TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202302455
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Pubblicato il 13/02/2023
N. 02455/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13794/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13794 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G N e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della deliberazione del Plenum del 18 novembre 2021, di non conferma nelle funzioni di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina;
della deliberazione del CSM del 22 dicembre 2021, di indizione del bando per il conferimento del posto semidirettivo di Procuratore aggiunto di Messina;
del decreto del Ministro della Giustizia 3 dicembre 2021 di non conferma della ricorrente nelle funzioni di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti in epigrafe indicati, la deliberazione del Plenum del CSM del 18 novembre 2021, con cui l'Organo ha deliberato di non confermarla nelle funzioni di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina. L’istante ha anche gravato il decreto ministeriale di ratifica della citata deliberazione e l’atto del CSM del 22 dicembre successivo di indizione del bando per la copertura del medesimo posto semidirettivo, rimasto vacante.
In fatto, l’esponente, dopo aver ricostruito la propria carriera, ha dedotto:
- di essere stata nominata Procuratore aggiunto presso il Tribunale messinese con delibera del CSM del 2 dicembre 2015 ed immessa nelle funzioni in data 25 febbraio 2016;
- che, in vista della maturazione del quadriennio di permanenza nelle funzioni, aveva presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta, con la prescritta documentazione allegata, manifestando la volontà di essere confermata nell'incarico per un secondo quadriennio ai sensi dell'articolo 46 del d. lgs. n. 160/2006 e del TU della dirigenza giudiziaria (circolare n. P 14858 del 28 luglio 2015);
- che, nella seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio giudiziario aveva espresso, all'unanimità, un parere positivo sulla conferma;
- che tale giudizio veniva poi confermato nei successivi pareri attitudinali rilasciati dal Consiglio giudiziario di Messina in data 11 giugno 2020, 23 luglio 2020 e 12 novembre 2020;
- che, a seguito della avvenuta trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia degli atti del procedimento penale relativo alle note vicende del dott. -OMISSIS-, la prima commissione del CSM, valutando talune conversazioni via whatsApp intercorse tra l'istante e il detto -OMISSIS-, avviava, in data 26 novembre 2020, nei confronti della ricorrente, un procedimento di trasferimento d'ufficio ex articolo 2 RD n. 511/1946, stanti possibili profili di incompatibilità ambientale;
- che, all'esito del procedimento istruttorio, il CSM disponeva l'archiviazione della pratica;
- che gli stessi fatti venivano poi esaminati sotto il profilo disciplinare e ritenuti non rilevanti in sede pre-disciplinare;
- che, viceversa, durante la seduta del 21 giugno 2021, la V commissione del CSM, in sede di procedura di conferma nell'incarico semidirettivo de quo, riteneva le medesime conversazioni come un elemento che poteva portare alla formulazione di un giudizio negativo e disponeva l'audizione di essa ricorrente;
- che, quindi, nella seduta del 18 novembre 2021, il Plenum deliberava, approvando la proposta di minoranza, di non confermare l’istante nelle funzioni.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità degli atti impugnati, articolando i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006;d.lgs. n. 109 del 2006) e degli artt. 71 e segg. tu sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015. eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento di potere;
b) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006;d.lgs. n. 109 del 2006) e degli artt. 71 e segg. tu sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii. eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. sviamento di potere;
c) errata ponderazione tra i fatti contestati e il parere Consiglio giudiziario, eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006 e artt. 71 e segg. T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015);
d) contraddittorietà con le precedenti deliberazioni del CSM di archiviazione dell’azione disciplinare e del procedimento di trasferimento d’ufficio. eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti;
e) violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006 e artt. 71 e segg. T.U. sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015);
f) eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità del presupposto;violazione del T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. P/14858 del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii;
g) violazione dell'art. 11 della legge n. 195 del 1958 e dell'art. 45 del d.lgs. n. 160 del 2006;
h) illegittimità derivata.
