TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2018-02-16, n. 201801859

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2018-02-16, n. 201801859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801859
Data del deposito : 16 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2018

N. 01859/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11610/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 11610 del 2017, proposto da:
I A, rappresentato e difeso dall’Avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 1;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento emesso dal Questore di Roma nei confronti del ricorrente, notificato al medesimo il 10 novembre 2017, con il quale è stato decretato che “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I12165010 è ANNULLATO ed il permesso di soggiorno UE n. I11441429 si intende REVOCATO” ;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;


Rilevato che col presente gravame il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato il provvedimento i cui estremi sono indicati in epigrafe, recante l’annullamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e la revoca del permesso di soggiorno, motivato con l’assenza di una sistemazione alloggiativa;

Considerato:

che, con memoria depositata in giudizio il 19.1.2018, l’Avvocatura dello Stato ha informato che l’Amministrazione ha comunicato di aver “riesaminato favorevolmente l’istanza con il rilascio in data 5.1.2018 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” ;

che il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale, nell’odierna camera di consiglio, che il suo assistito ha ricevuto il permesso di soggiorno in data 6.2.2018 e che, pertanto, è cessata la materia del contendere;

Ritenuto:

che conseguentemente debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in esame;

che sussistano le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;

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