TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-07-02, n. 202400813
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Pubblicato il 02/07/2024
N. 00813/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2024, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, F S C, F L, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, corso Italia, n. 24;
contro
Unione Valdera, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Casciana Terme Lari, Provincia di Pisa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
Regione Toscana, Infratel Italia S.p.a., Invitalia S.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 20.12.2023 prot. n. 28/CL, con il quale il Comune di Casciana Terme Lari – SUAP dell'Unione dei Comuni di Valdera ha definitivamente rigettato l'istanza presentata da Inwit e TIM, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, per l'installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio comunale in via Lunga snc, in un'area identificata al catasto terreni al foglio 48, particella 429 (codice sito Inwit I477PI;codice sito TIM PIDF), unitamente alla lettera di trasmissione del provvedimento di pari data della nota dell'11.10.2023 prot. n. 54740, con la quale il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari si pronunciava per il rigetto dell'istanza, nonché, laddove possa occorrere, delle note, ivi richiamate, prot. 14213 del 13.7.2023 e prot. 19752 del 25.9.2023;
- della nota dell'11.10.2023 prot. n. 54765, con la quale il SUAP ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990;
- della nota del 24.11.2023 prot. n. 61551/2023, con la quale il Servizio tecnico comunale confermava il suo parere negativo sulla istanza di autorizzazione e della nota del 12.12.2023 prot. n. 63901 con cui il SUAP comunicava la anzidetta nota, preannunciando alle società istanti che sarebbe stato adottato un provvedimento di diniego;
- del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile da ultimo approvato con delibera C.C. n. 5/2021, del Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione approvato con delibera C.C. n. 4/2021;
- in quanto occorrer possa, alternativamente anche previa disapplicazione, dell'art. 29.9 delle NTA del PTC di Pisa - qualora interpretato nel senso di vietare in termini assoluti l'installazione di impianti di tlc nella fascia di 50 mt a ridosso di qualsiasi area boscata, anche al di fuori di quanto previsto dall'art. 76 della l.reg. Toscana n. 39/2000 - nonché dell'art. 19.7.2 delle NTA del POC, qualora interpretato nel senso di condizionare il rilascio della autorizzazione alla previa approvazione del sito da parte del Comune e/o di vietare l'installazione di SRB a ridosso delle aree boscate. di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese, del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Unione Valdera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso si riferisce che Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito Inwit) è un operatore di comunicazione elettronica titolare di autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico che progetta, realizza e gestisce infrastrutture per le comunicazioni elettroniche per apparati di trasmissione radio per telecomunicazioni dei gestori telefonici.
Nel ricorso si precisa altresì che Inwit è nata nel marzo del 2015, che ha acquisito il ramo di azienda di Telecom Italia S.p.A. (di seguito TIM) avente ad oggetto l’insieme delle attività correlate alle infrastrutture passive relative agli impianti e alle stazioni radio base di telefonia mobile e mediante una complessa operazione societaria e che ha acquisito la titolarità di altrettante infrastrutture passive dell’operatore Vodafone Italia S.p.A., risultando ad oggi il primo tower operator italiano e il secondo in Europa per numero di siti gestiti, su cui vengono ospitati gli apparati di trasmissione di tutti i principali operatori nazionali.
La ricorrente chiarisce che i principali gestori di telefonia eserciscono gli impianti installando i propri apparati sulle infrastrutture tecnologiche di Inwit, commissionando alla ricorrente la realizzazione delle torri e dei tralicci sulla base di precise esigenze di copertura.
