TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-04-16, n. 201301114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-04-16, n. 201301114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301114
Data del deposito : 16 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01021/2002 REG.RIC.

N. 01114/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01021/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2002, integrato da due ulteriori per motivi aggiunti, proposto da L G, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. Catania, in Catania, Via Milano 42a;

contro

Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- con il ricorso principale:

dei provvedimenti n. 412732/1241/5 del31/12/2001 del Comando generale della Guardia di Finanza e della nota prot. n. 4336/124/3 del 10/02/2012, in forza delle quali era stato disposto il trasferimento del ricorrente;

- con il (primo) ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento 184703/P/5 del 27/05/2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza;

- con il (secondo) ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento n. 474117 del 21/12/2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza e di Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2013 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sovraintendente G.d.F. Girolamo Lafiosca, partecipava al concorso interno, per titoli e per esami, bandito nell’anno 2000 per l’ammissione al 5° corso allievi vicebrigadieri. Superata positivamente una tale procedura selettiva ed ottenuta la consequenziale promozione, egli veniva trasferito ad altra sede di servizio, presso il Comando Regionale della Valle d’Aosta con determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza del 31/12/2001, n. 412732/1241/5.

Poiché la nuova sede di servizio non coincideva né con quella di assegnazione anteriormente alla conseguita promozione (in Messina, presso la Brigata Spadafora), né con quelle esistenti all’interno delle due regioni per le quali l'interessato aveva formulato una propria preferenza nel compilare una “scheda di pianificazione” in vista dei trasferimenti, impugnava l'atto suddetto deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profuili

Con ordinanza ordinanza n. 1470/2002 veniva accolta l'istanza cautelare, messa in esecuzione con ulteriore ordinanza collegiale n. 2294/2002.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, pel mezzo dei competenti uffici della Difesa erariale, con memoria del 06/04/2002, al cui interno evidenziata contestava la fondatezza delle addotte censure.

Frattanto veniva però adottato un nuovo provvedimento, n. 184703/P/5 del 27/05/2002, con il quale l’istanza di rinvio del disposto trasferimento non era accolta per “esigenze di servizio”.

Tale atto veniva gravato con motivi aggiunti notificati il 18/06/2002, depositato il 27/06/2002

Con altro ricorso per motivi aggiunti l'interessato impugnava l'ulteriore provvedimento n. 454117 del 21/12/2002, deducendo le medesime ragioni di diritto già proposte con i precedenti ricorsi, oltre che per eccesso di potere per travisamento dei fatti nell’ottemperanza asseritamente prestata all’ordinanza cautelare n. 2294/2002.

All’udienza pubblica del 27/03/2013 il ricorso passava in decisione

Nel corso della stessa il rappresentante della Difesa erariale chiedeva dichiararsi l'improcedibilità tanto del ricorso principale, quanto dei due ricorsi per motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto d’interesse in relazione al sopravvenuto provvedimento prot. n. 357502 del 31/10/2007, con il quale il ricorrente è stato nelle more del giudizio assegnato ad una compagnia di stanza presso la città di Messina.

Al Collegio pertanto risulta ormai preclusa la possibilità di pronunciare sulla fondatezza o meno delle proposte domande. Invero, venuta meno la diversità della sede di nuova assegnazione da quella presso cui il ricorrente risiedeva al momento dell’impugnato trasferimento, preso atto dell’esistenza del provvedimento sopravvenuto in base alla riportata dichiarazione resa dal rappresentante della Difesa erariale nell’udienza pubblica del 27/03/2013, dichiara la improcedibilità tanto del ricorso principale, quanto dei due ricorsi per motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Stante la mancanza di una soccombenza secondo il diritto sostanziale, il Collegio ritiene ricorrere giustificati motivo per disporre la compensazione totale delle spese di giudizio fra le parti in lite.

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