TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-06-11, n. 202401269
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Testo completo
Pubblicato il 11/06/2024
N. 01269/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo LE, Questura LE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a – del provvedimento del Dirigente dell'Area 1 della Prefettura di LE prot. -OMISSIS-del-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata vietata la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti del -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 39 R.D. 773/1931;
b – ove occorra, della nota della Questura di LE prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non conosciuta, con il quale è stata proposta l'adozione del provvedimento di sub a);
c – del provvedimento della Prefettura di LE prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale sono stati revocati il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi per difesa personale;
d – ove occorra, del verbale della Questura di LE del -OMISSIS-, con il quale è stato notificato il provvedimento sub c);
e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti e non indicati nel provvedimento sub a), dai quali la Prefettura di LE ha desunto di dover applicare il divieto di detenzione armi in capo al -OMISSIS-;
f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo LE e di Questura LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità
di soggetto titolare di una licenza di porto d’armi preordinata all’esecuzione delle mansioni di guardia giurata, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe in quanto lesivi del proprio interesse pretensivo al mantenimento dell’autorizzazione rilasciata per il citato uso delle armi.
2. La relativa domanda impugnatoria si affida – come motivi di doglianza – alla seguente prospettazione:
- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 L. 241/1990), VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, VIOLAZIONE DEL CONTRADDITORIO PROCEDIMENTALE, poiché la Squadra Mobile della Questura di LE ha proceduto in via cautelativa al ritiro dell’arma e delle munizioni senza alcuna ragione d’urgenza sacrificando il diritto al contraddittorio procedimentale;
- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/1990 - ART. 39 R.D. N. 773/1931) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ARBITRARIETÀ) – MOTIVAZIONE ARBITRARIA E/O APPARENTE – IRRAGIONEVOLEZZA, atteso che la Prefettura di LE ha ancorato il provvedimento interdittivo al mero avvio di un procedimento penale, omettendo il contraddittorio procedimentale, senza congrua istruttoria sui fatti “denunciati”; la P.A. procedente non avrebbe considerato che il ricorrente, nel corso di oltre 30 anni di professione, non si è reso mai colpevole di abusi, risultando pertanto soggetto avente condotta irreprensibile, avendo agito unicamente per sventare un furto di un’autovettura da parte di alcuni malviventi