Ha proposto altresì ricorso, ex art. 116, comma 1, c.p.a., diretto ad ottenere l’ostensione di atti del procedimento.
L’esponente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia, contestando la domanda a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone la reiezione.
La causa è stata discussa nel merito all'udienza pubblica del 23 novembre 2022 e quivi trattenuta in decisione.
2. Giova ricordare il quadro normativo di riferimento che disciplina la materia della conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi.
Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell’introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione da parte del CSM dell’attività svolta.
Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio per la procedura da seguirsi e le fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l’idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio (art. 71). In proposito, l’art. 72 del T.U., oltre a precisare le modalità di verifica della capacità organizzativa, prevede espressamente, al comma 2, che “La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive”.
Nella relazione introduttiva del TU, paragrafo 3.1. “I Principi generali. Il merito e le attitudini”, è previsto che “L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, costituendo il caposaldo e il connotato distintivo dell’attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato.
Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti la disposizione di apertura del nuovo T.U. In un’ottica di razionalizzazione e semplificazione del testo, innovando la precedente circolare sul piano redazionale, tali requisiti non vengono più collocati in un capo autonomo, ma disciplinati nella parte prima, unitamente ai parametri del merito e delle attitudini che, in una valutazione integrata, continuano a confluire in un giudizio complessivo e unitario ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali”.
L’art. 1 del TU attribuisce all’indipendenza il valore di prerequisito, stabilendo che “L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi”.
Anche il capo III della circolare n. 20691 dell’8.10.2007, in tema di valutazioni di professionalità, chiarisce il significato di “indipendenza” che “...consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione”.
Si deduce da quanto sopra che, anche ai fini della conferma quadriennale, il CSM non deve soltanto valutare l’organizzazione del servizio, l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, il profilo culturale e professionale, la competenza del magistrato, ma anche, quale precondizione imprescindibile, l’indipendenza del soggetto da condizionamenti. A tale prerequisito vanno poi aggiunte le capacità organizzative richieste, le quali, per quanto espressamente previsto dall’art. 80 TU, vanno verificate “avuto riguardo agli indicatori delle attitudini direttive individuati secondo le tipologie dell’incarico in esame”.
Nel caso della ricorrente, gli indicatori specifici di riferimento sono quelli indicati dall’art. 15 TU, la cui lettera b) richiama espressamente l’art. 7 che, alla lettera b), indica espressamente la “capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati”.
3. Ciò posto, dandosi per trascritto, per ragioni di sintesi espositiva, il tenore testuale delle chat riportate nella delibera impugnata (pagine 4 e ss), il Collegio intende innanzitutto confermare l'utilizzabilità della messaggistica de qua , acquisita dalla Procura di Perugia per mezzo del sequestro dell'apparato telefonico intestato al dott. -OMISSIS- e la conseguente estrazione del contenuto del medesimo. Si tratta invero di documentazione sequestrata e legittimamente acquisita nell'ambito di un procedimento penale che ben può essere utilizzata dal CSM nei procedimenti che hanno ad oggetto la valutazione dei magistrati, in quanto governati dal principio dell’atipicità dei mezzi istruttori.
La ricorrente ha contestato il tenore delle chat e il loro valore semantico, ma non ha fornito prove di una diversa sequenza logica dei messaggi;pertanto, il significato degli stessi deve essere inteso come risultante testualmente e alla luce dei due assi - paradigmatico e sintagmatico - del discorso intercorso tra i due magistrati.
Inoltre, sempre in via preliminare, vale ricordare che il procedimento di conferma del magistrato è autonomo e differente sia rispetto alla procedura per incompatibilità di cui all'articolo 2 Legge Guarentigie che rispetto al procedimento disciplinare.
