TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2014-03-19, n. 201400051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2014-03-19, n. 201400051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201400051
Data del deposito : 19 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00068/2014 REG.RIC.

N. 00051/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00068/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2014, proposto da:

F N, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Bolzano, via della Zecca 9/B;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore della Provincia di Bolzano di data 21.10.2013, data di conoscenza 08.01.2014, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro subordinato/emersione D.L.vo nr. 109/2012" presentata dal ricorrente (e dal suo datore di lavoro), nonché, ove occorrer debba, di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente.

Visti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 il dott. P M e uditi per le parti i difensori, l’avv. Augusto per il ricorrente, nonché l’Avvocato dello Stato G. Denicolò per il Ministero dell'Interno.

L’istanza cautelare avverso il provvedimento impugnato è rigettata per l’assenza del fumus boni iuris.

Sussistono, infatti, diversi indizi, frutto di un’attività di indagine condotta dall’Ufficio immigrazione e dalle Stazioni dei Carabinieri di Castelrotto e di Val di Vizze, che autorizzano la conclusione, ad un primo sommario esame, che il ricorrente non sia stato presente sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 (v. denuncia per falso al fine di fruire della sanatoria, corredata di elementi probatori accertati in sede amministrativa), che egli non disponga di un’idonea sistemazione alloggiativa (assenza presso il domicilio dichiarato in Castelrotto, accertata tramite un controllo presso il terminale collegato all’anagrafe e successivamente confermata da un sopralluogo dei Carabinieri) e che egli non intrattenga un rapporto di lavoro domestico a norma di legge (assenza dal lavoro ai controlli eseguiti dai Carabinieri;
mancato versamento regolare dei contributi previdenziali ed assistenziali).

Le controprove offerte dal ricorrente (dichiarazioni ‘testimoniali’ da parte di conoscenti rese successivamente alla contestazione degli addebiti;
contributi previdenziali versati solo in prossimità della domanda del permesso di soggiorno etc.), lungi dal costituire prove oggettive attestate da documentazione ‘pubblica’ ed in contrasto con gli accertamenti delle forze dell’ordine, sembrano artatamente confezionate al fine unico di raggirare ed eludere i dettami legislativi.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

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