TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-01-25, n. 202400249
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Pubblicato il 25/01/2024
N. 00249/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2018, proposto da Criscione Antonio M.G., S G, B M, L T P G, C F, I V, L B, C M, P G, V C, B M, B R, P M G, L O, C G, R R, D N C, I M, M P, G V, C S, S G, G R, V G, D G D, Dell’Ali Angelo, I P, G C, C G, M G, D B P, P P, M E, G R, C S, L T T, G R, C G, M P, B F, Mazzaglia Paolo, Baracchi Angelo, Consoli Marco, Salanitri Vincenzo, Quartarone Orazio, Pennisi Rosario, Celeschi Marco, Marino Gioacchino, Russo Vincenzo, Blancato Carmelo, Oliva Rosario, Sciglio Antonio, Scollo Salvatore, Giannetto Francesco, Lioti Giuseppe, Marletta Concetta, Sorge Antonio, Polizzi Giuseppe, Bongiovanni Fabio, Distefano Roberto, Livoti Carmela, Bonfiglio Maria, Cultrone Rosario, Criscione Giuseppe, Lumera Giuseppe, Pizzo Vito, Fanciullo Carmelo, Castro Ottavio, Cassarino Giusi, Tortura Paolo, Gentile Giuseppe, Scrofani Paola, Reale Vincenzo, Galota Saverio, Bosco Antonino, Nicastro Santi, Russo Gianfranco, Latina Giuseppe, Sciuto Antonio, Di Mauro Salvatore, Iurato Pierangela, Del Popolo Antonio, Caponnetto Grazia Luisa, Polizzi Vincenza Lidia, Ventura Angelo, Verga Giovanni, Caniglia Antonella, Romano David, Raimondo Antonio, Cannata Franzo, Fichera Mario, Rizzo Nunzio, Pulvirenti Orazio, Mirone Loredana, Motta Daniele Giuseppe, Messina Gianfrancesco, Piccinini Tommaso, Di Mauro Antonella, Musumeci Eleonora, Venerando Tarda, Catania Carmelo, Marrella Loredana Santina, Sapienza Emanuele, Margherone Ignazio, Russo Gaetano G., Cantarutti Maurizio G. E, Portale Angelo, Azzaro Giuseppe Massimo, Pintaudi Tino, Puglisi Domenica, Morabito Angelo, Bartolotta Claudio e Barbera Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente
pro tempore
, la Giunta di Governo della Regione Siciliana, in persona del Presidente
pro tempore
e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentati e difesi
ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 15.09.2017, con la quale la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha dato mandato all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di avviare le procedure di stabilizzazione del personale regionale;
- della nota n. 99446 del 13.09.2017, allegata alla deliberazione n. 413 del 15.09.2017 della Giunta di Governo della Regione Siciliana, con la quale il Dirigente Generale dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha proposto di avviare la stabilizzazione utilizzando le previsioni di cui all’art. 20 d.lgs. n. 75/2017, a partire dal 1° livello della categoria di pertinenza del personale;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o successivo;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza n. 3154 del 10.11.2022 con la quale il Collegio ha dato atto dell’interruzione del processo per i ricorrenti T F e T G, deceduti;
Visto il decreto presidenziale n. 474/2023, di estinzione del giudizio quanto a T F e T G;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 3703 del 4.12.2023 con la quale è stato comunicato alle parti, assenti all’udienza pubblica del 4 dicembre 2023, l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. e sono stati dati loro termini perentori per la presentazione di memorie;
Vista la memoria depositata in data 19.12.2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso;
Riconvocata la camera di consiglio in data 11 gennaio 2024 e relatrice la dott.ssa E F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, regolarmente notificato e depositato, i ricorrenti, dipendenti a tempo determinato della Regione Siciliana in servizio presso diversi dipartimenti e presso la segreteria generale, hanno impugnato gli atti con i quali la Regione ha manifestato l’intenzione di avviare la procedura di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato secondo quanto previsto dalla Legge 147 del 27.12.2013, in particolare dall’art. 1, comma 529, e dal Decreto Legislativo n. 75 del 2017, in particolare dall’art. 20 che al comma 1 che indica i requisiti per poter rientrare nella procedura per il triennio 2018 – 2020.
