TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-11-25, n. 202402793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-11-25, n. 202402793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402793
Data del deposito : 25 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2024

N. 02793/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01172/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;



per l’accertamento

del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’assegno ad personam riassorbile conferito ex art. 8, comma 1, lett. a), n. 2 l. 124/2015, nonché ex art. 12, comma 5, d.lgs. 177/2016, mediante l’inclusione di tutte le voci retributive fisse e continuative della precedente retribuzione quale appartenente al -OMISSIS- e, nello specifico, delle indennità -OMISSIS- o -OMISSIS-, dell’indennità di pronto intervento -OMISSIS- e dell’emolumento fisso aggiuntivo di polizia;

e per la conseguente condanna

delle amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore , dal 1° luglio 2017 sino al momento dell’effettivo pagamento, oltre interessi legali, con scorporo dei successivi ed eventuali riassorbimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente è un ex appartenente al -OMISSIS-, transitato nel -OMISSIS- - e, nello specifico, all’interno dei ruoli speciali-OMISSIS- (-OMISSIS-) - a seguito della riorganizzazione operata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in attuazione della delega di cui alla l. 7 agosto 2015, n. 124.

2. La legge delega “ in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ” (l. 124/2015, c.d. “legge Madia”) aveva, infatti, previsto che il -OMISSIS- potesse essere assorbito in altre Forze di polizia, con transito del relativo personale nelle competenze e qualifiche corrispondenti a quelle di provenienza, “ ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione” (cfr. art. 8, comma 1).

2.1. Il decreto attuativo (d.lgs. 177/2016) ha quindi sancito il definitivo scioglimento del -OMISSIS- (art. 1), assorbito nell’Arma dei Carabinieri ad eccezione di talune specifiche competenze. In particolare, sono state attribuite al -OMISSIS- le funzioni - svolte dall’odierno ricorrente - “ in materia di lotta attiva contro-OMISSIS-e -OMISSIS- ” (art. 7, comma 1).

2.2. Il predetto decreto ha ribadito, inoltre, che “ al personale assegnato al -OMISSIS- … compete, a decorrere dall’effettivo transito, l’assegno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge ” (art. 12, comma 5).

3. Per effetto delle citate disposizioni di legge, il ricorrente è stato inquadrato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nel-OMISSIS-, ove riveste la qualifica di « -OMISSIS-» in qualità di « -OMISSIS- », funzioni corrispondenti a quelle - sempre di «-OMISSIS-» - precedentemente svolte presso il -OMISSIS-.

3.1. Egli rappresenta, però, di percepire nella nuova posizione (a partire dalla mensilità di luglio 2017) una retribuzione inferiore a quella precedentemente goduta (ed effettivamente spettante secondo le disposizioni che disciplinano il transito) a causa di un’erronea determinazione dell’assegno ad personam di cui agli artt. 8, comma 1, della l. 124/2014 e 12, comma 5, del d.lgs. 177/2016.

3.2. Nella relativa base di calcolo, infatti, non sono stati inclusi taluni emolumenti percepiti presso il -OMISSIS-, che costituirebbero senz’altro “ voci retributive fisse e continuative ”, da includersi nell’assegno ad personam . Si tratta, in particolare, delle “-OMISSIS-” (di cui all’art. 5 della l. 23 marzo 1983, n. 78), “-OMISSIS-” (art. 6, l. 78/1983) e “di pronto intervento -OMISSIS-” (art. 13, l. 78/1983) confluite all’interno della base di calcolo dell’assegno nella sola misura pari al c.d. “trascinamento” previsto dalla stessa legge 78/1983, nonché dell’ “emolumento fisso aggiuntivo di polizia” (art. 52, comma 2, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164), del tutto escluso dall’assegno ad personam .

3.3. Per l’effetto, l’assegno percepito dal ricorrente risulta - secondo l’ultimo cedolino - pari a circa 741,83 € lordi ed è quindi inferiore alle indennità godute prima del transito, che garantivano una quota-parte di retribuzione pari a

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