TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-15, n. 202407310
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Pubblicato il 15/04/2024
N. 07310/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la medesima, in Roma, via Mario Musco, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Roma – S.U.I., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rigetto emesso in data 1.04.2019 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, notificato in data 1.08.2019, relativo alla richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno stagionale identificativo RM2205818774 del 3.05.2017, presentata dal signor -OMISSIS-, nato in India il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 marzo 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.12.2019 e depositato in Segreteria il giorno 22.01.2020, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe.
Esponeva in fatto che in data 3.05.2017 incardinava richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno stagionale identificativo RM2205818774.
In data 8.11.2018, il ricorrente si presentava presso il S.U.I. di Roma per depositare l’ulteriore documentazione richiesta.
In tale occasione gli si comunicava che la procedura di definizione sarebbe stata sospesa fino alla verifica dei contenuti prodotti in tale occasione.
In data 1.08.2019 gli veniva notificato brevi manu provvedimento di rigetto della predetta istanza motivando sulla mancata integrazione della documentazione richiesta nel termine previsto per la convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione di Roma, il giorno 8.01.2019.
Parte ricorrente esponeva di aver avuto notizia della conferma di diniego alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno stagionale solamente in data 6.12.2019 con notifica, a mezzo p.e.c., al suo difensore di fiducia.
Con ricorso notificato in data 19.12.2019, e depositato in Segreteria il giorno 22.01.2020, si impugnavano i menzionati provvedimenti denunciando una mancata integrazione del contraddittorio procedimentale per non aver prestato idonea premura alle esigenze di effettiva conoscibilità dei diversi atti e provvedimenti in ragione, anche, della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente.
Si censurava, nel merito, che l’invito rivolto al richiedente di presentarsi presso il S.U.I. di Roma in data 8.01.2019, per la definizione della procedura, non veniva idoneamente notificato, non potendo così avere, il ricorrente, opportuna conoscenza del contenuto del medesimo.
Tantomeno, in tesi del -OMISSIS-, l’Amministrazione si sarebbe premurata di accertare l’effettiva conoscenza dello stesso, impedendo al primo l’esercizio dei primari diritti di difesa.
Analoga situazione si sarebbe verificata all’esito dell’emanazione e notificazione, rispettivamente in data 1.04.2019 e 1.08.2019, del decreto di rigetto, con cui la Prefettura di Roma chiudeva negativamente in via definitiva il procedimento sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno stagionale identificato al numero RM2205818774 del 03.05.2017, che sarebbe venuto a conoscenza dell’istante solamente in data 6.12.2019.
Pertanto, con succitato ricorso, si domandava rimessione in termini per l’impugnazione del provvedimento gravato.
Contestualmente si promuoveva istanza cautelare ex. art. 55 c.p.a.
Con atto notificato e depositato in Segreteria il 28.01.2020 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al gravame.
Specificando, in fatto, quanto sommariamente prospettato da parte ricorrente, si evidenziava come, a seguito dell’istanza datata 3.05.2017 con cui il -OMISSIS-presentava domanda di conversione da permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai sensi dell’art. 30 bis del D.P.R. 394/1999, esprimeva parere negativo di competenza, dovuto al mancato riscontro dei requisiti di legge, necessari per convertire il titolo di soggiorno.
Il pregresso rapporto di lavoro stagionale, difatti, risultava inferiore alle 39 giornate lavorative richieste per legge.
Di tali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, parte resistente dava notizia, in data 13.09.2017, tramite preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
Quest’ultimo, tuttavia, inviato con raccomandata A/R 14272249413-7, veniva restituito al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto all’indirizzo”.
Solamente in seguito, in data 10.11.2017, parte ricorrente si presentava presso lo Sportello Unico Immigrazione per ottenere informazioni circa l’istanza di conversione.
In quell’occasione, il S.U.I. di Roma notificava brevi manu il preavviso di rigetto del passato settembre.
Conseguentemente, in data 30.03.2018 il ricorrente si presentava presso la medesima Amministrazione per il deposito della documentazione volta a superare i motivi ostativi al dissenso, così come prospettati nell’avviso ex art. 10 bis L 241/90.
Ciononostante, e ancora una volta, la documentazione risultava carente o inidonea, non essendosi presentato, il datore di lavoro, per la firma del contratto di soggiorno ed avendo indicato, il ricorrente, un’abitazione inidonea a configurare il parametro dell’idoneità alloggiativa, poiché già occupata dal numero massimo di persone consentite.