2. L’unico motivo di doglianza proposto avverso gli atti impugnati è così rubricato: “ violazione dell’art. 3 comma 7 della legge regionale n. 27 del 29-12-2016 – eccesso di potere per travisamento dei fatti – istruttoria carente ed inadeguata – illegittimità derivata ”. In sostanza i ricorrenti contestano la legittimità della scelta della Regione di aver avviato la procedura di stabilizzazione secondo un parametro normativo, il Decreto Legislativo n. 75 del 2017, che asseritamente ignora quanto aveva stabilito in precedenza l’art. 3 comma 7 della legge regionale n. 27 del 29-12-2016, ovvero: “ per l’attuazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio” . La conseguenza pregiudizievole consiste nel fatto che con l’adozione della citata procedura di regolarizzazione da parte della Regione non sono applicati i requisiti dell’art. 20 della Legge n. 448-2001 con la conseguente impossibilità per i ricorrenti di potervi rientrare.
3. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con un atto meramente formale e ha depositato documenti.
4. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2023 le parti non si sono presentate e il Collegio ha comunicato loro l’ordinanza con la quale le ha avvertite in merito alla presenza di profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
5. Nei 15 giorni disposti dal Collegio come termine perentorio per il deposito di memorie, parte ricorrente, in data 19.12.2023, ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito in quanto: “ all’esito del concorso attivato con il predetto D.D.G. n.7850-2019, i ricorrenti sono stati assunti a tempo indeterminato nelle categorie “C” e “D” .” Inoltre, è stato rappresentato che questo Tribunale ha rigettato con diverse sentenze definitive le pretese dei ricorrenti che hanno contestato in sede giudiziaria l’inquadramento nelle posizioni economiche delle categorie C e D.
6. In data 11 gennaio 2024 la camera di consiglio per la decisione nel merito è stata riconvocata e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, ad assorbimento di ogni altra questione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza dell’interesse ad agire da parte dei ricorrenti per le seguenti ragioni.
2. I ricorrenti hanno impugnato gli atti amministrativi con i quali l’amministrazione resistente ha manifestato l’intenzione di operare una stabilizzazione del proprio personale precario, indicando la normativa di riferimento.
In particolare, la deliberazione n. 480 del 23.10.2017 con la quale la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha dato mandato ai dipartimenti regionali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, di avviare le citate procedure di stabilizzazione;la nota n. 99446 del 13.09.2017 allegata alla deliberazione n. 413 del 15.09.2017 della Giunta con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha proposto alla Giunta di Governo di procedere, dopo aver effettuato una ricognizione del personale in servizio, alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato utilizzando le previsioni normative di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017 e, infine, la deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 15.09.2017 che riproduce le determinazioni dell’atto precedente e dà mandato al Dipartimento citato di avviare la procedura.
Tali atti non hanno come destinatari i ricorrenti, ma mantengono la determinazione dell’amministrazione resistente su un piano generale e astratto inidoneo a ledere alcuna posizione giuridica soggettiva individuale.
I ricorrenti avrebbero dovuto impugnare gli atti successivi a quelli oggetto del presente ricorso, ossia quelli inerenti all’indizione della procedura, quelli inerenti la loro esclusione oppure quelli applicativi di un trattamento economico deteriore rispetto a quello posseduto.
3. Dalla memoria depositata il 19 dicembre 2023 da parte ricorrente il Collegio ha appreso che le procedure di stabilizzazione del personale precario sono state poi effettivamente avviate dalla resistente Amministrazione con bando di concorso approvato con D.D.G. n.7850 del 21-11-2019 (allegato 1 alla memoria) e nessuno degli atti successivi è stato impugnato in seno al presente giudizio.
4. Il profilo della mancanza ab origine di interesse ad agire è preliminare e assorbente rispetto a quello rappresentato da parte ricorrente nella sua memoria nella quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
5. Il ricorso per i motivi sopra esposti va dichiarato inammissibile e le spese, in assenza di difese scritte della p.a. intimata, possono trovare compensazione tra le parti costituite.