TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-06-11, n. 202401269
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Testo completo
Pubblicato il 11/06/2024
N. 01269/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Questura Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a – del provvedimento del Dirigente dell'Area 1 della Prefettura di Salerno prot. -OMISSIS-del-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata vietata la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti del -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 39 R.D. 773/1931;
b – ove occorra, della nota della Questura di Salerno prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non conosciuta, con il quale è stata proposta l'adozione del provvedimento di sub a);
c – del provvedimento della Prefettura di Salerno prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale sono stati revocati il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi per difesa personale;
d – ove occorra, del verbale della Questura di Salerno del -OMISSIS-, con il quale è stato notificato il provvedimento sub c);
e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti e non indicati nel provvedimento sub a), dai quali la Prefettura di Salerno ha desunto di dover applicare il divieto di detenzione armi in capo al -OMISSIS-;
f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Questura Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità
di soggetto titolare di una licenza di porto d’armi preordinata all’esecuzione delle mansioni di guardia giurata, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe in quanto lesivi del proprio interesse pretensivo al mantenimento dell’autorizzazione rilasciata per il citato uso delle armi.
2. La relativa domanda impugnatoria si affida – come motivi di doglianza – alla seguente prospettazione:
- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 L. 241/1990), VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, VIOLAZIONE DEL CONTRADDITORIO PROCEDIMENTALE, poiché la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto in via cautelativa al ritiro dell’arma e delle munizioni senza alcuna ragione d’urgenza sacrificando il diritto al contraddittorio procedimentale;
- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/1990 - ART. 39 R.D. N. 773/1931) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ARBITRARIETÀ) – MOTIVAZIONE ARBITRARIA E/O APPARENTE – IRRAGIONEVOLEZZA, atteso che la Prefettura di Salerno ha ancorato il provvedimento interdittivo al mero avvio di un procedimento penale, omettendo il contraddittorio procedimentale, senza congrua istruttoria sui fatti “denunciati”;la P.A. procedente non avrebbe considerato che il ricorrente, nel corso di oltre 30 anni di professione, non si è reso mai colpevole di abusi, risultando pertanto soggetto avente condotta irreprensibile, avendo agito unicamente per sventare un furto di un’autovettura da parte di alcuni malviventi armati;
- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/1990 - ARTT. 10, 11, 39, 42, 43 E 138 R.D. N. 773/1931 IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE R.D. 635/1940) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ARBITRARIETÀ) – MOTIVAZIONE ARBITRARIA E/O APPARENTE – IRRAGIONEVOLEZZA, poiché la Prefettura di Salerno si è limitata a riportare il “fatto” penale senza valutare nel complesso il comportamento tenuto dal -OMISSIS- durante l’intero periodo di espletamento dell’incarico e senza tenere conto del fatto che l’eventuale revoca dei titoli abilitativi incide sulla capacità lavorativa dell’interessato.
3. In data 16 maggio 2023 si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti.
4. Con apposita istanza depositata il 10 aprile 2024, parte ricorrente formulava richiesta di rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 22 maggio 2024, avendo avviato procedimento di riesame alla Questura di Salerno a valle del provvedimento di archiviazione del GIP.
5. In data 15 maggio 2024 parte ricorrente depositava “Provvedimento della Prefettura di Salerno prot. n. 78769 del 10.05.2024, notificato il 14.05.2024, con il quale è stata accolta la istanza di riesame del -OMISSIS- del 05.09.2023 ed è stato revocato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS- di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente.”.
6. All’udienza pubblica del 22 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte fondato.
7.1 Il Collegio rileva, preliminarmente, che nessun ulteriore sviluppo processuale penale, diverso dalla sentenza di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Salerno del 10/07/2023, risulta essere intervenuto nella vicenda in esame. Né ulteriori e diversi addebiti, idonei ad incidere sulle licenze ed autorizzazioni di polizia rilasciate al ricorrente, sono stati mossi a carico del ricorrente nei provvedimenti impugnati.
