TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-02-23, n. 201000506
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Testo completo
N. 00506/2010 REG.SEN.
N. 02640/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2000, proposto da:
IN OS, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Polonio IN, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierfrancesco Zampieri in Venezia - Mestre, via Carducci, 4;
contro
U.L.S.S. n. 17 - Este - rappresentata e difesa dall'avv. Mario Testa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità mensile per rischio radiologico dal gennaio 1995 al dicembre 1997 ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 460 del 1988 e dell’art. 54 del DPR n. 384 del 1990.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.L.S.S. n. 17;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Baso, su delega dell’avv. Polonio, per la parte ricorrente e l’avv. M. Testa per l’U.L.S.S. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, infermiere professionale dipendente presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 17, svolge il proprio servizio presso l’unità operativa di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Este e, in particolare, presso la sala gessi e la sala operatoria, cosicché svolge con continuità mansioni che comportano l'esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti.
In ragione di tale circostanza sin dal 1994 riceveva l’indennità di rischio radiologico corrispondente a £ 50.000 mensili ed è stato dichiarato, sulla scorta delle valutazioni dell’esperto qualificato, lavoratore esposto di categoria B ai sensi dell’art. 80, lett. b), del Dlgs. n. 230 del 1995, con nota prot. n. 370 DSE del 16 maggio 1996.
La corresponsione dell’indennità è stata sospesa dal 1 gennaio 1995 e, alla richiesta di spiegazioni, la Direzione generale ha risposto affermando che la commissione rischio radiologico non aveva preso posizione sull’allargamento del beneficio dell’indennità a dipendenti non medici e non tecnici di radiologia.
Senza che il ricorrente mutasse in alcun modo le proprie mansioni e senza l’intervento di modifiche normative, nel mese di maggio 1998, con decorrenza dal mese di gennaio del medesimo anno, il pagamento dell’indennità è stato ripristinato.
Il ricorrente con lettera del 26 marzo 1999 ha diffidato il datore di lavoro a corrispondere le somme non percepite per il periodo 1 gennaio 1995 – 31 dicembre 1997.
Il dirigente responsabile del dipartimento per la gestione del personale con nota del 31 marzo 1999, ha giustificato la sospensione dell’indennità facendo riferimento ad una direttiva dell’Aran del 16 novembre 1995 che, contrariamente a quanto ivi dichiarato, non è stata allegata alla nota.
Il ricorrente, premessa una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale succedutasi in materia, chiede l’accertamento del diritto all’indennità.
Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria la quale conferma le circostanze di fatto descritte dal ricorrente nonché, mediante il deposito in giudizio di copia delle buste paga, di riconoscere il suo diritto all’indennità dal mese di gennaio 1998, e chiede la