TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-10-11, n. 201107864
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N. 07864/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08495/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8495 del 2010, proposto da:
UGF ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. F S, procuratore speciale nominato per atto del notaio S S di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, rappresentata e difesa dall’avv. E R, ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio legale Grez, per mandato in calce al ricorso;
contro
ISTITUTO per la VIGILANZA delle ASSICURAZIONI PRIVATE e di INTERESSE COLLETTIVO - IS.V.A.P., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mariano, Serena Marzocchi e Sara Butera, per mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio, nonché dagli avv.ti Dario M.A. Zamboni, Marina Binda e Alessia Serino, per mandato intergrativo in calce alla memoria depositata il 19 maggio 2011, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 2, in forza di entrambi i mandati;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Presidente dell’IS.V.A.P. n. 2672/10 del 12 luglio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 luglio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, con la quale, in relazione alla ritenuta violazione degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 8 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 53.333,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 315 comma 2 del d.lgs. n. 209/2005;nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente
e per la condanna
dell’Istituto intimato alla restituzione della somma già versata, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 29 settembre 2010 e depositato il 7 ottobre 2010, UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. F S, procuratore speciale nominato per atto del notaio S S di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.
Giova premettere che:
- UGF Assicurazioni S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra Aurora Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- con nota del Servizio tutela utenti n. 10-09-037752 del 6 aprile 2009 l’IS.V.A.P. trasmetteva a UGF Assicurazioni S.p.A, reclamo presentato dall’avv. G C -relativo alla mancata liquidazione, in via di risarcimento diretto, del danno alla persona subito dal proprio assistito A M, assicurato presso la Unipol Assicurazioni S.p.A. in relazione a sinistro stradale consistito in scontro tra un motoveicolo, di proprietà e condotto dal M, e un autoveicolo, verificatosi il 7 aprile 2008 in Vietri sul Mare-, con invito a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni all’Istituto e a dare riscontro al reclamante nel termine di quarantacinque giorni;
- con nota del 21 aprile 2009 U.G.F. Assicurazioni S.p.A. forniva, tempestivamente, i chiarimenti e il riscontro richiesto, revocando in dubbio che la richiesta di risarcimento diretta, proposta dall’avv. Concilio nell’interesse del M con nota dell’8 aprile 2008, fosse completa di tutti gli elementi richiesti ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005, anche con riferimento alle lesioni patite, e evidenziando che, liquidati i danni al motoveicolo in data 21 agosto 2008, con atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Salerno notificato il 21 novembre 2008 era stata proposta domanda di risarcimento dei danni per le lesioni personali:
- con nota n. 09-09-015666 del 7 agosto 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad UGF Assicurazioni S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 254/2006, in relazione all’omessa formulazione dell’offerta di risarcimento o del diniego motivato del risarcimento oltre i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine prescritto;
- acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell’IS.V.A.P. n. 2672/10 del 12 luglio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 luglio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 53.333,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 315 comma 2 del d.lgs. n. 209/2005.
A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e condanna, sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di equo procedimento.
Il provvedimento impugnato è stato notificato alla società ricorrente il 16 luglio 2010, oltre il termine di novanta giorni (che scadeva il 18 aprile 2010) decorrente dal ricevimento della relazione del Servizio tutela utenti in data 18 gennaio 2010 da parte del Servizio sanzioni (dovendosi ritenere esso coincidente con la data della relazione, in difetto di altre indicazioni), come fissato dall’art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.
2) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento.
La condotta sanzionata è insussistente, perché la nota dell’avv. Concilio dell’8 aprile 2008 non conteneva richiesta di risarcimento diretto del danno alla persona, non potendosi considerate tale il solo generico e incidentale riferimento a “lesioni personali”, da riguardare semmai come mera “riserva” di richiedere il risarcimento;solo con nota del 10 giugno 2008 il professionista legale invitava la compagnia a designare proprio perito medico legale per la valutazione delle lesioni, rendendo così evidente la volontà di conseguire il risarcimento per il danno alla persona, e quindi solo da tale data poteva decorrere il termine di novanta giorni per l’eventuale formulazione dell’offerta o la comunicazione del suo diniego motivato: tale termine però era interrotto con nota dell’UGF del 17 luglio 2008 di invito a sottoporre l’assicurato alla perizia medico-legale (la relativa visita era eseguita il 25 agosto 2008) e veniva poi definitivamente interrotto dalla notifica dell’atto giudiziale di citazione.
3) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e/o in ulteriore subordine illegittimità del quantum per travisamento, illogicità e ingiustizia manifeste.
Gli elementi di dubbio in ordine all’effettivo contenuto delle richieste risarcitorie avanzate dal professionista legale per il proprio assistito revocano in dubbio la colpa in ordine all’addebito.
La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata è sproporzionata, perché a fronte di un ritardo di soli due giorni rispetto al termine di centoventi, successivo al termine utile per la formulazione dell’offerta o il suo diniego motivato, attraverso la media tra minimo (€ 20.000,00) e massimo (€ 60.000,00) edittale, aumentato di 1/3, essa è stata determinata in misura pari a circa il 90% del massimo edittale;sotto altro profilo, la condotta omissiva è istantanea con effetti permanenti e non già “continuativa”;peraltro il provvedimento impugnato fa riferimento erroneo ad un ritardo pari a duecentoquaranta giorni, ossia al doppio di quello effettivo.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l’11 giugno 2011, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.
All’udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.
DIRITTO
1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
1.1) La più radicale censura, di cui al primo motivo di ricorso, è costituita dal rilievo della tardività della notificazione del provvedimento impugnato, siccome intervenuto oltre la scadenza del termine di cui all’art. 5 (comma 2) del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.
Tale disposizione, rubricata “Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio”, stabilisce testualmente che:
- “Il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell’istruttoria dei Servizi dell’Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione” (comma 1);
- “Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell’art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell’Istituto” (comma 2);
- “Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l’ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall’art.