TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201600348
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02072/2014 REG.RIC.

N. 00348/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02072/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2014, proposto da:
Q S, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Arico', con domicilio eletto presso Luciana Atzeni in Catanzaro, Via Indipendenza N 6;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza del giudicato di cui al decreto della corte d'appello di catanzaro rep. 2175/13 emesso nel procedimento n. 573/2013 - legge pinto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente espone che:

-la Corte d'Appello di Catanzaro, col decreto indicato in epigrafe ha accolto la domanda ed ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere in suo favore la somma di €5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione;
la somma ivi liquidate per le spese legali, oltre accessori di legge.

- il titolo è stato notificato al Ministero in data 14.11.2013 e che è passato in giudicato, come risulta dall'attestazione prodotta in atti.

- l’amministrazione è rimasta inottemperante.

2. Il ricorrente agisce pertanto in questa sede chiedendo ex art. 112 e ss. c.p.a.:

- di ordinare al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della dalla Corte d'Appello di Catanzaro sopra indicato;

- di nominare, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta in via sostitutiva;

- di condannare l’amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del decreto.

3. Non si è costituita l’amministrazione resistente.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

5. La giurisprudenza ha chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318). Sussiste pertanto in capo all’intimata Amministrazione l’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.

6. Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l’Amministrazione intimata non ha corrisposto la somma di cui al citato decreto della Corte d’Appello di Catanzaro e, pertanto, non ha provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla ricorrente.

7. Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo al Ministero intimato il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, nominando, fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, quale “Commissario ad acta”, il Prefetto di Catanzaro ovvero un funzionario della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta).

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese relative allo svolgimento dell’incarico da parte del commissario ad acta, nel caso in cui ne risulti necessario l’intervento a causa della scadenza del termine sopra indicato, saranno a carico del Ministero intimato e liquidate con separato decreto, secondo le tariffe vigenti per gli ausiliari del giudice ex art. 21 c.p.a. disponendosi in ogni caso un’anticipazione a carico dell’amministrazione pari ad euro 500,00.

8. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a.

La domanda può essere accolta, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

Ritiene il Collegio che la quantificazione di tale somma possa essere equitativamente effettuata in euro 50,00 per ogni mese di ritardo e che tale sanzione debba essere applicata a decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’ottemperanza del giudicato (giorni 60 decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza;
cfr. punto 7)

9. La regolamentazione delle spese legali segue il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.

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