Comunque, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 co. 4 della L. 241/1990 e art. 43 co. 1 e 2 del D.P.R. 445/2000 l’I.T.L., l’Amministrazione sospendeva il procedimento principale per svolgere ulteriore istruttoria della documentazione presentata.
Quest’ultima confermava l’ipotizzata carenza documentale, spingendo lo Sportello Unico Immigrazione di Roma ad invitare nuovamente l’istante, per il giorno 8.01.2019, a presentarsi presso i competenti Uffici munito delle certificazioni richieste.
Ancora una volta, il suddetto preavviso, inviato al nuovo indirizzo (oltre che inserito sul portale A.l.i./S.P.I.), veniva restituito al mittente per “destinatario sconosciuto”.
Solo in data 17 febbraio 2019, il patronato “Enasc”, che aveva curato l’istanza del -OMISSIS-, richiedeva, in nome e per conto del ricorrente, informazioni circa lo stato di avanzamento della procedura.
A tale richiesta, rispondeva, in data 11 marzo 2019, il S.U.I. evidenziando la perdurante carenza documentale oltre all’assenza ingiustificata del ricorrente alla convocazione del 8.01.2019.
In data 1.04.2019, non essendo frattanto mutata la situazione di fatto, lo Sportello Unico per l’Immigrazione adottava provvedimento di rigetto della menzionata istanza, notificato sia alla casella di posta elettronica del patronato, sia mezzo raccomandata a/r all’indirizzo fornito dal ricorrente in sede istruttoria, ma ancora una volta restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”.
Solo in data 8.01.2019, il ricorrente, presentandosi presso lo Sportello in questione, riceveva, brevi manu , notizia del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione.
A seguito di udienza camerale del 16.04.2020, non rinvenendosi i presupposti di legge, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, con ordinanza n. 2891 del 17.04.2020, respingeva l’istanza cautelare così come formulata.
All’udienza straordinaria del 15.03.2024 la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è irricevibile.
Come giustamente evidenziato da parte resistente, nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, derogando al principio fondamentale della perentorietà dei termini di impugnativa con conseguente vulnus di valori altrettanto primari quali quello della parità delle parti e della certezza del diritto. Sicché tale possibilità sarebbe concedibile solo dinanzi ad “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen. 2 dicembre 2010 n. 3;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 settembre 2015 n. 11406).
Da quanto è dato evincersi dalle vicende riassunte in fatto, le predette condizioni non risultano integrate nel caso di cui qui si discute.
Ogni provvedimento adottato dall’Amministrazione competente, difatti, veniva correttamente notificato (seppur, puntualmente, ritornando al mittente) secondo la disciplina predisposta dall’art. 3 c. 2 del D.P.R. 394/1999 la quale prevede, in caso di irreperibilità, un unico invio dei provvedimenti all’ultimo domicilio conosciuto.
Tuttavia, anche se non richiesto, più volte il S.U.I. di Roma si premurava di notificare gli stessi atti, oltre che brevi manu alla presenza stessa del -OMISSIS-, ai professionisti dai quali il ricorrente veniva assistito, ed in particolare all’Avv. Cantore Alessandra e al patronato “Ensac” che precedentemente aveva richiesto informazioni, in merito all’istanza di conversione, in nome e per conto del richiedente.
Del pari, il -OMISSIS-ben avrebbe potuto sfruttare la competenza dei mediatori culturali di cui lo Sportello Unico si avvale qualora avesse voluto approfondire il contenuto di una documentazione redatta in una lingua poco conosciuta.
Per le suesposte motivazioni, non sussistono le condizioni per considerare integrata l’eccezionale fattispecie enunciata all’art. 37 del D.lgs. 104/2010.
Per mero tuziorismo giuridico, in relazione al merito della controversia, occorre evidenziare che anche in presenza di un ricorso tempestivo, l’epilogo della vicenda non avrebbe potuto essere diverso da una reiezione.
Come riportato da parte resistente, durante tutta l’istruttoria procedimentale e fino a data odierna, l’Amministrazione non ha rilevato sussistere i presupposti per il rilascio della conversione del permesso di soggiorno.
Manca, infatti, una risposta a quella richiesta di integrazioni documentali inerenti al datore di lavoro, mai presentatosi per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, all’alloggio, che superando la soglia massima di persone consentite non avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 5 bis lettera A del D.lgs. 286/1998, ospitare altre persone, e al rapporto di lavoro indicato in domanda, il quale non risulta instaurato.
Ne consegue, ad abundantiam, altresì l’infondatezza del ricorso nel merito.
Da ultimo, in considerazione della peculiarità del caso di specie e della limitata attività processuale svolta, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.