TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-05-19, n. 201104379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-05-19, n. 201104379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104379
Data del deposito : 19 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04139/1999 REG.RIC.

N. 04379/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04139/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4139 del 1999, proposto da:
Società Cecchi Gori Group Finmavi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M L in Roma, v.le Angelico, 103;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota prot. n. 317/CF11555, priva di data, notificata con raccomandata del 3.2.1999, con la quale il Dirigente del Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha denegato al film "Viva San Isidro" il riconoscimento della nazionalità italiana;

del parere, di estremi ignoti, espresso dall’Ufficio Legislativo della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo;

di ogni altro atto comunque collegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il I ref. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Cecchi Gori Group Finmavi s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota con la quale l’Amministrazione intimata, su parere dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Spettacolo - del pari gravato - ha negato al film "Viva San Isidro" il richiesto riconoscimento di nazionalità italiana con la seguente motivazione: “… il precedente sistema del riconoscimento della nazionalità di cui all’art. 4 della l. 1213/65 è stato interamente sostituito dall’art. 2 della legge 153/94 che ha previsto in modo analitico le nuove “quote” da rispettare ai fini dell’ammissione del film ai benefici previsti dalla legge. Pertanto, per quanto concerne le lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 2 della l. 153/94 (interpreti principali in maggioranza italiani ed interpreti secondari per tre quarti italiani), è venuta sicuramente meno la possibilità prevista dalla precedente legge di consentire l’impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste in caso di residenza in Italia da oltre tre anni e nei casi c.d. di genotipia. Peraltro, proprio allo scopo di temperare la rigidità della nuova normativa, l’art. 10 della l. 203/95 ha ulteriormente modificato i requisiti di cui al citato art. 2 della le. 153/94, riducendo da tre a due le componenti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 2, comma 2, della citata l. 153/94. A fronte di quanto sopra esposto non è possibile procedere al rilascio del richiesto riconoscimento di nazionalità del film”.

Entrambe le Amministrazioni intimate si sono costituite nel presente giudizio, per chiedere il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.

Con ordinanza collegiale n. 802/1999 del 15 aprile 1999, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

La ricorrente società deduce l’illegittimità del diniego gravato, per incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, della l. n. 1213/1965, come da ultimo modificato dalla legge n. 203/1995, ed eccesso di potere.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, il Collegio rileva l’insussistenza del lamentato vizio di incompetenza, in quanto, pur essendo la nota impugnata asseritamente successiva all’entrata in vigore del d.lgs 20.10.1998, n. 368 - che trasferiva il Dipartimento dello Spettacolo, con le relative funzioni (art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b) ), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al neo-istituito Ministero per i Beni e le Attività Culturali - legittimamente l’atto veniva adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendo, a norma dell’art. 11 del d.lgs n. 368/1998 (recante le Disposizioni transitorie e finali ), continuare ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti concernenti l’organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del nuovo Ministero, le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite.

Quanto al merito della gravata nota, la ricorrente lamenta la circostanza che il diniego del riconoscimento di nazionalità italiana al film sarebbe avvenuto sull’unico presupposto della mancanza di una delle componenti stabilite dalla legge, e cioè la componente “interpreti secondari per tre quarti italiani”, senza considerare che la società aveva in ogni caso soddisfatto gli altri requisiti stabiliti dall’art. 4 della legge 4.11.1965, n. 1213, avendo rispettato sia il numero minimo delle componenti per ciascun gruppo, sia le componenti stesse considerate nel loro complesso.

La censura non ha pregio.

Osserva il Collegio che, nella motivazione dell’atto impugnato, il diniego di riconoscimento è posto in relazione al mancato rispetto delle “quote” stabilite ai fini dell’ammissione del film ai benefici previsti dalla legge, con riguardo alle lettere d) ed e) dell’art. 2, comma 2, della legge n. 153/94 (interpreti principali in maggioranza italiani ed interpreti secondari per tre quarti italiani);
com’è noto, il precitato art.

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