TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-06-25, n. 200901611
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Testo completo
N. 01611/2009 REG.SEN.
N. 01161/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2006, proposto da:
Siesta Camping Srl, rappresentata e difesa dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso V A P in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso A L in Bari, ufficio legale regionale, lungomare Nazario Sauro n.33;
Dirigente del Settore Turismo della Regione Puglia;
nei confronti di
Interbanca Spa, rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso M P in Milano, c.so di P.Vittoria, 18;
Villaggio Mirage di Alo' Nicola;
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia Srl;
Albergo ristorante La Rotonda dei F.lli Bitondi Angerlo-Raffaele e Matteo Snc;
Hotel Aurora di Notarangelo Girolamo &C. Snc;
Corigliano House Snc di Anna Maria Cuttano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della determinazione del Dirigente del Settore Turismo n. 110 del 29.5.2006, pubblicata sul BURP n. 67 del 1.6.2006, recante presa d'atto delle risultanze istruttorie dei soggetti convenzionati e approvazione della graduatoria unica regionale dei progetti riferiti ai programmi di finanziamento di cui al P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura. 4.14 “Supporto alla competitività e all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche”, nella parte in cui nega alla società ricorrente l'attribuzione di ulteriori 8 punti per progetto di immediata cantierabilità nonché di ulteriori punti per “servizi connessi”;
b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese, ove occorra, le note dell'Assessorato regionale al Turismo prot. n. 36/3104/TUR del 5.4.2006 e prot. n. 3615019/TUR del 17.5.2006, nonché le note dell'INTERBANCA s.p.a., 22.5.2006 e 26.1.2006;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 7.9..2006, con i quali è stato domandato l’annullamento, previa sospensione, della determinazione del Dirigente del Settore Turismo n. 134 del 15.6.2006, di rettifica della graduatoria unica regionale dei progetti riferiti ai programmi di finanziamento di cui al P.O.R. Puglia 2000/2006 -Misura 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche", già approvata con determina n. 110 del 29.05.2006;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, della nota assessorile prot. n. 36/0137/TUR dell'11.01.2006, nella parte in cui fissa al 24.02.2006 la data di consegna delle risultanze istruttorie all'Assessorato al Turismo ed Industria Alberghiera, nella parte in cui dispone che tale termine "è concesso solo ed esclusivamente agli Istituti convenzionati";
Visti gli ulteriori motivi aggiunti, depositati il 10.10.2006, con i quali è stato domandato l’annullamento, previa sospensione, della nota dell'INTERBANCA s.p.a. datata 8.9.2006, resa in riscontro alla richiesta di riesame formulata dal Dirigente del Settore Turismo con nota 7.9.2006, nella parte in cui “..ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento alla Ditta Siesta Camping S. r. L del punteggio “8” con riguardo all'indicatore relativo al grado di cantierabilità in quanto entrambi i documenti afferenti la D.I.A. furono presentati dalla Ditta in questione oltre il termine del 16.1.2006, stabilito nel Regolamento Regionale n. 21 del 6.4.2005”;e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa ove occorra - la nota del Dirigente del Settore Turismo 7.9.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interbanca Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame Siesta Camping s.r.l. impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La ricorrente ha partecipato al bando per la presentazione delle domande di agevolazioni per la Misura 4.14 – Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese turistiche POR Puglia 2006, pubblicato sul BURP n. 87 del 30.6.0.
La ricorrente si duole di aver ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello dovuto, atteso che il soggetto convenzionato (Interbanca) avrebbe omesso di riconoscere al progetto presentato il requisito dell’immediata cantierabilità dello stesso (8 punti), nonché il punteggio relativo ai c.d. “servizi connessi”.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione ed erronea applicazione del Regolamento regionale n. 21 del 6.4.05 (artt. 8, 10 e 11, all. 10);violazione per omessa applicazione dei principi generali dell’attività amministrativa codificati dagli artt. 1, 6 10 e 10 bis L. n. 241/90;violazione dell’art. 23 D.P.R. 380/01;eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, illogicità, travisamento, carente ed erronea istruttoria, manifesta ingiustizia e sviamento;illegittimità diretta e derivata;
2) violazione sotto altro profilo dei principi indicati sub 1 (violazione ed erronea applicazione del Regolamento regionale n. 21 del 6.4.05 (artt. 8, 10 e 11, all. 10);violazione per omessa applicazione dei principi generali dell’attività amministrativa codificati dagli artt. 1, 6 10 e 10 bis L. n. 241/90;violazione dell’art. 23 D.P.R. 380/01;eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, illogicità, travisamento, carente ed erronea istruttoria, manifesta ingiustizia e sviamento;illegittimità diretta e derivata).
Nelle more del giudizio, parte ricorrente è venuta a conoscenza della determina dirigenziale n. 134 del 15.6.06, impugnata con motivi aggiunti depositati in data 7.9.06, della quale deduce l’illegittimità in via derivata per i i medesimi vizi denunciati in ricorso, nonché per i seguenti ulteriori motivi:
3) violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 lett. B del Regolamento regionale n. 21 del 6.4.05 e del bando per la presentazione delle domande di agevolazione per la Misura 4.14, pubblicato sul BURP n. 87/95;violazione dell’art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (approvato con L. R. n. 7/04);incompetenza;eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, carente ed erronea istruttoria;sviamento;illegittimità diretta e derivata.
Con motivi aggiunti depositati in data 10.10.06 la ricorrente ha infine impugnato la nota di Interbanca dell’8.9.2006, deducendo:
4) violazione ed erronea applicazione del Regolamento regionale n. 21 del 6.4.05 (artt. 8, 10 e 11, all. 10);violazione ed erronea applicazione dell’art. 1335 c.c.;violazione per omessa applicazione dei principi generali dell’attività amministrativa codificati di cui agli artt. 1, 6, 10 e 10 bis L. n. 241/90;eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, carente ed erronea istruttoria, manifesta ingiustizia e sviamento;illegittimità diretta e derivata;
5) violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 lett. B del Regolamento regionale n. 21 del 6.4.05 e del bando per la presentazione delle domande di agevolazione per la Misura 4.14, pubblicato sul BURP n. 87/95;violazione dell’art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (approvato con L. R. n. 7/04);incompetenza;eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, carente ed erronea istruttoria;sviamento;illegittimità diretta e derivata.
Si sono costituite in giudizio la Interbanca s.p.a e la Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza dell’11 giugno 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che sul ricorso in esame èvenuta a cessare la materia del contendere..
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti, INTERBANCA ha proceduto ad un riesame della istanza della ricorrente, pervenendo – sulla base di autonoma determinazione– ad una favorevole valutazione della stessa, richiedendo alla società ricorrente di depositare la documentazione richiesta dalla normativa antimafia, giusta nota del 6.3.2009.
Come documentato in atti, a seguito della delibera G.R. 1339 del 15.07.2008, con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo della Regione Puglia n. 248 del 17.03.2009, è stata disposta la liquidazione della prima quota a titolo di s.a.l. pari al 50% del contributo e, con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Turismo della Regione Puglia n. 324 del 19.03.2009, è stata disposta la liquidazione della seconda quota del contributo in c/impianti;la ricorrente ha quindi ottenuto il contributo di che trattasi, come emerge dalla relative ricevute di bonifico in atti.
In tal senso deve dunque provvedersi, conformemente alle richieste formulate dai difensori delle parti.
Sussistono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.