Ne consegue che la valutazione dell’autorità prefettizia - che si è poi tradotta nell’adozione dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- oggetto dell’odierna impugnazione - si è basata unicamente sull’avvio del procedimento penale sulla scorta dei fatti denunciati.
A riprova, invero, vi è parimenti il sopravvenuto atto della Prefettura, il quale pone a fondamento della revoca del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS- l’archiviazione del procedimento penale posto all’origine delle impugnate determinazioni, confermando, altresì, l’assenza di ulteriori elementi indizianti a carico del ricorrente.
Testualmente vi si legge: “VISTA la nota prot. N. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale la Questura di Salerno ha fornito aggiornati elementi informativi sul conto dell’interessato, comunicando che il procedimento penale a suo carico è stato definito con sentenza di archiviazione dal G.I.P. (…) ipotizzando nella circostanza, una condotta residuale contravvenzionale per l’art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico), fattispecie depenalizzata (…). Oltre a tale vicenda, non si rilevano ulteriori vicissitudini a suo carico, così come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale e quello dei Carichi Pendenti”
Orbene, alla luce dell’accoglimento dell’istanza di riesame, con contestuale revoca del primigenio provvedimento prot. -OMISSIS-del-OMISSIS- della Prefettura di Salerno di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente, siccome versata in atti dal ricorrente ed in mancanza di qualsiasi altra contestazione od eccezione da parte avversa, il Collegio ritiene che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte qua, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. (ex multis, Cons. di Stato, sez. IV, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551).
7.2 Il Collegio, inoltre, rileva, limitatamente al provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale, che la valenza giuridica di tale ultimo provvedimento non può che essere vagliata, anch’essa, sulla base della specifica e unica “lettura” dei fatti fornita dall’autorità giudiziaria penale. Sicché, non si può omettere di evidenziare come quest’ultima abbia testualmente escluso che la vicenda esaminata possa far emergere l’esistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente.
A fronte di tale considerazione, che investe la stessa consistenza fattuale della condotta ascritta al ricorrente, non si rinviene nel provvedimento impugnato né una diversa ed autonoma delibazione dei fatti eseguita dall’amministrazione (pur possibile, giacché è noto che le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in ordine al possesso ed all’uso delle armi possono anche fondarsi su elementi sintomatici dell’abuso, a prescindere dall’eventuale rilievo penale della condotta stessa), né la descrizione di diversi comportamenti, fatti e/o circostanze che avrebbero potuto comunque legittimare l’adozione del provvedimento.
Ne consegue che i denunciati vizi di inadeguatezza istruttoria e di omesso coinvolgimento dell’interessato nel procedimento risultano sussistenti, atteso che una più attenta analisi della predetta vicenda avrebbe in ipotesi verosimilmente orientato in modo diverso l’attività dell’Amministrazione, ove si consideri che l’atto impugnato fonda il cd. giudizio di affidabilità esclusivamente sul solo inizio di un procedimento penale, poi conclusosi con sentenza di archiviazione.
7.3 Ciò senza mancare di rilevare che l’approfondimento istruttorio e motivazionale tanto più si imponeva avuto riguardo alla circostanza che il porto d’armi è per il ricorrente essenziale ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa, con la conseguenza che il suo ritiro ha effetti pregiudizievoli su di essa.
Ed invero, come evidenziato dalla condivisibile giurisprudenza sul punto, “quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia;di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale" (ex pluribus, T.A.R. Torino, sez. I, 21.06.2018, n.763 e T.A.R. Torino, 11.07.2014 n. 1220).
8. Le sovraesposte considerazioni comportano:
a) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’impugnato provvedimento (prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS-) di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, in ragione dell’accoglimento dell’istanza di riesame con provvedimento della Prefettura del -OMISSIS-;
b) l’accoglimento del ricorso per la restante sua parte con annullamento della revoca (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) del decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d’armi per difesa personale, trattandosi di determinazione assunta sulla base esclusiva dell’avvio del procedimento penale.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.