Il trasferimento d’ufficio ex art. 2 R.D. n. 511/1946 è finalizzato a verificare se il magistrato, per ragioni oggettive anche indipendenti da colpa, possa continuare a svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità nella propria sede e si incentra sull’imprescindibile presupposto dello strepitus loci ;il procedimento disciplinare è basato su ipotesi tassative previste dal d.lgs. n. 109/2006, onde valutare la responsabilità del magistrato, anche e soprattutto sotto il profilo della colpevolezza. Per converso, la procedura oggetto di causa è più semplicemente deputata a valutare l'opportunità che il magistrato continui ad espletare le funzioni nella propria sede, garantendo la funzionalità del servizio e mantenendo i prerequisiti dell'imparzialità e dell'indipendenza.
Ne consegue che gli stessi fatti assunti come rilevanti nelle varie procedure possono ben essere oggetto di diversa valutazione e che l’archiviazione disciplinare o la stessa archiviazione del procedimento di incompatibilità ambientale non vincolano in alcun modo gli esiti della conferma. Fatta questa precisazione, si osserva che, peraltro, il disvalore delle conversazioni imputate alla ricorrente era stato negativamente apprezzato anche nel previo procedimento ex art. 2 Legge Guarentigie, solo che in quella sede mancava del tutto lo strepitus fori , elemento indispensabile per il trasferimento, ma che, come già rilevato, non è richiesto nella procedura de qua.
Il CSM ha dunque valorizzato gli stessi fatti naturalistici e il disvalore che dagli stessi si ritrae, laddove è emerso che il magistrato, titolare di incarico semidirettivo, ha fornito al citato membro del CSM ampie indicazioni, con valutazioni di merito e legate a logica di appartenenza “correntizia”, su vari aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi del proprio distretto.
In modo del tutto condivisibile, per quanto si dirà, il CSM ha considerato la condotta contestata idonea a provocare l'appannamento dell'immagine di indipendenza e imparzialità della ricorrente, quale Procuratore aggiunto presso la sede di Messina, posto che potevano ipotizzarsi significative conseguenze nei rapporti con gli altri magistrati del distretto (sia con quelli “sponsorizzati” sia con quelli la cui nomina era stata sconsigliata).
Il Collegio ancora osserva, su di un piano generale, che l’interlocuzione tra un magistrato e il noto esponente del CSM in questione (coinvolto nelle altrettanto note vicende giudiziarie) può costituire una mera forma di colleganza, anche a fini informativi su esiti e tempistiche dei vari procedimenti trattati dal CSM, e dunque può risolversi in un’innocua richiesta di informazioni, del tutto irrilevante ai fini dei procedimenti soprariferiti. Può, per converso, disvelare una pregnanza ben diversa, laddove emergano inopportuni apprezzamenti di merito su colleghi ovvero pressioni su provvedimenti all'esame dell'Organo di autogoverno, finalizzate a far nominare soggetti della stessa corrente al fine di creare una sorta di “squadra” unitaria di colleghi nello stesso ambito territoriale, esito che può portare, in tesi, finanche a condizionare il libero esercizio dell’attività giurisdizionale.
Tale ultima evenienza si è evidentemente verificata nel caso de quo ed il giudizio del CSM, al riguardo, non pecca di irragionevolezza.
Il Consiglio ha infatti valorizzato le chat in rilievo, nelle quali l’istante ha chiaramente cercato di indirizzare future nomine consiliari per incarichi semidirettivi e direttivi da effettuarsi proprio all'interno del distretto ed anche nello stesso ufficio ove la ricorrente esercitava le proprie funzioni di Procuratore aggiunto. Dalle chat è in effetti emerso ciò che ha ben delineato la difesa erariale, quando ha osservato che l’esponente aveva proposto al -OMISSIS- nomine “a pacchetto” in ragione di accordi tra correnti, finanche suggerendo l'ordine con cui effettuare le votazioni delle pratiche in commissioni e collegando le nomine ai risultati elettorali del gruppo associativo di appartenenza, al fine di consolidarne il radicamento nel territorio e “fidelizzare” colleghi simpatizzanti.
