comunicata a mezzo p.e.c. in data 21 maggio 2021, con la quale è stata disposta “La ratifica delle Ordinanze n. 20/2021 e n. 23/2021 emesse dal Titolare di Posizione Organizzativa Area Ambiente e Sviluppo Economico.
Visti il ricorso, i motivi