TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-03-16, n. 200900439

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-03-16, n. 200900439
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200900439
Data del deposito : 16 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00900/2008 REG.RIC.

N. 00439/2009 REG.SEN.

N. 00900/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 900 del 2008, proposto da:
Condominio "Belmare" San Vincenzo, Maria Grazia Petrioli In Cellini, rappresentati e difesi dall'avv. U F, con domicilio eletto presso U F in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

contro

Comune di San Vincenzo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso Luca Capecchi in Firenze, via Cavour N. 64;

nei confronti di

Acquachiara S.n.c. di Gerli Greta &
C., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Biase, Andrea Palmerini, Annamaria Delvecchio, con domicilio eletto presso Annamaria Delvecchio in Firenze, viale Redi, 221;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della "concessione edilizia" n. C/08/10 del 18.01.2008 rilasciata dal Dirigente dell'area 1, Servizi per il territorio, sulla pratica edilizia n. D/02/560 (doc. 1);

- della delibera consiliare del Comune di San Vincenzo n. 117 del 28 dicembre 2006 con cui è stato approvato il Piano della Spiaggia U.T.

6.1 del P.R.G. comunale, nella parte in cui prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento balneare in Via Tirreno (intervento 6.1) (doc. 2);

- della delibera consiliare n. 67 del 24.7.2006 di approvazione della Variante Gestionale al Regolamento Urbanistico, nella parte in cui regola la "U.T.

6.1. la spiaggia" e il "Sottosistema insediativo 5/6.d.20 della spiaggia" (doc. 3).

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

e per l'accertamento

dell'illegittimità dei lavori in corso d'opera in pretesa esecuzione dell'impugnato permesso a costruire denominato "concessione edilizia" n. C/08/10 del 18.01.2008...


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vincenzo in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acquachiara S.n.c. di Gerli Greta &
C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/02/2009 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le parti ricorrenti (in qualità di proprietari dell’edificio Belmare di via Etruria n. 19 e via del Tirreno n. 22-24 in San Vincenzo (LI) hanno impugnato il provvedimento di concessione edilizia e la delibera consiliare n. 117/2006 con la quale è stato approvato il piano di spiaggia, e la successiva variante del 24.7.2006 n. 67, chiedendo accertarsi l’illegittimità dei lavori edili svolti (nel più ampio progetto di realizzazione di uno stabilimento balneare).

In particolare hanno lamentato la violazione di legge sotto molteplici aspetti, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria, l’illogicità manifesta, il travisamento di fatto, l’incompetenza.

Si è costituita l’amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.

È stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, che è stata riformata dal Consiglio di Stato (ord. n. 4860/2008 del 16 settembre 2008).

Sono state prodotte memorie e documenti.

Non è stata ammessa la costituzione in udienza della parte controinteressata soc. Acquiachiara, essendosi opposte le altre parti in ragione della tardività.

Nel corso dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

Allo stato degli atti il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.

Infatti, il piano di spiaggia prevedeva espressamente la possibilità di realizzazione di un impianto balneare, ma non è stato impugnato tempestivamente (essendo di diversi mesi precedente la proposizione del ricorso), come rilevato da questa sezione in sede sospensiva. Tuttavia, sul punto il Consiglio di Stato, nell’accogliere la sospensiva, ha evidentemente (ed implicitamente) ritenuto che tale atto non sia immediatamente lesivo, sicché deve concludersi per la tempestività dell’impugnazione.

Seguendo le indicazioni del supremo consesso amministrativo, il problema si sposta, perciò, su diversi ed ulteriori aspetti della vicenda.

In proposito deve osservarsi come la Sovrintendenza, successivamente all’impugnazione, abbia emesso un verbale di sopralluogo con il quale ha prescritto specifici adempimenti, in attesa della presentazione di un nuovo progetto definitivo.

Su questo punto i giudici di secondo grado hanno rilevato che “i provvedimenti impugnati devono essere sospesi in attesa che il progetto originario venga adeguato alla prescrizioni impartite dalla Sovrintendenza”.

Quindi il Consiglio di Stato, nel riformare l’ordinanza di questo TAR e nel sospendere il provvedimento, ha ritenuto (anche in questo caso implicitamente, essendo il necessario presupposto della pronuncia di accoglimento) che il potere precrittivo della Sovrintendenza (che ha sostanzialmente una natura di parere obbligatorio) si possa esercitare in diverse fasi, ed in questo caso anche successivamente alla emissione ed alla impugnazione del provvedimento di concessione edilizia (che lo presuppone).

Orbene, tali nuovi obblighi di adempimento, imposti allo stabilimento, non sono stati impugnati da parte dei ricorrenti, sicché il ricorso, in mancanza di motivi aggiunti, è divenuto improcedibile, essendo ormai definitivamente superate le precedenti prescrizioni (una volta riconosciuta la legittimità dell’esercizio successivo del potere prescrittivo della sovrintendenza).

Infatti lo stabilimento balneare non potrà che essere adeguato alle nuove prescrizioni imposte, rispetto alle quali è stata prestata acquiescenza da parte dei ricorrenti.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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