Significative sono le chat del 20 novembre 2017 e del 13 dicembre 2017, nelle quali la ricorrente manifesta il sostegno ad una sua candidata e riferisce di un accordo tra i gruppi correntizi per appoggiare altro concorrente, onde orientare la decisione del CSM. Ancora rilevanti sono la chat del 21 dicembre 2017, nella quale è rinvenibile una interferenza sul procedimento di nomina di un semidirigente in ragione della appartenenza correntizia e la chat del 9 gennaio 2018, nell’ambito della quale la ricorrente tratta la questione delle nomine messinesi, per le quali si dichiarava promotrice di accordi per le nomine del distretto ivi compresa quella di Procuratore aggiunto di Messina.
Altrettanto significativo è il messaggio del 26 febbraio 2018, nel quale vi è un apprezzamento negativo nei riguardi di taluni colleghi di altri gruppi, al fine di scongiurare una loro nomina.
Stesso valore va assegnato alla chat del 12 marzo 2018, nella quale l'istante caldeggia, per il posto di Messina, una vecchia militante e sconsiglia apertamente la nomina della concorrente, in quanto più giovane e appartenente ad altra corrente;ad analoghe considerazioni inducono la chat del 13 marzo successivo, in cui viene suggerito l’ordine di trattazione congiunta delle due nomine di Procuratore di Patti e di Procuratore aggiunto di Messina (per i cui posti vengono proposti due sostituti vicini ad una precisa corrente) e la chat 28 Marzo 2018, nella quale la ricorrente ribadisce la necessità, per il posto di Messina, di escludere altra candidata di diversa corrente della quale rileva pure la giovane età.
Ancora rilevante è quanto emerge dal dialogo del 10 aprile 2018, che prova come la ricorrente abbia accompagnato due colleghi presso l'ufficio del -OMISSIS-, come quest'ultimo la informi di aver avuto garanzie sulle nomine dei predetti per le Procure di Patti e Messina e come l’istante si sia attivata per ottenere una revoca della domanda di altro candidato, per far conseguire al collega gradito l’unanimità della nomina.
In sostanza, dall'insieme della messaggistica e dei fatti desunti dalla stessa emerge come le interlocuzioni dell'esponente sono andate al di là della mera richiesta informativa, tipica della colleganza tra magistrati, per sconfinare in un non fisiologico intervento volto a disegnare la “mappatura” di taluni posti apicali nel territorio di riferimento, esternando valutazioni su colleghi e puntando al consolidamento del proprio gruppo associativo. Da ciò il prospettato vulnus all'indipendenza del magistrato.
Come ben sintetizzato dalla difesa, in modo che il Collegio condivide, i fattori di grave condizionamento dell’indipendenza del magistrato sono stati inferiti dal CSM:
- dalla reiterata e insistita attività di promozione di candidati a posti direttivi e semidirettivi fondata su logiche di appartenenza e correntizie;
- dalla reiterata richiesta di esclusione di altri candidati appartenenti ad altri gruppi;
- dall’adesione ad una logica di scambio con altri gruppi;
- dalla promozione di incontri con i consiglieri di riferimento.
Oltre a ciò, il CSM ha pure valorizzato, a supporto della decisione di non conferma, il fatto che, così comportandosi, la ricorrente ha dimostrato di non possedere l’indicatore inerente alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati, come riveniente dal combinato disposto degli articoli 7, 15 e 80 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, e ciò nella misura in cui un approccio che valorizzi l'appartenenza correntizia porta verosimilmente a valutare i magistrati dell’ufficio non secondo i canoni del merito.
Il Collegio reputa dunque che il ragionamento posto in essere dal CSM, come esternato nella motivazione della delibera, sia del tutto logico e vada esente da travisamenti, così resistendo al sindacato del Giudice amministrativo. Tale sindacato, come è noto, si attesta su di un esame estrinseco di ragionevolezza, non sostitutivo, che impedisce al Giudice di impingere nel merito del plausibile opinamento dell’Organo.
