TAR Napoli, sez. III, decreto cautelare 2011-06-24, n. 201101101
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01101/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01709/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ferdinando Pelli', rappresentato e difeso dall'avv. O C, con domicilio eletto presso O C in Napoli, via Cervantes, 64;L S, rappresentato e difeso dall'avv. O C, con domicilio eletto presso O C in Napoli, Calata S. Marco, 4;
contro
Comune di Pompei, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Gherardo Marone in Napoli, via Cesario Console N. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza prot. n. 230 del 17.06.2011, con la quale il Comune di Pompei ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate, con avvertenza che in caso di inottemperanza, alla scadenza prefissata, procederà alla demolizione in danno;
Visti i motivi aggiunti depositati il 24.06.2011 e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Preso atto che l’istanza risulta notificata al Comune intimato;
Considerato che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti fa seguito all’ordinanza cautelare di accoglimento parziale emessa da questa Sezione, avverso la quale è stato proposto appello al Consiglio di Stato (che si pronuncerà il prossimo 12 luglio) e che, per quanto attiene al merito della controversia, il ricorso risulta fissato per la discussione all’udienza del 6 ottobre 2011;
Ritenuto, per quanto precede, che nelle more della trattazione, a contraddittorio integro, della ulteriore domanda cautelare proposta sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare provvisoria, avuto riguardo al grave pregiudizio allegato derivante dalla demolizione in danno già disposta dal Comune;