TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-10-20, n. 201101021
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Testo completo
N. 01021/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2011, proposto da:
Comune di Oschiri, rappresentato e difeso dall'avv. E P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G N in Cagliari, via Caboni n. 14;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti M P e A S, dell’Ufficio Legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera 1/3/2011 n. 11/12 con cui la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto la soppressione dell'autonomia dell’I.P.I.A. di Oschiri e l'aggregazione dello stesso all'Istituto di Istruzione Superiore "Amsicora" di Olbia;
della delibera 30/12/2010 n. 47/67 con cui la medesima Giunta ha approvato linee guida per la redazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a.s. 2011/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. E. Pintus per il ricorrente e l’avv. M. Pani per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione 1/3/2011 n. 11/12 la Giunta Regionale - tenuto conto delle linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2011/2012, approvate con la propria precedente deliberazione 30/12/2010 n. 47/67 - ha adottato il “piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2011/2012”, con cui ha, tra l’altro, disposto la soppressione dell’autonomia dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (I.P.I.A.) di Oschiri e la sua aggregazione all’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia.
Ritenendo le due citate deliberazioni illegittime il Comune di Oschiri le ha impugnate chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
1) Il contestato piano di dimensionamento approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 11/12 del 2011 è illegittimo in quanto è in contraddizione con i principi espressi nelle linee guida dettate dalla medesima Giunta con la delibera n. 47/67 del 2010.
2) La delibera n. 11/12 del 2011 è viziata da incompetenza. Infatti ai sensi dell’art. 139 del D. Lgs. n. 112/1998 spetta alla Provincia disporre in ordine all’aggregazione di scuole secondarie superiori.
3) Il provvedimento di adozione del piano di dimensionamento è viziato da difetto di motivazione. Ed invero non vengono esplicitate le ragioni per cui ci si discosta dalla proposta di salvaguardare l’autonomia dell’I.P.I.A. di Oschiri fatta dalla Conferenza Provinciale di Olbia Tempio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5/10/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di rito sollevata dall’amministrazione regionale essendo il ricorso da rigettare nel merito.
Il primo motivo è infondato.
Sostiene in primo luogo il ricorrente comune che l’avversato piano di riorganizzazione della rete scolastica si porrebbe in contrasto con taluni obiettivi individuati dalla stessa Giunta Regionale nelle linee guida dettate per la redazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica (“Dimensionare nel solco della continuità e con la necessaria flessibilità”, “Favorire la salvaguardia e il potenziamento degli istituti professionali anche in previsione di un maggiore raccordo con l’istruzione e formazione professionale”, “Ampliare il piano dell’offerta formativa puntando sempre più a un sistema integrato tra istruzione e formazione professionale, implementando gli istituti tecnici e professionali più corrispondenti ai bisogni formativi quali emergono dai programmi di sviluppo socio-economico del territorio di riferimento e dalle previsioni di sbocchi occupazionali in loco”).
Al riguardo è sufficiente rilevare che i vari obiettivi indicati nelle citate linee guida, esprimono, in termini amplissimi e meramente programmatori, le finalità da perseguire con l’atto pianificatorio di che trattasi.
Quest’ultimo, peraltro, ha natura di atto generale e si sostanzia in uno strumento unitario con cui l’amministrazione riorganizza in campo regionale la rete scolastica, sicché solo considerando nel loro complesso le scelte compiute, può stabilirsi se siano stati rispettati o meno gli obiettivi fissati nelle linee guida.
Del resto, questi ultimi non pongono limiti stringenti in ordine alle modalità con cui realizzare le finalità prefissate.
Lamenta, inoltre, l’odierno istante che non sarebbero stati rispettati nemmeno i “Parametri per le autonomie scolastiche” indicati nelle linee guida.
Nemmeno sotto questo profilo la censura può trovare accoglimento.
Dai suddetti parametri si ricava, infatti, che, in deroga alla regola generale che impone il rispetto dei parametri numerici nazionali, il mantenimento dell’autonomia scolastica degli istituti sottodimensionati (come l’I.P.I.A. di Oschiri) è consentito, in presenza delle ragioni che possono giustificare la deroga indicate nelle stesse linee guida, a patto che sia compensato, a livello provinciale, dall’esistenza di altre istituzioni sovradimensionate, “mantenendo così costante il numero totale e garantendo il risparmio di finanza pubblica previsto”.
Ebbene il ricorrente non dimostra il rispetto di tale essenziale parametro.
Infondato è anche il secondo motivo.
In base all’art. 138, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112, reso applicabile in Sardegna dal D. Lgs. 17/4/2001 n. 234, e all’art. 72 della L. R. 12/6/2006 n. 9, competono alla Regione le funzioni concernenti “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica …”.
Mentre l’art. 139 del citato D. Lgs. n. 112/1998, invocato dal ricorrente e l’omologo art. 73 della L.R. n. 9/2006, attribuiscono alla Provincia competenze meramente attuative degli strumenti di programmazione, in ordine all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole.
E’ infine da rigettare il terzo motivo.
I piani di dimensionamento della rete scolastica, in quanto atti generali a contenuto pianificatorio, espressione di una potestà organizzatoria dell’amministrazione, non richiedono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 7/8/1990 n. 241, il supporto di specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l'enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti (cfr. T.A.R. Sardegna 30/4/2009 n. 179 ord.;T.A.R. Calabria – Catanzaro, II Sez. 9/9/2010 n. 2553;Cons. Stato, VI Sez., 22/4/2004, n. 2325).
In definitiva il ricorso non merita accoglimento.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.