TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-06-21, n. 202310507
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2023
N. 10507/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08014/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8014 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Latium Vetus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S R, C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S R in Roma, via Gabriele Camozzi, 9;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo dei Lombardi 4;
nei confronti
Nuovo Comitato di Quartiere Campo Ascolano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30 maggio 2019 del Comune di Pomezia, pubblicata in pari data, avente per oggetto: Approvazione programma “Estate Pometina 2019” e dell'allegato A) parte integrante e sostanziale della suddetta delibera;
- nonché, per quanto di ragione, della deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 14 marzo 2019 del Comune di Pomezia, avente per oggetto: Atto di indirizzo per la realizzazione del programma degli eventi nell'ambito dell'estate pometina 2019;
- nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso pubblico del Comune di Pomezia del 15/03/2019 avente per oggetto il “reperimento di proposte per la realizzazione del programma degli eventi nell'ambito dell'estate Pometina 2019” e della Determinazione dirigenziale n. 295 del 15/03/2019 di approvazione del testo dell'avviso pubblico e del modello di domanda per il reperimento di proposte per la realizzazione del programma degli eventi nell'ambito dell'Estate Pometina 2019;
- nonché, per quanto di ragione, del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti, gruppi ed associazioni del Comune di Pomezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2007 ed in particolare dell'art. 26 comma 1;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, conseguente, successivo, connesso ovvero consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE LATIUM VETUS il 7\11\2019 :
Avverso e per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 1026 del 23.07.2019, non comunicata, con cui il Comune di Pomezia, nel riesaminare la richiesta presentata dall’Associazione Latium Vetus in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio sez. II bis n. 4946 del 18.07.2019, ha respinto l’istanza presentata dall’Associazione Latium Vetus assunta al prot. comunale n. 38562 del 16.04.2019;
- nonché, per quanto di ragione, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso intr oduttivo ed in particolare:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30 maggio 2019 del Comune di Pomezia, pubblicata in pari data, avente per oggetto: Approvazione programma “Estate Pometina 2019” e dell’allegato A) parte integrante e sostanziale della suddetta delibera;
- nonché della deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 14 marzo 2019 del Comune di Pomezia, avente per oggetto: Atto di indirizzo per la realizzazione del programma degli eventi nell’ambito dell’estate pometina 2019;
- nonché dell’Avviso pubblico del Comune di Pomezia del 15/03/2019 avente per oggetto il “reperimento di proposte per la realizzazione del programma degli eventi nell’ambito dell’estate Pometina 2019” e della Determinazione dirigenziale n. 295 del 15/03/2019 di approvazione del testo dell’avviso pubblico e del modello di domanda per il reperimento di proposte per la realizzazione del programma degli eventi nell’ambito dell’Estate Pometina 2019;
- nonché, per quanto di ragione, del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti, gruppi ed associazioni del Comune di Pomezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2007 ed in particolare dell’art. 26 comma 1;
- e di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, conseguente, successivo, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Associazione Latium Vetus, iscritta all’Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale e, dal 2013, anche all’Albo delle associazioni detenuto dal Comune di Pomezia, esercita attività di promozione della tutela, protezione e valorizzazione ai fini della pubblica fruizione, del patrimonio culturale e del paesaggio della città di Roma e della Campagna Romana; in particolare, afferma di essere portatrice di interessi diffusi nella tutela e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e paesaggistico afferenti all’area di Roma e dell’Agro Romano ed, in quest’ambito, di svolgere iniziative volte a trasmettere “ la conoscenza e l’amore per la cultura storica, artistica, archeologica, etnoantropologica, come un bene per la persona ed un valore sociale, attraverso varie iniziative ed attività culturali: visite guidate, convegni, manifestazioni conferenze, dibattiti, lezioni, incontri nelle scuole.. ”.
Riferisce che, a seguito dell’aver appoggiato e difeso la Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’“ Ambito delle tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia ed altre della Campagna Romana nei comuni di Pomezia ed Ardea ” a parte del MIBACT, ai sensi dell’art. 139 del D.lgs 42/2004 (DM del 27.10.2017), i rapporti con l’Amministrazione di Pomezia (con la quale pure aveva collaborato sino a quella data, fruendo del riconoscimento di cui all’art. 4 del locale Regolamento di concessione di contributi e benefici economici, del valore e delle caratteristiche di interesse sociale dell’Associazione) si irrigidivano, così che quest’ultima respingeva numerose iniziative (che la ricorrente enumera puntualmente in atti) proposte dalla prima in risposta ad altrettanti bandi pubblici.
Nel descritto contesto, l’Amministrazione, con gli atti impugnati con l’odierno ricorso introduttivo, negava l’ammissione del progetto della ricorrente da quest’ultima presentato in relazione alle manifestazioni in programma per l’estate pometina 2019.
A tale proposito espone che in data 14.03.2019 veniva approvato dal Comune un apposito atto di indirizzo (D.G.C. n. 46/2019) per il reperimento di proposte o progetti da inserire nel programma, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici ad enti, gruppi ed associazioni, di cui alla DCC n. 114/2007.
Con determina nr. 295 del 15.03.2019 veniva approvato il relativo avviso pubblico, il quale specificava che: “ Le proposte da inserire nel calendario degli eventi estivi, dovranno apportare un significativo contributo allo sviluppo culturale, alla valorizzazione museale e alla promozione turistica del territorio. Il contenuto delle stesse dovrà riguardare le seguenti attività: (…) 6) manifestazioni culturali di vario genere; (…) 11) escursioni nel territorio; (…) 13) visite guidate; (…)”. “; “ L’Amministrazione procederà alla scelta delle iniziative, riservandosi di determinare il numero delle proposte da accogliere compatibilmente con le risorse economiche e gli obiettivi individuati dalla deliberazione di approvazione dell’Estate Pometina 2019” ed inoltre: “ L’avviso dava conto che “per garantire una maggiore partecipazione di tutte le realtà del territorio, in presenza di un programma di eventi presentato da un singolo proponente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere una o più iniziative da realizzare, pertanto per ogni proposta dovrà essere compilata una singola scheda di preventivo di spesa”.
Nell’avviso, inoltre, si precisava che, con la richiesta di manifestazione di interesse, non si poneva in essere alcuna procedura concorsuale e che pertanto non erano previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Ciò precisato, l’avviso tuttavia ometteva di indicare alcun criterio di selezione delle proposte e dei progetti finanziabili.
L’Associazione partecipava alla selezione, proponendo un proprio progetto (nr. 0038562/2019) con programma culturale comprendente tre eventi di visite guidate – archeotrekking storico naturalistico con guida turistica abilitata - ciascuna distintamente finanziabile e per un importo complessivo richiesto di finanziamento pari ad euro 819,00.
Con la delibera della Giunta Comunale nr. 127 del 30.05.2019, avente ad oggetto l’” Approvazione del programma “Estate Pometina 2019 ”, il Comune approvava l’elenco delle iniziative ed il programma degli eventi da realizzare, che non includeva quello proposto dalla ricorrente.
Quest’ultima evidenzia che l’importo complessivo dei progetti finanziati, pari a complessivi
90.388,00 euro, era inferiore all’impegno di spesa assunto nella delibera citata, pari a complessivi 100.000,00 euro.
Nessun criterio di selezione o motivazione in ordine alla meritevolezza dei progetti o circa l’interesse pubblico ed utilità generale ricavabile da ciascun progetto approvato sarebbe stato possibile