TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2017-09-20, n. 201701166
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Pubblicato il 20/09/2017
N. 01166/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01846/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2017, proposto da:
S D, rappresentata e difesa dall'avvocato S R, con domicilio eletto presso lo studio Rosa Galante in Palermo, via Ruggero Settimo, n. 55;
contro
Comune di Paceco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Rita Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, n.5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Determinazione n. 52 del 03.05.2017, settore IV, Ufficio Edilizia Residenziale e Pubblica del Comune di Paceco, notificata il 05 maggio 2017, con cui è stato determinato il diniego dell'istanza di sanatoria presentata, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 (accertamento di conformità), al fine di ottenere il mantenimento delle opere non conformi allo strumento urbanistico, che sotto il profilo strutturale non è possibile demolire, ai sensi dell'art. 33 comma del D.P.R. 380/2001, presentata dalla signora Defendi Stefania, nata a Adria (RO) il 22/12/1987 e residente a Paceco, Via Citrolo n. 3, in quanto le opere abusive possono essere demolite senza causare problemi statici all'immobile esistente;
- della relazione istruttoria del Comune di Paceco, Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico avente ad oggetto: “Trasmissione relazione istruttoria per l'accertamento di conformità, relativa all'istanza del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 36 del PDR 380/2001, al fine di ottenere ai senesi dell'art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/2001, il mantenimento delle opere non conformi allo strumento urbanistico, che sotto il profilo strutturale non è possibile demolire. Fabbricato sito in Paceco, via Citrolo n. 3 di proprietà della signora Defendi Stefania” a firma del responsabile del procedimento (Geom. G L) del 23.03.2017 e del parere del responsabile del Settore IV del Comune di Paceco, del 23.03.2017, reso in calce alla suddetta relazione istruttoria (non notificati ed acquisiti in copia mediante accesso agli atti del 23.06.2017);
- della nota del 23.03.2017, prot. 5276, del Comune di Paceco, Settore IV, notificata il 29.03.2017;
- della relazione istruttoria del Comune di Paceco, Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico avente ad oggetto: “Trasmissione integrazione proposta di diniego per l'accertamento di conformità, relativa all'istanza del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, al fine di ottenere ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/2001, il mantenimento delle opere non conformi allo strumento urbanistico che sotto il profilo strutturale non è possibile demolire. Fabbricato sito in Paceco, via Citrolo n. 3 di proprietà della sig.ra Defendi Stefania” del 12.04.2017 a firma del Responsabile del Procedimento (Geom. G L) e del parere del Responsabile del Settore IV del Comune di Paceco del 02.05.2017, reso in calce alla citata relazione del 12.04.2017 (non notificati ed acquisiti in copia a seguito di accesso agli atti del 23.06.2017);
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e conseguenziale e, per quanto occorra, della determina n. 2 del 02.05.2016 del IV settore del Comune di Paceco, notificata il 03.5.2016 e della determinazione del 26.09.2016, n. 11, del responsabile del IV settore del Comune di Paceco, notificata il 04.10.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paceco;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2017 il dott. C D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non si ravvisano nel ricorso, almeno stato, condivisibili profili di censura e che non sussiste, comunque, il danno attuale e concreto in quanto sarà emesso un nuovo ordine di demolizione, così come ha dichiarato nella discussione in camera di consiglio il difensore della ricorrente, sicché non può essere accolta la domanda di sospensiva in epigrafe.