TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-12-30, n. 201906196
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Pubblicato il 30/12/2019
N. 06196/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2019, proposto da
S B, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avvocato P D M, alla Riviera di Chiaia n. 180, indirizzo digitale avv.mancinipaolo@legalmail.it;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dello stesso, alla via F. Coletta n. 12, pec francescocasertano@avvocatismcv.it;
nei confronti
Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale avvcarmeladefranciscis@legalmail.it;
Asl Caserta, Regione Campania, Antonietta Canelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 256 del 28 dicembre 2018, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 11 gennaio 2019, avente ad oggetto l’approvazione della revisione della localizzazione delle 3 nuove farmacie e del conseguente riassetto delle 23 sedi farmaceutiche sul territorio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 23 gennaio 2019 e depositato il 15 febbraio seguente, il ricorrente ha impugnato la delibera n. 256 del 28 dicembre 2018 con cui la Giunta Comunale di Caserta ha approvato la revisione della localizzazione delle 3 farmacie di nuova istituzione ed il conseguente riassetto delle complessive 23 sedi farmaceutiche sul territorio comunale.
A base del ricorso l’interessato ha dedotto in punto di fatto:
a) di essere titolare della sede farmaceutica urbana n. 14 della città di Caserta, ubicata alla via Tescione nn. 198/206, con la localizzazione già prevista dalla deliberazione del Commissario prefettizio n. 46 del 13 aprile 2016;
b) di essere venuto a conoscenza del fatto che il Comune, con la delibera impugnata, ha approvato la revisione della localizzazione delle tre nuove farmacie, disponendo “il conseguente riassetto delle farmacie sull’intero territorio comunale”, secondo il prospetto generale delle strade allegato alla deliberazione;
c) che con la citata delibera, tra l’altro, sarebbe stata stravolta la fisionomia della sede farmaceutica n. 14, prevedendone quale nuova localizzazione: via Montelungo - via Amalfi - via G. La Pira - via Tescione - confine della Reggia - via Ponte Sala.
A sostegno della domanda di annullamento dell’atto gravato l’instante ha formulato quattro motivi di diritto, così articolati nella rubrica:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 1 D.L. 27/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 27/2012 - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’, ILLOGICITA’, CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI PROPORZIONALITA’ ED EQUITA’, CONTRADDITTORIETA’ - VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13