TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-10-27, n. 200904916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-10-27, n. 200904916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904916
Data del deposito : 27 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03223/1992 REG.RIC.

N. 04916/2009 REG.SEN.

N. 03223/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3223 del 1992, proposto da:
A D, rappresentato e difeso dall'avv. C R, con domicilio eletto presso C R in Milano, via Fontana, 25;

contro

Universita' degli Studi di Pavia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

G G, A M, G C quale erede di G S, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto ex lege (art. 35 RD 1054/1924 e art. 19 L. 1034/1971) presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, Via Conservatorio 13;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Del Giudice Giuseppe, Ricotti Filippo, Mazzaglia Mariangela e Rovati Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto ex lege (art. 35 RD 1054/1924 e art. 19 L. 1034/1971) presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, Via Conservatorio 13;

per l'annullamento

della graduatoria finale del concorso per il conferimento, mediante scrutinio per merito comparativo, di otto posti della nona qualifica funzionale dell’area amministrativo-contabile, bandito con decreto rettoriale del 25.7.1990, nella quale il ricorrente risulta collocato al 39° posto con il punteggio di 81,60/112;

degli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque inerenti, contrastanti con la giusta pretesa del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Pavia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G G;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A M;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G S;

Visto l’atto di intervento ad opponendum;

Visto l’atto di riassunzione del processo a cura del ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. A D partecipava al concorso, indetto dall’Università degli Studi di Pavia, per il conferimento, mediante scrutinio per merito comparativo, di otto posti, poi ridotti a sette, della nona qualifica funzionale dell’area amministrativo-contabile.

Al termine delle prove, si collocava al 39° posto, con il punteggio di 81,60/112.

Contro la suddetta graduatoria, proponeva pertanto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per violazione dei principi di logica e coerenza, violazione dei principi in materia di valutazione unitaria dei titoli e violazione di legge;

2) eccesso di potere per violazione dei principi di logica e di coerenza, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

I controinteressati, tuttavia, chiedevano, ai sensi dell’art. 10 del DPR 1199/1971, la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, sicché il gravame era trasposto davanti al TAR Lombardia, Milano.

L’Amministrazione intimata si costituiva davanti al TAR, concludendo per il rigetto del ricorso.

Nel contempo, altri soggetti collocati nella graduatoria impugnata proponevano atto di intervento ad opponendum, chiedendo anch’essi la reiezione dell’impugnativa.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2008, davanti alla Sezione II del TAR Lombardia, era disposta l’interruzione del processo a seguito della morte del controinteressato sig. G S.

Il ricorrente procedeva quindi alla rituale riassunzione del ricorso.

La causa era assegnata alla IV Sezione del TAR ed alla successiva pubblica udienza del 13.10.2009, il difensore dell’esponente depositava note d’udienza e la causa passava in decisione.

DIRITTO

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