TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-06-04, n. 201401416

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-06-04, n. 201401416
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201401416
Data del deposito : 4 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01330/2014 REG.RIC.

N. 01416/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01330/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2014, proposto da D P, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e S G, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, corso Italia, 8;

contro

il Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

l’INPS- Istituto nazionale della previdenza sociale (Gestione ex INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P e M A, con domicilio eletto presso l’Avvocatura INPS – Gestione dipendenti pubblici, in Milano, via Circo,16

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione resistente n. 299/2014 del 30 gennaio 2014, con cui è stata decretata la debenza, da parte del ricorrente, di euro 29.699, 57 a titolo di contributi previdenziali per un periodo di aspettativa senza assegni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e dell’INPS;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, ricadendo la controversia nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, sul presupposto della attribuzione, in via esclusiva, alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del RD 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, di tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, ha avuto modo di affermare, con una sentenza resa in una controversia avente ad oggetto la ripetizione di contributi asseritamente non dovuti, il principio secondo cui «…il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618)…» (Cass. civ., SU, 23 aprile 2008, n. 10455).

Con la stessa sentenza la Corte regolatrice ha anche affermato che la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quale giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell’unica pensione a carico dello Stato, quando si controverta in ordine alla debenza di contributi che – in ipotesi – potrebbero fornire provvista per la pensione a carico dello Stato (ora erogata dall’INPS), mentre spetta al Giudice Ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi non trasferibili presso lo Stato, in quanto controversia non incidente sul diritto a pensione.

Nel caso di specie, l’oggetto della controversia è costituito dalla contribuzione nell’ambito di un rapporto di lavoro estero, in ipotesi (quanto meno in caso di domanda di ricongiunzione ai sensi dell’ art. 7, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) trasferibile all’INPS per confluire nella provvista per l'unica pensione che sarà corrisposta al ricorrente all’atto del collocamento a riposo.

Facendo applicazione dei principi enucleati dal Giudice regolatore, trattandosi di controversia inerente il regolare versamento di contributi in ipotesi trasferibili all’INPS in quanto finalizzati a pensione di dipendente pubblico, la giurisdizione appartiene quindi alla Corte dei conti.

Né a diversa decisione può indurre la circostanza che la questione oggetto della vicenda non sia un profilo inerente la debenza dei contributi, ma chi sia il soggetto tenuto ad effettuare il versamento contributivo.

Ora, in disparte la circostanza che parte ricorrente ha contestato anche la debenza dei contributi di cui al provvedimento impugnato (per non avere richiesto la ricongiunzione ai sensi del citato art. 7, comma 2, della legge 240/2010 – ricorso, pag. 4), la decisione circa il soggetto tenuto ad effettuare il versamento contributivo costituirebbe comunque questione di merito, che dovrebbe essere valutata dal Giudice nell’ambito della cui giurisdizione ricada la controversia (sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5551;
TAR Lazio – Roma, Sez. III, 2 aprile 2013, n. 3287).

Né può ostare la circostanza che si tratti, nel caso di specie, di dipendente attualmente in servizio, essendo la pendenza del rapporto di lavoro «…di per sè irrilevante ai fini dell'identificazione della “materia”, in relazione alla quale va ricercato il discrimine fra le diverse giurisdizioni…» (Cass. civ., SU, 28 novembre 1996, n. 10618).

Conseguentemente, deve essere declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore di quella della Corte dei conti, avanti alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito alle parti di proseguire il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all’atto della proposizione dell’azione avanti a questo giudice.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione della circostanza che il provvedimento impugnato indicava questo Giudice Amministrativo come avente giurisdizione sulla vicenda, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

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