4. Quanto alle singole specifiche doglianze, esposte in ricorso, esse risultano tutte infondate.
Con la prima viene contestato che, in sede di conferma ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del T.U. della dirigenza giudiziaria, dovrebbe sì essere verificata anche l'indipendenza dello scrutinando magistrato da condizionamenti, ma tale verifica investirebbe esclusivamente l’attività schiettamente giudiziaria. Secondo l’istante, le condotte contestate non avrebbero avuto alcuna incidenza sui prerequisiti dell'indipendenza e dell’imparzialità nell'espletamento delle proprie funzioni, posto che l’esponente avrebbe agito nella differente veste di rappresentante locale di una delle correnti della magistratura. Prova ne sarebbe che le dette condotte non hanno portato il CSM a concludere per il trasferimento ambientale. Inoltre, i fatti in rilievo sarebbero oltremodo risalenti e non deporrebbero per un’incapacità di valorizzare le attitudini dei magistrati. Peraltro il parere negativo gravato si porrebbe in contraddizione con quello favorevole alla conferma reso dal Consiglio giudiziario di Messina e con i successivi pareri attitudinali.
Tali assunti non possono essere condivisi.
Vale in proposito rilevare che, come già ritenuto dalla Sezione (cfr. sentenze nn. 3311/2022 e 6528/2022), l'indipendenza, l’imparzialità e l'equilibrio costituiscono le cosiddette “precondizioni” per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e devono essere sempre sussistenti ai fini del conferimento ovvero della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Si tratta di requisiti che rappresentano il prius per poter svolgere la delicata attività magistratuale, tal che la verifica della loro sussistenza accompagna ogni forma di valutazione del magistrato, come previsto dall'articolo 1 e dall’articolo 72, comma 2, del medesimo Testo Unico.
Opportunamente la difesa erariale richiama la circolare n. 20691 dell'ottobre 2007, la quale, in tema di valutazioni di professionalità, menziona l’indipendenza, che consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti da rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione e menziona il ridetto articolo 1, comma 2, del Testo Unico, il quale prevede che, ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'imparzialità, si faccia riferimento alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, ivi comprese le previsioni di cui all’articolo 6 d.lgs. n. 109/2006.
Risulta quindi non condivisibile la tesi secondo cui, nell’ambito della procedura di conferma, non si debba valutare la sussistenza dell’indipendenza andando al di là del mero esercizio della funzione giurisdizionale, atteso che i prerequisiti dell’equilibrio, dell’indipendenza e dell’imparzialità, costituendo una qualità essenziale del magistrato e risultando quindi imprescindibili per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, devono necessariamente concorrere alla valutazione del complessivo profilo professionale del magistrato, con la conseguenza che ogni episodio astrattamente idoneo a metterne in discussione il possesso deve essere valutato, anche in sede di giudizio di conferma.
La ricorrente assume che le condotte contestate rientravano in un’attività del tutto estranea alla propria attività giurisdizionale in quanto svolte quale rappresentante distrettuale del gruppo di appartenenza. Invero, come affermato dal CSM, deve postularsi una perfetta compenetrazione dell’attività “politico-sindacale” del magistrato con le proprie funzioni ordinarie;si tratta di condotte che non possono essere considerate in modo disgiunto rispetto al profilo professionale complessivo del magistrato, tal che devono dunque essere valutate, laddove presentino indizi negativi ai fini della verifica dei prerequisiti. In modo del tutto condivisibile, il CSM ha reputato che le riferite interlocuzioni con il dott. -OMISSIS- finiscono per restituire “ … un’attività della medesima che incide concretamente sulla sua indipendenza, emergendo condotte che – lungi dall’essere scevre da soggezione e subordinazione – risultano contaminate da condizionamenti, rapporti e vincoli che da un lato offuscano la funzione semidirettiva, macchiandola di opacità e ambiguità, dall’altro, inevitabilmente, finiscono per confondere l’esercizio delle funzioni con l’impegno associativo, in un unicum inscindibile, nel quale i due elementi appaiono legati da un rapporto di reciproca servente interferenza”.
