TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-20, n. 202306792

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-20, n. 202306792
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306792
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2023

N. 06792/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07780/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7780 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della determinazione n. -OMISSIS- con cui il Comandante in seconda del Comando generale della Guardia di finanza ha respinto l’istanza di trasferimento presentata dal mar. ord. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 marzo 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta trasferimento straordinario avanzata dall’esponente.

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

3. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2023, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

4. Stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, depositata il 1° marzo 2023, non resta che dichiarare il ricorso improcedibile.

5. Le spese, stante il pronunciamento in rito, possono essere compensate.

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