TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400142
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00142/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2023, proposto da
Comune di Premariacco, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D I, M P e E M dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;

nei confronti

Gesteco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Pellegrini e Marco Segat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cividale del Friuli, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Udine, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU FC, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti, n. 34645/GRFVG del 25.7.2023, ad oggetto “ Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell''articolo 27-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la costruzione e l''esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi. Categoria di attività 5.4 di cui all''Allegato VIII alla Parte Seconda. Gestore: GESTECO s.p.a. Sede installazione: Comune di Cividale del Friuli, loc. Murà”, con i relativi allegati;

b) del decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 33978/GRFVG dd. 20.7.2023, ad oggetto “Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell''articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la costruzione e l''esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi. Categoria 5.4 di cui all''Allegato VIII della Parte Seconda. Gestore: GESTECO s.p.a. Sede installazione: Comune di Cividale del Friuli, loc. Murà”, con i relativi allegati;

c) del decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell''Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile n. 29085/GRFVG del 21.6.2023, ad oggetto “D.lgs. 152/2006 – Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione e esercizio di una discarica per i rifiuti non pericolosi in località Murà in Comune di Cividale del Friuli (VIA561) – Proponente: Gesteco S.p.A.”, con i relativi allegati e atti presupposti, quali in particolare il parere n. VIA/3/2023 dd. 7.6.2023;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli nelle more disposti e/o adottati, ivi compresi:

- tutti gli atti istruttori e i verbali della conferenza dei servizi relativi al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con particolare riferimento alla nota prot. 0119596/P/GEN dd. 05.09.2022 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia;

- tutti gli atti istruttori e i verbali riferiti al procedimento di Valutazione dell''Impatto ambientale, assorbito nel PAUR, ivi compreso il parere favorevole dd.

7.6.2023 della Commissione tecnico consultiva di VIA;

- tutti gli atti istruttori ed i verbali della conferenza dei servizi relativi al procedimento PAUR presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento al verbale dd. 20.7.2023;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Gesteco S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 23 ottobre 2023, il Comune di Premariacco ha impugnato, invocandone l’annullamento, gli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati relativi al procedimento autorizzatorio per la costruzione e l’esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, in località (ex cava) Murà, confinante col suo territorio, da parte della società GESTECO s.p.a., odierna controinteressata, tra cui, in particolare, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’articolo 27- bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 29- ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e d’incidenza ambientale (V.Inc.A.).

1.1. Il Comune ricorrente – che premette che il sito di localizzazione dell’impianto si trova all’interno di un’area in cui è stata svolta attività estrattiva - assume, infatti, l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del PAUR e, in ogni caso, “vizi nel procedimento, tali da determinare la necessità di farlo comunque regredire, essendo doverosi ulteriori approfondimenti e/o attività, sin qui pretermessi/e” , lamentando, in particolare, che le doglianze e le osservazioni negative che ha formulato nel corso del procedimento (o che ha formulato il Comune di Cividale) sono state disattese nel provvedimento finale e conclusivo.

1.2. Ha, pertanto, affidato la domanda azionata ai seguenti motivi di diritto:

1) “Violazione di legge (art. 9, co. 8 bis, l.r. 6 febbraio 2018, n. 3 – art. 31 l.r. 15 luglio 2016, n. 12 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 4 l.r. FVG 20 marzo 2000, n. 7) – Travisamento – Difetto dei presupposti – Illegittimità propria e derivata”, con cui lamenta, in estrema sintesi: a) la violazione di legge sotto il profilo del mancato previo ed obbligatorio accordo con il Comune (o i Comuni interessati), che, a suo avviso, sarebbe sempre necessario ai sensi dell’art. 9, comma 8- bis, l.r. n. 3/2028 in caso di ripristino di una cava dismessa con modalità differenti da quelle previste nel progetto di cava;
b) il difetto di motivazione per avere la Conferenza di servizi omesso di prendere in considerazione tale aspetto e, per l’appunto, di esplicitare le ragioni per cui la condizione normativa è stata totalmente disattesa;
c) il contrasto con la voluntas legis , in quanto il progetto non prevede alcuna “restituzione al pubblico” dell’area, essendo il sito di Murà deputato a rimanere nella proprietà del gestore dell’impianto.

2) “Violazione di legge (all. 1 al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – Criterio 10D dei CLIR approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres. – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 4 l.r. FVG 20 marzo 2000, n. 7) – Travisamento – Difetto dei presupposti e di motivazione – Illegittimità propria e derivata”, con cui lamenta che la Regione avrebbe superato il dissenso manifestato dal Comune di Premariacco in sede di Conferenza di servizi o mediante i propri atti deliberativi, fondato sulla ritenuta insussistenza di elementi oggettivi per individuare il sito della ex cava Murà quale luogo privilegiato per realizzare una discarica per rifiuti non pericolosi (ovvero per derogare dai CLIR definiti dalla L.R. 34/2017 e approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres), sulla scorta di una non corretta valutazione in concreto dei presupposti per poter ubicare l’impianto nell’area di che trattasi.

In particolare, non avrebbe tenuto conto che l’area non sarebbe più degradata, essendosi, nel frattempo, spontaneamente rinaturalizzata e, come tale, non più “da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico”.

Né avrebbe considerato che, in base al PRGC del Comune di Cividale, il sito di Murà è inserito in zona omogenea E6 (“ambiti di interesse agricolo”) e che l’art. 29 delle NTA del PRGC dispone in generale il divieto di aprire nuove cave o discariche in tutte le zone agricole.

Peraltro, le determinazioni assunte sarebbero afflitte da difetto di motivazione sotto plurimi profili.

3) “Violazione di legge (all. 1 al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – Criterio 6F dei CLIR approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres. – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 4 l.r. FVG 20 marzo 2000, n. 7) – Travisamento – Difetto dei presupposti e di motivazione – Illegittimità propria e derivata” , con cui lamenta il difetto di istruttoria e motivazione che affliggerebbe gli atti impugnati sotto un distinto profilo. Contesta, in particolare, l’esito del parere del Servizio biodiversità della Regione, emesso nell’ambito della procedura di V.Inc.A. attivata per valutare l’incidenza del progetto della discarica sull’area vicina dei Magredi di Firmano, appartenente alla Rete Natura 2000 di cui alla direttiva comunitaria c.d. “Habitat” n. 96/42 CEE, laddove ha ritenuto “che si possa concludere in maniera oggettiva che il progetto non determinerà incidenza negativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC <Magredi di Firmano>
con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie”
(nota prot. 0119596/P/GEN dd. 05.09.2022 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia), le cui conclusioni sono poi state recepite nei provvedimenti oggetto di gravame.

Ritiene, in particolare, che queste conclusioni siano errate, in quanto hanno tratto le mosse della considerazione, a suo avviso apodittica, che l’area in esame fosse “degradata”, omettendo invece di volerla considerare nelle sue effettive (e attuali) caratteristiche, quella cioè di essere al contrario un’area “in fase di rinaturalizzazione”.

4) “Violazione di legge (artt. 15 e 17 l.r. FVG 20 ottobre 2017, n. 34 – art. 3 l.r. FVG 20 marzo 2000, n. 7 – art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Carenza di potere – Difetto dei presupposti e di motivazione – Illegittimità propria e derivata”, con cui lamenta che con riguardo alla deroga riferita al CLIR case sparse, è stata disattesa la previsione, chiara e inequivoca, di cui all’art. 17 l.r. FVG 34/2017, secondo la quale le domande di deroga ai CLIR “sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R.” . In particolare, ritiene che: - la deroga al

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