TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-01-12, n. 201800031
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Pubblicato il 12/01/2018
N. 00031/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2016, proposto da:
L T e O T, rappresentati e difesi dagli avvocati C Lovise e F C, con domicilio eletto presso lo studio Caterina Soricetti, in Ancona, piazza Don Minzoni 4;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza Approvvigionamento, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Società Adriatica Idrocarburi Spa (SAI Spa), rappresentata e difesa dagli avvocati G D V e M P, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Galvani, in Ancona, corso Mazzini, 156;
per l'annullamento
- del decreto di occupazione di urgenza del 20 maggio 2016 relativo ai terreni individuati al NCT del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) al Fg. 23, mappali nn. 390 e 389, dove sono installati gli impianti del pozzo San Benedetto 1-5 elencati nel piano particellare allegato;
- della presupposta domanda di proroga della concessione inoltrata da SAI Spa in data 27 settembre 2012;
- di tutti gli atti del procedimento comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo - Economico Direzione Generale per la Sicurezza Approvvigionamento e di Società Adriatica Idrocarburi Spa (SAI Spa);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di essere proprietari di terreni in San Benedetto del Tronto distinti al NCT, F. 23, mappali 389 e 390 (ex 94 e 112), dati a suo tempo in locazione, ai danti causa dell’odierna contro interessata, per l’installazione degli impianti dell’Area pozzo San Benedetto 1-5;area per la quale gli affittuari disponevano della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi conferita con decreto 6.11.1984 fino al 10.9.2014.
A termine locazione i ricorrenti avviavano la procedura di sfratto per riacquisire il possesso del terreno.
Nel frattempo la contro interessata chiedeva, al competente Ministero, la proroga della concessione in scadenza.
Con l’impugnato decreto del 20.5.2016, a concessione formalmente scaduta e con il procedimento di rinnovo della stessa ancora in itinere , il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva, in favore della contro interessata, l’occupazione d’urgenza dei terreni in oggetto per un periodo di cinque anni a partire dal 20.5.2016 (cfr. art. 1 del dispositivo).
Il citato provvedimento richiama l’art. 34, comma 19, del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 con successive modifiche e integrazioni, che dispone la proroga automatica dei titoli abilitativi in scadenza fino al completamento delle procedure autorizzative in corso.
L’occupazione veniva disposta, come emerge chiaramente dalla motivazione del decreto, al fine di paralizzare la procedura esecutiva di sfratto giunta all’ordinanza di rilascio n. 7201 dell’11.6.2015 RG n. 1039/2015 emessa dal Tribunale civile di Ascoli Piceno, garantendo così la sicurezza degli impianti e il protrarsi dell’attività estrattiva.
Si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico per resistere al gravame ed eccependo, in via preliminare, l’incompetenza funzionale di questo TAR.
Si è inoltre costituita la contro interessata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.