TAR Venezia, sez. II, sentenza 2015-12-07, n. 201501295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2015-12-07, n. 201501295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201501295
Data del deposito : 7 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01758/2014 REG.RIC.

N. 01295/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01758/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2014, proposto da:
D M, rappresentato e difeso dagli avv.ti G F e G P, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, rappresentata e difesa dagli avv.ti E Z, C L e C D, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento

del decreto di decadenza n. 43 emesso da AVEPA il 7.2.2013 nei confronti della ditta Artegiardino di Meneghello Daniele, notificato il18.2.2013, con cui si chiede la restituzione di 41.535,00 erogati di contributo previsto dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013, approvato e confinanziato dalla Comunità Europea (Regolamento CE n. 1698/2005) e di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12.02.2008, pubblicata sul B.U.R. n. 18 S del 29.2.2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avepa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha presentato domanda per ottenere i contributi previsti dal programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013 approvato e confinanziato dalla Comunità europea (regolamento CE n. 1698/2005), per i quali la Giunta regionale con deliberazione n. 199 del 12 febbraio 2008, ha aperto i termini di presentazione delle domande.

Per la misura 112/B potevano fare domanda i “giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola. Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un’azienda agricola, in qualità di titolare o contitolare di una società di persone con poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
tale momento viene individuato con l’apertura della partita I.V.A. e l’acquisizione in possesso o detenzione dell’azienda in cui il giovane si insedia” ed “essersi insidiati dopo il 31 dicembre 2006” .

Il ricorrente espone che, nonostante avesse svolto attività agricola a titolo non principale in data antecedente al 1 gennaio 2007, sia il personale del Centro autorizzato di assistenza agricola, sia il personale della sede di Verona di Avepa, gli hanno consigliato in via prudenziale, trattandosi del primo bando e non sussistendo all’epoca un chiaro orientamento in ordine ai vari requisiti soggettivi richiesti, di presentare comunque domanda con la precisazione che, se fossero sorti in seguito dei problemi, sarebbe stato contattato.

Con istanza del 31 marzo 2008 il ricorrente ha presentato le domande n. 1143693 per la Misure 112/B (insediamento giovani agricoltori), n. 1143703 per la Misura 114 (servizi di consulenza agricola) e n. 1143704 per la Misura n. 121 (ammodernamento delle aziende agricole).

Avepa ha ritenuto ammissibile la domanda e il ricorrente il 23 febbraio 2010 ha ricevuto i contributi di € 30.000,00 per la Misura 112, € 1.455,00 per la Misura 114, ed € 10.080,00 per la Misura 121.

In data 21 agosto 2012, la Guardia di Finanza di Soave ha svolto una serie di controlli e, con verbale dell’11 settembre 2012, rilevato che il ricorrente era socio della Cantina di Soave dal 20 aprile 2006 quale produttore di uve, mosti e vini, che in data 5 settembre 2006 aveva comunicato all’Agenzia delle entrate la variazione della propria partita IVA dichiarando che dal 20 agosto 2006 esercitava anche l’attività di colture miste, che aveva percepito gasolio agricolo in base alla sua richiesta presentata il 9 ottobre 2006, gli hanno contestato di aver indebitamente percepito l’aiuto di cui alla Misura 121 riservata agli imprenditori agricoli che non si siano insediati prima del 31 dicembre 2006.

Alla stregua di queste stesse valutazioni Avepa, eseguito il contraddittorio procedimentale, ha notificato al ricorrente il decreto di decadenza dal contributo n. 43 del 7 febbraio 2013 chiedendo la restituzione della somma complessiva di € 41.535,00.

Tale provvedimento è stato impugnato avanti al Tribunale di Verona il quale con sentenza 30 settembre 2014, n. 2100, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Con il ricorso in epigrafe, con il quale è stato riassunto il ricorso proposto avanti al giudice ordinario, il ricorrente impugna il provvedimento di decadenza dai benefici per le seguenti censure:

I) violazione degli artt.

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