TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2024-05-20, n. 202409969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2024-05-20, n. 202409969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409969
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 09969/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03844/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3844 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari idonee,

del provvedimento del 01 febbraio 2024 di “non idoneità” alle prove di efficienza fisica con specifico riferimento all'esercizio ginnico del “salto in alto” e la relativa scheda personale di valutazione con l'indicazione dei tre tentativi falliti, inerenti al concorso pubblico indetto per il reclutamento di complessivi 1.713 allievi agenti e, in particolare, del concorso (b), “per esame, a n.685 (514 uomini e 171 donne), aperto ai cittadini italiani”, indetto dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e pubblicato con PDG dell'8 marzo 2023 sul portale unico del reclutamento in data 15 marzo 2023, laddove esclude ingiustamente (per le modalità operative attuate) parte ricorrente dal richiamato concorso per non aver superato la prova di “salto in alto”;

del verbale n. 10 del 01 febbraio 2024 relativo alle prove di efficienza fisica in cui ha partecipato la parte ricorrente e, all'esito delle quali, è stata esclusa dalla selezione per il mancato superamento della prova di “salto in alto”;

del provvedimento del 22 aprile 2020 con cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha definito i criteri di accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui prevede (al punto 4) le modalità della prova di “salto in alto” e laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente;

del decreto del 16 febbraio 2024 reso dal Direttore Generale per la convocazione agli “accertamenti psico – fisici e attitudinali” a partire dal 13 marzo 2024, laddove non include la parte ricorrente;

del decreto del 12 marzo 2023 reso dal Direttore Generale per la nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici;

del bando di concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1.713 allievi agenti e, in particolare, del concorso (b), “per esame, a n.685 (514 uomini e 171 donne), aperto ai cittadini italiani”, indetto dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e pubblicato con PDG dell'8 marzo 2023 sul portale unico del reclutamento in data 15 marzo 2023, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente;

di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto a seguito dell'istanza di accesso dell'8 febbraio 24 da parte delle Amministrazioni resistenti e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente,

nonché

per l'accertamento del diritto

dell'istante a ottenere l'annullamento del provvedimento di “non idoneità” alla specifica prova fisica (“salto in alto”) del richiamato ricorso.

Nonché per la conseguente condanna

nei confronti dell'Amministrazione resistente a provvedere alla ripetizione della prova e/o comunque alla riammissione dell'istante alla procedura selettiva in esame.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con ricorso depositato il 9 aprile 2024 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024 sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblicato nel Portale Nazionale del reclutamento con P.D.G. 8 marzo 2023, per esame e titoli, per complessivi n. 1713 (1285 uomini;
428 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Dopo aver superato la prima prova d’esame, parte ricorrente è stata ammessa alla successiva fase concorsuale, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1 del bando di concorso.

Con P.D.G. 22 dicembre 2023, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, è stato reso noto il diario delle prove di efficienza fisica del concorso, svoltesi dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024 presso l’impianto sportivo di atletica leggera “Tre Fontane” di Roma.

Parte ricorrente, convocata presso il suddetto impianto per sostenere le prove di efficienza fisica, è risultata non idonea alla prova del salto in alto e, pertanto, è stato escluso dalla Commissione.

Il provvedimento di esclusione risulta legittimo.

Con decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020 sono state determinate le modalità di svolgimento delle prove, in conformità a quanto previsto dalle predette disposizioni.

L’art. 4, comma 2, del suddetto PCD 22 aprile 2020 prevede che: “Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità. L’accesso alla prova successiva è subordinato al superamento di quella precedente”.

Il successivo articolo 5, comma 2, inoltre, stabilisce che: “Ai candidati che non avranno superato anche una sola delle prove previste sarà notificato, a cura del segretario della Commissione, il verbale di inidoneità. Il giudizio di inidoneità della Commissione è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso”.

Il bando di concorso, in conformità, all’articolo 11 (Prove di efficienza fisica), stabilisce che:

“1. I candidati indicati nell’articolo 10 saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, ed eventualmente agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it, almeno venti giorni prima. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. L’accertamento dell’efficienza fisica si svolgerà secondo le modalità stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020. 2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso.

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