TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2011-04-07, n. 201103116
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N. 03116/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04918/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4918/98, proposto dalla sig.ra R C, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Dell’Anno presso il cui studio in Roma, via Cicerone n. 60 è elettivamente domiciliata,
contro
l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C F e con questa elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali in Roma, via Ruggiero di Lauria n. 28,
per l'annullamento
dell’ordinanza di rilascio emessa dal Presidente dell’Istituto ai sensi dell’art. 6 D.L.L. 9 giugno 1945 n. 387.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 aprile 2011 il Consigliere Giulia Ferrari;uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 10 aprile 1998 e depositato il successivo 20 aprile la sig.ra R C ha impugnato l’ordinanza di rilascio emessa dal Presidente dell’Istituto ai sensi dell’art. 6 D.L.L. 9 giugno 1945 n. 387 e comunicatale il 13 febbraio 1998.
Espone, in fatto, di utilizzare un sottotetto che, al momento in cui è stato occupato, era inutilizzato e inabitabile. Per renderlo abitabile ha dovuto infatti eseguire alcuni lavori che hanno determinato l’incremento di valore dell’immobile.
Il provvedimento impugnato ha ordinato alla ricorrente il rilascio dell’immobile perché occupato sine titulo.
2. Sostiene la ricorrente che il provvedimento è illegittimo perché l’art. 6 D.L.L. 9 giugno 1945 n. 387 prevede il rilascio di “alloggi” occupati abusivamente, mentre il manufatto in questione è un sottotetto, cioè uno spazio vuoto che ha la funzione di isolare e proteggere gli alloggi sottostanti dall’azione degli agenti atmosferici.
Aggiunge che altrettanto illegittimamente l’ordine è stato impartito solo alla ricorrente, mentre molti sono gli occupanti abusivi di immobili di proprietà dell’I.A.C.P. di Roma.
3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma per resistere al ricorso.
4. All’udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, la sig.ra R C impugna l’ordinanza di rilascio di alloggio emessa dal Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma ai sensi dell’art. 6 D.L.L. 9 giugno 1945 n. 387 per asserita occupazione abusiva.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come correttamente riconosciuto dalla stessa ricorrente con nota depositata il 16 marzo 2011.
Ed invero, come la Sezione ha avuto occasione di chiarire in altre occasioni (Tar Lazio, sez. III quater, 28 dicembre 2010 n. 38726), per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, D.P.R. 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendo detta giurisdizione essere attribuita al giudice amministrativo nel caso in cui tale posizione è di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario se è di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass.civ., S.U., 23 febbraio 2001 n. 65). Pertanto, nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.
Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio ..." (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830;12 giugno 2006, n. 13527).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.