Per quanto interessa in questa sede, nel gravame si riferisce che con bando pubblicato sulla GUUE n. GU/S S101 279282-2022-IT del 25.5.2022, Infratel Italia aveva indetto una procedura di selezione di un progetto di investimento per la concessione di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili in aree a fallimento di mercato e che la procedura era stata bandita in via d’urgenza a seguito della mancata ricezione di offerte con riferimento alla procedura per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” di marzo 2022, contemplando l’abbreviazione dei termini ordinari onde evitare di compromettere la realizzazione degli obiettivi e consentire il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
Alla gara partecipava Inwit in RTI con TIM e Vodafone, aggiudicandosi, per quanto qui rileva, il Lotto n. 2 (Liguria, Sicilia, Toscana) e sottoscrivendo quindi apposita convenzione con la quale sono stati attribuiti i finanziamenti per la realizzazione delle stazioni radio base nelle aree indicate nell’Allegato G del bando. Tra di esse rientra anche una zona del territorio del Comune di Casciana Terme Lari, individuata dalla odierna ricorrente come località presso la quale realizzare la nuova infrastruttura di rete in base al progetto di investimento.
In data 5.10.2023, Inwit e TIM presentavano al Comune resistente, per il tramite del SUAP dell’Unione dei Comuni della Valdera, un’istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione della predetta infrastruttura di tlc.
Nell’istanza, comunicata anche all’ARPA Toscana, si rappresentava che l’intervento era ricompreso tra quelli finanziati dal PNRR nell’ambito della realizzazione del Piano “Italia 5G”.
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20.12.2023 prot. n. 28/CL, con il quale il Comune di Casciana Terme Lari – SUAP dell'Unione dei Comuni di Valdera ha definitivamente rigettato l'istanza presentata da Inwit e TIM, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, per l'installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio comunale in via Lunga snc, in un'area identificata al catasto terreni al foglio 48, particella 429, unitamente alla lettera di trasmissione del provvedimento di pari data della nota dell'11.10.2023 prot. n. 54740, con la quale il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari si pronunciava per il rigetto dell'istanza, nonché, laddove possa occorrere, le note, ivi richiamate, prot. 14213 del 13.7.2023 e prot. 19752 del 25.9.2023, la nota dell'11.10.2023 prot. n. 54765, con la quale il SUAP ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, la nota del 24.11.2023 prot. n. 61551/2023, con la quale il Servizio tecnico comunale confermava il suo parere negativo sulla istanza di autorizzazione e della nota del 12.12.2023 prot. n. 63901 con cui il SUAP comunicava la anzidetta nota, preannunciando alle società istanti che sarebbe stato adottato un provvedimento di diniego, il Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile da ultimo approvato con delibera C.C. n. 5/2021, e il Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione approvato con delibera C.C. n. 4/2021.
La ricorrente ha impugnato, in quanto occorrer possa, alternativamente anche previa disapplicazione, dell'art. 29.9 delle NTA del PTC di Pisa - qualora interpretato nel senso di vietare in termini assoluti l'installazione di impianti di tlc nella fascia di 50 mt a ridosso di qualsiasi area boscata, anche al di fuori di quanto previsto dall'art. 76 della l.reg. Toscana n. 39/2000 - nonché l’art. 19.7.2 delle NTA del POC, qualora interpretato nel senso di condizionare il rilascio della autorizzazione alla previa approvazione del sito da parte del Comune e/o di vietare l'installazione di SRB a ridosso delle aree boscate.
Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e ss. d.lgs. n. 259 del 2003, della Convenzione Infratel Italia/Rti Inwit per il Lotto 2 del bando per la concessione dei contributi del Piano “Italia 5G”, del Progetto di investimento e del Piano delle realizzazioni del Rti aggiudicatario, della direttiva P.d.C.M. del 2.11.2023 recante “ Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l’attuazione del PNRR ”, degli articoli 8, 9, 10, 11 e 17 della l.reg. Toscana n. 49/2011, dell’art. 8, co. 6, l. n. 36/2001, dell’art. 8, commi 4 e 9, Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione approvato con delibera C.C. n. 4/2021, dell’art. 19.7.2, comma 2, delle NTA del Piano Operativo Comunale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, irragionevolezza e ingiustizia manifesta;II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29.9 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, dell’art. 76 l.reg. Toscana n. 39/2000, dell’art. 134 della l.reg. Toscana n. 65/2014, nonché dell’art.