Si aggiunga, quanto alla ritenuta carenza dell’indicatore di cui agli articoli 7, 15 e 80 del T.U., che, se è vero che tale valutazione spetta al dirigente dell’ufficio, è pur vero che il Procuratore aggiunto deve fornire al primo tutte le informazioni necessarie per la redazione dei rapporti di competenza, tra cui quelle sui colleghi. Per questo il CSM, con prognosi del tutto plausibile, ha ritratto il pericolo che il magistrato metta in pratica modalità di verifica e di valutazione dell'attività dei colleghi improntate a logiche correntizie piuttosto che all’effettivo apprezzamento della professionalità.
Va disattesa anche la doglianza secondo cui la delibera di non conferma sarebbe in contrasto con quella di archiviazione del procedimento di trasferimento ex articolo 2 Legge Guarentigie, nonché con la valutazione compiuta in sede disciplinare di non dare avvio alla relativa azione.
Devono ribadirsi la totale autonomia dei tre procedimenti e l’assenza di qualsivoglia pregiudizialità tra gli stessi.
Per altro, si è già osservato che, nella delibera di archiviazione del procedimento per il trasferimento d'ufficio, i fatti emergenti dalle chat sono stati ugualmente apprezzati negativamente dal CSM, solo che, in difetto assoluto del clamor fori , non è stata ritenuto l'appannamento dell'immagine di indipendenza del magistrato, ma questo solo all'esterno e agli occhi della collettività di riferimento. Altra è la valutazione (per così dire, interna) delle medesime circostanze nell’ambito della procedura di conferma, laddove si apprezza il complessivo profilo professionale del magistrato, con riferimento alla sussistenza dei prerequisiti, condizione indispensabile per lo svolgimento delle funzioni semidirettive.
Ugualmente, il Collegio non ravvisa alcuna contraddittorietà della delibera impugnata con le determinazioni di archiviazione assunte in sede disciplinare.
In tale ultima sede, l’azione non è stata esercitata in quanto è stata la Procura generale presso la Corte di Cassazione ad adottare un provvedimento di archiviazione preliminare;pertanto, non può professarsi una contraddittorietà interna all'azione consiliare, che, secondo l’istante, avrebbe apprezzato le condotte in due modi diversi.
Peraltro, vale ribadire la diversità del procedimento disciplinare, sia da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo.
5. E’ infondato il motivo di diritto con cui si deduce che il Ministro avrebbe dovuto esprimere il proprio concerto nella procedura de qua.
In effetti, come rilevato dall’Avvocatura, il concerto è richiesto solo per la conferma nelle funzioni direttive, ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, legge n. 195/ 1958 e dell’articolo 45, comma primo, del decreto legislativo n. 160/2006.
6. Infondata è infine l'ultima doglianza, con la quale si deduce un’illegittimità derivata del bando indetto per coprire il posto de quo, resosi vacante all'esito della non conferma della ricorrente. La legittimità della delibera, per quanto sopra esposto, e la sua piena esecutività hanno infatti imposto all’Organo di autogoverno di attivarsi per fornire copertura al posto.
Il giudizio negativo del CSM resta dunque esente dalle censure esposte in ricorso, atteso che l'Organo ha speso la propria discrezionalità in maniera non illogica e immune da travisamenti di fatto, tal che alcuna invalidità derivata dell’atto susseguente è ravvisabile.
7. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati e la domanda annullatoria deve essere, per l'effetto, rigettata.
Quanto all’istanza di accesso incidentalmente proposta, il Collegio, ricordato che l’accesso difensivo è connotato da una strumentalità lata rispetto alle esigenze difensive, reputa l’istanza ostensiva non accoglibile. La documentazione richiesta non risulta, infatti, necessaria ai fini della definizione del giudizio, considerate le inequivoche risultanze emergenti dalle chat sopra riferite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.