TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-05-22, n. 201301184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-05-22, n. 201301184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301184
Data del deposito : 22 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01198/2004 REG.RIC.

N. 01184/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01198/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2004, proposto da:
Staffiero Patrizia, rappresentata e difesa dagli avv. A L, R B e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, viale O. Quarta N. 16;

contro

Universita' del Salento ( Universita' degli Studi di Lecce), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento dell’Ufficio Area Studenti – Dottorato di Ricerca/IAG dell’Università degli Studi di Lecce, a firma del Magnifico Rettore del 19.3.2004 prot. n. 6893, con il quale si chiede il rimborso delle somme indebitamente corrisposte, quale importo della borsa di studio percepita nel corso del II anno di frequenza del dottorato in “Storia dell’arte comparata dei Paesi mediterranei dal Medioevo all’Età Moderna”, perché in contrasto con l’art. 11 del bando di concorso nel quale si prevedeva il conferimento della borsa solo agli studenti con reddito annuale personale complessivo non superiore a £. 15.000.000 (euro 7746,85);
della comunicazione di avvio del procedimento n. prot. 2794 del 6.2.2004 dell’Area Studenti – Dottorato di ricerca dell’Università di Lecce;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali, compreso il bando di concorso XIV Ciclo del dottorato in “Storia dell’arte comparata dei Paesi mediterranei dal Medioevo all’Età Moderna”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Universita' del Salento ( Universita' degli Studi di Lecce);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 la dott.ssa P M e uditi l’avv. R. Barsi anche in sostituzione dell'avv. A. Lonoce per la ricorrente e l’avv. dello Stato G. Pedone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame la dott.ssa Staffiero ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Area Studenti – dottorato di ricerca/IAG – con il quale si richiede il rimborso delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio percepita nel corso del II anno di frequenza del dottorato in “Storia dell’arte comparata dei Paesi mediterranei dal Medioevo all’Età Moderna” per il ravvisato contrasto con l’art.11 del bando di concorso nel quale si prevedeva il conferimento della borsa solo agli studenti con reddito annuale complessivo non superiore a L.15.000.000(E. 7746,85).

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

A) Violazione art.33 comma 6 – art.6 L.n.168/1989;
comma 2 art.4 legge n.2010/1998;
art.5 L. n.315/1998 – Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta – violaizone art.97 Cost.

B) Eccesso di potere per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta.

C) Violazione art.24 Cost. – violazione art.97 Cost. – assoluta genericità delle pretese della P.A. – illogicità;

D) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – eccesso di potere per difetto dei presupposti – illogicità – violazione dei principi del minor aggravio di ragionevolezza e di proporzionalità – travisamento.

Con atto depositato in data 16 giugno 2004 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;
nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2005 il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza suindicata, ha accolto l’appello proposto dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 6 marzo 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’art.75 del D.P.R, n.382/1980, disciplina le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione e prevede ai commi 1 e 2 che “Il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere a favore dei laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni.

Il Ministro con suo decreto può, ogni due anni, adeguare tale limite di reddito alle variazioni del costo della vita”.

In data 19 aprile 1990 il Ministro dell’Università e della ricerca Scientifica di concerto con il Ministro del tesoro ha poi decretato che “per la fruizione delle borse di studio, a partire dall’anno 1990, il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in L.15.000.000”.

Il successivo comma 6 stabilisce che “Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'art. 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa di studio purché rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca”.

La successiva L. 210/1998 al comma 5 ha previsto che “Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni”.

La nuova normativa ha quindi eliminato ogni riferimento al limite reddituale prevedendo che l’assegnazione delle borse di studio avvenga mediante valutazione comparativa di merito.

La norma transitoria di cui al successivo art.5 prevede che “ I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonché le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso”.

Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, posto che il bando di concorso è stato pubblicato con decreto del 17 luglio 1998, troverebbe applicazione la norma transitoria di cui all’art. 5 citato e, pertanto, la ricorrente non avrebbe titolo alla borsa di studio atteso che supera il limite reddituale previsto dall’art.75 del D.P.R. n.382/1980.

Tuttavia il Collegio ritiene che, partendo da un’attenta lettura della norma transitoria citata, si giunge a condividere la tesi della ricorrente.

La norma transitoria,infatti, fa riferimento ai concorsi banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge n.210/1998, sicchè vengono sottratte all’applicazione della stessa le fasi del procedimento successive alla conclusione , dall’instaurazione del rapporto di dottorato all’erogazione della borsa di studio.

Tale interpretazione risulta conforme anche al principio “tempus regit actum”, che disciplina la successione delle leggi nel tempo assoggettando ogni fase del procedimento dotata di autonomia all’applicazione della norma in vigore all’atto del suo perfezionamento.

Trattandosi di attribuzione di borsa di studio cioè della fruizione di un diritto, la normativa da applicare è quella vigente al momento della erogazione delle somme, quanto alle condizioni richieste per l’attribuzione del beneficio.

Nella fattispecie, al momento dell’erogazione del beneficio in parola trovava applicazione la normativa di cui alla L. 210/1998 citata.

Comunque, con riferimento al reddito conseguito nell’anno 1997, periodo di imposta coincidente con l’anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la richiesta per ottenere l’erogazione, la ricorrente si trovava nelle condizioni previste per fruire della borsa di studio anche con riferimento alla normativa previgente.

Difatti la P.A. ha rilevato che, da controlli operati per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Lecce 2, è emerso che la ricorrente avrebbe percepito un reddito superiore a L.15.000.000 negli anni 2001 e 2002, ossia in periodi di imposta successivi alla presentazione della richiesta e all’anno solare da prendere in considerazione per l’attribuzione del beneficio.

Le considerazioni citate inducono a ritenere l’illegittimità del provvedimento impugnato, il quale deve quindi essere annullato, stante l’erroneità dei presupposti sui quali lo stesso si fonda.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

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