TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202302455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202302455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302455
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 02455/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13794/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13794 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G N e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della deliberazione del Plenum del 18 novembre 2021, di non conferma nelle funzioni di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina;

della deliberazione del CSM del 22 dicembre 2021, di indizione del bando per il conferimento del posto semidirettivo di Procuratore aggiunto di Messina;

del decreto del Ministro della Giustizia 3 dicembre 2021 di non conferma della ricorrente nelle funzioni di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2022;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.La ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti in epigrafe indicati, la deliberazione del Plenum del CSM del 18 novembre 2021, con cui l'Organo ha deliberato di non confermarla nelle funzioni di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina. L’istante ha anche gravato il decreto ministeriale di ratifica della citata deliberazione e l’atto del CSM del 22 dicembre successivo di indizione del bando per la copertura del medesimo posto semidirettivo, rimasto vacante.

In fatto, l’esponente, dopo aver ricostruito la propria carriera, ha dedotto:

- di essere stata nominata Procuratore aggiunto presso il Tribunale messinese con delibera del CSM del 2 dicembre 2015 ed immessa nelle funzioni in data 25 febbraio 2016;

- che, in vista della maturazione del quadriennio di permanenza nelle funzioni, aveva presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta, con la prescritta documentazione allegata, manifestando la volontà di essere confermata nell'incarico per un secondo quadriennio ai sensi dell'articolo 46 del d. lgs. n. 160/2006 e del TU della dirigenza giudiziaria (circolare n. P 14858 del 28 luglio 2015);

- che, nella seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio giudiziario aveva espresso, all'unanimità, un parere positivo sulla conferma;

- che tale giudizio veniva poi confermato nei successivi pareri attitudinali rilasciati dal Consiglio giudiziario di Messina in data 11 giugno 2020, 23 luglio 2020 e 12 novembre 2020;

- che, a seguito della avvenuta trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia degli atti del procedimento penale relativo alle note vicende del dott. -OMISSIS-, la prima commissione del CSM, valutando talune conversazioni via whatsApp intercorse tra l'istante e il detto -OMISSIS-, avviava, in data 26 novembre 2020, nei confronti della ricorrente, un procedimento di trasferimento d'ufficio ex articolo 2 RD n. 511/1946, stanti possibili profili di incompatibilità ambientale;

- che, all'esito del procedimento istruttorio, il CSM disponeva l'archiviazione della pratica;

- che gli stessi fatti venivano poi esaminati sotto il profilo disciplinare e ritenuti non rilevanti in sede pre-disciplinare;

- che, viceversa, durante la seduta del 21 giugno 2021, la V commissione del CSM, in sede di procedura di conferma nell'incarico semidirettivo de quo, riteneva le medesime conversazioni come un elemento che poteva portare alla formulazione di un giudizio negativo e disponeva l'audizione di essa ricorrente;

- che, quindi, nella seduta del 18 novembre 2021, il Plenum deliberava, approvando la proposta di minoranza, di non confermare l’istante nelle funzioni.

La ricorrente ha lamentato l'illegittimità degli atti impugnati, articolando i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006; d.lgs. n. 109 del 2006) e degli artt. 71 e segg. tu sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015. eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento di potere;

b) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006; d.lgs. n. 109 del 2006) e degli artt. 71 e segg. tu sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii. eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. sviamento di potere;

c) errata ponderazione tra i fatti contestati e il parere Consiglio giudiziario, eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006 e artt. 71 e segg. T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015);

d) contraddittorietà con le precedenti deliberazioni del CSM di archiviazione dell’azione disciplinare e del procedimento di trasferimento d’ufficio. eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti;

e) violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006 e artt. 71 e segg. T.U. sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015);

f) eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità del presupposto; violazione del T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. P/14858 del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii;

g) violazione dell'art. 11 della legge n. 195 del 1958 e dell'art. 45 del d.lgs. n. 160 del 2006;

h) illegittimità derivata.

Ha proposto altresì ricorso, ex art. 116, comma 1, c.p.a., diretto ad ottenere l’ostensione di atti del procedimento.

L’esponente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia, contestando la domanda a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone la reiezione.

La causa è stata discussa nel merito all'udienza pubblica del 23 novembre 2022 e quivi trattenuta in decisione.

2. Giova ricordare il quadro normativo di riferimento che disciplina la materia della conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell’introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione da parte del CSM dell’attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio per la procedura da seguirsi e le fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l’idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio (art. 71). In proposito, l’art. 72 del T.U., oltre a precisare le modalità di verifica della capacità organizzativa, prevede espressamente, al comma 2, che “La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive”.

Nella relazione introduttiva del TU, paragrafo 3.1. “I Principi generali. Il merito e le attitudini”, è previsto che “L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, costituendo il caposaldo e il connotato distintivo dell’attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato.

Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti la disposizione di apertura del nuovo T.U. In un’ottica di razionalizzazione e semplificazione del testo, innovando la precedente circolare sul piano redazionale, tali requisiti non vengono più collocati in un capo autonomo, ma disciplinati nella parte prima, unitamente ai parametri del merito e delle attitudini che, in una valutazione integrata, continuano a confluire in un giudizio complessivo e unitario ai fini del

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