TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400122
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Pubblicato il 03/01/2024
N. 00122/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12031 del 2023, proposto da -OMISSIS-a, costituito in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del Presidente
pro tempore
, intimata e non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sulla istanza del 1° luglio 2023, presentata in pari data a mezzo PEC, per il riconoscimento del diritto di accesso ad una serie di documenti e notizie inerenti le azioni intraprese dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della iscrizione obbligatoria dell'istante alla Cassa ed alla comminatoria di sanzioni per omesso invio del Modello 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, notificato in data 30 agosto 2023 e depositato in data 11 settembre 2023, parte ricorrente impugna il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale formulata in data 1° luglio 2023 nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini di seguito illustrati.
Il ricorrente chiede, ai sensi degli art. 22 e seg. della legge generale sul procedimento amministrativo, copia della seguente documentazione:
a) copia della comunicazione della Cassa Forense richiamata nella nota del 29 aprile 2015 del Consiglio Nazionale Forense;
b) delibera del 9 ottobre 2017 mediante la quale risulta disposta l’iscrizione del ricorrente alla Cassa Forense con decorrenza dall’annualità 2014;
c) delibera del 21 novembre 2018 con la quale la Giunta Esecutiva ha deliberato la revoca della predetta iscrizione alla Cassa;
d) delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, in data 8 novembre 2018, ha accolto il reclamo (avente ad oggetto anche la procedura sanzionatoria dichiarativa di cui al mod. 5) proposto dall’istante;
e) delibera di iscrizione alla Cassa Forense adottata dopo i provvedimenti di revoca e di annullamento del 2018, ove esistente, comprensiva di tutti gli atti ad essa preordinati.
Contestualmente, con la medesima nota, chiede, altresì, di conoscere:
1) il nominativo del responsabile del procedimento sfociato nella adozione della delibera del 9 ottobre 2017 di iscrizione alla cassa, poi revocata e annullata ovvero, in caso di mancata nomina, il nominativo del funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge generale sul procedimento;
2) il nominativo del responsabile del procedimento sfociato nella adozione della comunicazione richiamata nella nota del 29 aprile 2015 del Consiglio Nazionale Forense ovvero, in caso di mancata nomina, il nominativo del funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge generale sul procedimento;
3) il nominativo del responsabile del procedimento di cui alla nota prot. n.172158 del 23 novembre 2016 (-OMISSIS-) ovvero, in caso di mancata nomina, il nominativo del funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo;
4) il nominativo del responsabile del procedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS-, ovvero, in caso di mancata nomina, il nominativo del funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo;
5) il nominativo del responsabile del procedimento di delibera di iscrizione alla Cassa Forense adottata dopo la revoca del 2018, ove esistente ovvero, in caso di mancata nomina, il nominativo del funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo;
6) l’elenco dei procedimenti sanzionatori e/o di iscrizione coattiva alla Cassa Forense intrapresi nel territorio nazionale nei confronti di altri colleghi iscritti all’elenco speciale di cui all’art.23 del nuovo ordinamento professionale ovvero il rilascio di attestazione di inesistenza di tali procedimenti.
L’Amministrazione intimata non risulta costituita nel presente giudizio.
Il Collegio ravvisa la sussistenza della legittimazione in capo al ricorrente ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vantando quest’ultimo un interesse qualificato, connotato dai requisiti della personalità, concretezza ed attualità, considerato che l’istanza ostensiva avanzata concerne la documentazione presupposta alla procedura di iscrizione alla cassa previdenziale e sanzionatoria che lo ha visto direttamente e specificamente coinvolto e rispetto alla quale ha manifestato le proprie esigenze difensive.
Il ricorso va quindi accolto parzialmente, nei sensi e nei termini di seguito illustrati.
Tale accoglimento deve ritenersi condizionato ai seguenti limiti:
- l’accesso dovrà essere consentito - entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza - unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla Cassa Forense, con esclusione degli atti già pubblicati sulla piattaforma telematica dell’ente e, quindi, liberamente consultabili dall’istante;
- l’accesso ai nominativi dei responsabili dei procedimenti indicato ai punti da 1 a 5 dell’istanza deve essere riferito al responsabile dell’unità organizzativa, laddove il singolo responsabile del procedimento non risulti individuato o facilmente individuabile consultando il contenuto degli atti oggetto della richiesta ostensiva.
Il Collegio ritiene, infine, che non possa essere favorevolmente accolta la richiesta formulata al punto n. 6, ovvero l’accesso all’elenco dei procedimenti sanzionatori e/o di iscrizione coattiva alla Cassa Forense intrapresi nel territorio nazionale nei confronti di altri colleghi iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 23 del nuovo ordinamento professionale ovvero il rilascio di attestazione di inesistenza di tali procedimenti, trattandosi di istanza collegata a finalità palesemente esplorative e massive.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come, ai fini dell’accesso sia necessario che l’interesse dell’istante, pur in astratto legittimato, possa considerarsi concreto, attuale, diretto, e, in particolare, che preesista all’istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza;in altri termini, l’esistenza di detto interesse deve collocarsi anteriormente « all’istanza di accesso documentale che, quindi, non deve essere impiegata e piegata a “costruire” ad hoc, con una finalità esplorativa, le premesse affinché sorga ex post» (in termini, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 10 del 2020). Diversamente, infatti, l’accesso documentale assolverebbe ad una finalità espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull’attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.