TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-11-04, n. 202403036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-11-04, n. 202403036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403036
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2024

N. 03036/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00726/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fallimento R.C.R. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pieve Emanuele, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza n. 23/2021, emessa dal titolare di P.O. Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Pieve Emanuele in data 30 marzo 2021, avente ad oggetto “provvedimento in ordine alla rimozione di rifiuti presso la ditta R.C.R. s.r.l. in liquidazione con sede legale in Pieve Emanuele, via 2 Salvo d'Acquisto n. 42”;

- per quanto occorrer possa, dell'ordinanza n. 20/2021, emessa dal titolare di P.O. Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Pieve Emanuele in data 12 marzo 2021, avente ad oggetto “provvedimento in ordine alla rimozione di rifiuti presso la ditta R.C.R. s.r.l. in liquidazione con sede legale in Pieve Emanuele, via 2 Salvo d'Acquisto n. 42”;

- di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusi: 1) la nota dell'11 febbraio 2021 del Comune di Pieve Emanuele, prot. 0002934 e la nota del 22 febbraio 2021, del Comune di Pieve Emanuele, prot. 0003689, entrambe nella parte in cui, rigettando le argomentazioni e motivazioni espresse dalla ricorrente, confermano gli asseriti obblighi in capo alla stessa; 2) il Regolamento locale di igiene, allo stato non conosciuto e genericamente richiamato dall'ordinanza impugnata, nella parte in cui dovesse essere letto nel senso di consentire l'imposizione delle obbligazioni previste nell'ordinanza impugnata alla ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

dell’ordinanza n. 6 del 19 maggio 2021, emanata dal Sindaco del Comune di Pieve Emanuele, comunicata a mezzo p.e.c. in data 21 maggio 2021, con la quale è stata disposta “La ratifica delle Ordinanze n. 20/2021 e n. 23/2021 emesse dal Titolare di Posizione Organizzativa Area Ambiente e Sviluppo Economico.

Visti il ricorso, i motivi

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