TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202316138
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 16138/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05617/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5617 del 2023, proposto dal sig. C P, rappresentato e difeso dall’Avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della determinazione direttoriale n. prot. 34396 del 19.01.2023, con la quale si dispone l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, codice ADM/DIR-EC, bandito con determinazione direttoriale n. prot. 414208/RU del 05.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente – premesso di essere attualmente in servizio alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo anche ADM) sin dal 1° dicembre 2017 con qualifica di funzionario e di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 40 dirigenti di fascia II presso ADM (Codice ADM/DIR-EC, indetto con D.D. n. 414208/RU, del 5 novembre 2021), nonché di aver superato dapprima la prova preselettiva e poi la prova scritta e di essere stato successivamente escluso dal suddetto concorso (con conseguente impossibilità di partecipare all’ultima prova orale) per non essere in possesso del requisito di ammissione consistente nell’anzianità di servizio di almeno 5 anni alle dipendenze di una “pubblica amministrazione” – insorge avverso il suddetto atto di esclusione, chiedendone l’annullamento.
Deduce in particolare il ricorrente che sebbene la sua anzianità alle dipendenze di ADM non raggiunga la soglia minima di 5 anni scolpita nel requisito partecipativo prescritto dalla lex specialis , cionondimeno tale soglia sarebbe comunque conseguita mercè il periodo di servizio che egli ha prestato in passato (dal 13 luglio 2013 al 30 novembre 2016) alle dipendenze della Fondazione Apulia Film Commission (nel prosieguo anche la “Fondazione”), con qualifica di Impiegato Direttivo livello D1 e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di censura, con cui il ricorrente sostiene che tale Fondazione - pur essendo formalmente qualificata come ente privato “controllato” dalla Regione Puglia - andrebbe comunque considerata alla stregua di una Pubblica Amministrazione.
E ciò in primis perché la Fondazione è obbligata ad assumere il proprio personale con pubblico concorso.
Parte ricorrente richiama, a tal proposito, l’art. 4 del regolamento della Fondazione in vigore alla data della sua assunzione (con decorrenza dal 20 marzo 2009), ai sensi del quale “ Il reclutamento del personale sarà preceduto da idoneo bando pubblicato nel sito informatico della Fondazione e su quello della Regione Puglia e/o in aggiunta su uno o più quotidiani a tiratura regionale almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle selezioni. Le prove selettive si informano alle tradizionali tecniche di valutazione delle conoscenze, capacità ed attitudini tecniche, professionali e gestionali, nonché all’impiego di strumenti di preselezione, il tutto attraverso la verifica dei titoli, delle qualifiche, dell’età e dell’esperienza del candidato. Le graduatorie delle selezioni potranno essere utilizzate, per il reclutamento del personale con identiche caratteristiche professionali con una validità temporale superiore alla iniziale esigenza da soddisfare, previa determinazione del C.d.A. appositamente motivata anche successivamente all’atto dell’approvazione del bando iniziale ”.
Le medesime disposizioni sono contenute nell’art. 4 del nuovo Regolamento della Fondazione entrato in vigore in data 15 dicembre 2015.
Ad ulteriore riprova di quanto precede, parte ricorrente rileva che il sig. P è stato assunto dalla Fondazione all’esito di un concorso pubblico indetto con bando n. prot. N 1545/13/U del 13 marzo 2013.
Tale concorso prevedeva - in applicazione di un regolamento di detta Fondazione - una selezione pubblica basata sui titoli e sull’esito di un esame orale vertente sulle materie indicate nell’art. 10 del bando.
Parte ricorrente deduce, inoltre, ad ulteriore conforto della natura pubblica della Fondazione, il fatto che in base all’art. 4 dello statuto della Fondazione - nella sua versione approvata in data 8 novembre 2010 - aderiscono alla Fondazione in qualità di soci fondatori la Regione Puglia, le Provincie e i Comuni capoluogo della Puglia. Possono inoltre aderire in qualità di soci altri Enti locali pugliesi, altri Enti pubblici, le Camere di Commercio e, unico soggetto privato, le fondazioni bancarie.
Peraltro, il medesimo articolo 4 dello statuto della Fondazione prevede che i soci non fondatori concorrono al bilancio della Fondazione secondo modalità e criteri stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (art. 4, comma 7).
Gli elementi valorizzati dalla difesa di parte ricorrente per dimostrare la natura di Pubblica Amministrazione della Fondazione sono quindi due, da un lato l’asserito obbligo di reclutare il personale con pubblico concorso e, dall’altro lato, la natura prevalentemente pubblica dei soci e degli scopi della Fondazione.
ADM si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito.
Espone in particolare ADM che:
1) “ La Fondazione Apulia Film Commission viene espressamente qualificata nel sito della Regione Puglia, sezione amministrazione trasparente, quale ente di diritto privato controllato e, in quanto tale, non rientra evidentemente nel novero delle pubbliche amministrazioni richiamate dall’art. 3, comma 2, del bando di concorso. A ben vedere, infatti, la previsione contenuta nella lex specialis rimanda ad una definizione precisa di pubblica amministrazione che il legislatore ha ben circoscritto sotto il profilo soggettivo limitandola agli enti di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 ”;
2) “ Anche laddove non si volesse far riferimento esclusivo alla nozione formale di pubblica amministrazione, la Fondazione richiamata non è qualificabile quale pubblica amministrazione sulla sola scorta del fatto che le modalità di reclutamento del personale possano avvenire mediante l’espletamento di una procedura selettiva pubblica se questa, però, manca dei requisiti normativi previsti dal