TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400130
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00130/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L Z e Corte Pioppa Società Agricola s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati L P e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mozzecane, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S B e N L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Roverbella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Acerbi 27, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Roverbella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Acerbi 27, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera del Consiglio comunale di Mozzecane n. 36/2022 con oggetto “ soppressione del passaggio a livello posto al km 76+803 della linea ferroviaria VERONA – MANTOVA su via Turbina in conformità al nuovo piano di soppressione passaggi a livello predisposto da RFI. Approvazione schema di convenzione ”;
b) della “ convenzione per la soppressione del passaggio a livello posto al km 76+803 lungo la linea ferroviaria Verona-Modena su via Turbina, in Comune di Mozzecane (VR) ” sottoscritta dal Comune di Mozzecane e da RFI in data 14 ottobre 2022;
nonché, per quanto occorrer possa,
c) di ogni altro provvedimento, atto, comportamento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati in via principale e/o con gli stessi comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri le proposte o le valutazioni che possano aver condotto alla formazione dei provvedimenti medesimi, nonché gli ulteriori atti e pareri comunque denominati a tutt’oggi sconosciuti ai ricorrenti, ancorché restituenti all’interpretazione della specifica disciplina normativa del caso e/o della fattispecie concreta, ferma la non vincolatività degli stessi - ivi compresi tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati, tra i quali - la nota prot. n. 9621/2021 con la quale RFI ha comunicato al Comune di Mozzecane che, nell’ambito del piano sopra richiamato, aveva individuato il passaggio a livello al km 76+803 della linea Verona-Mantova su via Turbina, ricadente nel territorio del Comune di Mozzecane, come oggetto di possibile soppressione (nota a tutt’oggi sconosciuta ai ricorrenti, ma richiamato nelle premesse della DGC n. 36/2022), il piano sopra richiamato nella parte in cui individua il predetto passaggio a livello tra quelli oggetto di possibile soppressione;
e per la dichiarazione di nullità, illegittimità e comunque inefficacia
dei provvedimenti impugnati e del modus operandi adottato da RFI e dal Comune di Mozzecane che ha condotto all’individuazione del passaggio a livello al km 76+803 della linea Verona-Mantova insistente in parte su via Turbina, nel territorio del comune di Mozzecane (VR) ed in parte su strada Quistello nel territorio del Comune di Roverbella (MN), tra i passaggi a livello da sopprimere ed alla sottoscrizione tra RFI e il Comune di Mozzecane della convenzione impugnata, in assenza di intesa con la Regione Veneto, con la Regione Lombardia e con il Comune di Roverbella, convenzione che prevede le modalità e i termini di soppressione del passaggio a livello, senza prevedere la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali idonei ed in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, quantomeno del Comune di Roverbella;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso depositati il 2 maggio 2023, previa sospensione dell’efficacia:
a) della delibera del Consiglio comunale di Mozzecane n. 12/2023, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Mozzecane dal 15 febbraio 2023 al 2 marzo 2023 con oggetto “ Strade comunali site a confine tra i territori dei comuni di Roverbella (MN) e Mozzecane (VR). Convenzione per la soppressione del passaggio a livello al km 76+803 della linea Verona-Mantova su via Turbina e per la gestione del servizio viabilità. Approvazione schema di convenzione ” e dello schema di convenzione approvato con la stessa;
b) della convenzione Rep. 5 Comune di Mozzecane del 6 marzo 2023/Prot. comune di Roverbella n. 3018 del 13 marzo 2023 con oggetto: “ Strade comunali site a confine tra i territori dei comuni di Roverbella (MN) e Mozzecane (VR). Convenzione per la soppressione del passaggio a livello posto al km 76+803 lungo la linea ferroviaria Verona-Modena su via Turbina, in Comune di Mozzecane (VR) ” sottoscritta in data 13 marzo 2023 dal Sindaco di Mozzecane e dal Sindaco di Roverbella;
c) dell’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2023 dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Mozzecane, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Mozzecane dal 7 aprile 2022 al 22 aprile 2022 con oggetto: “ modifica della viabilità in Via Turbina per la soppressione del passaggio a livello ferroviario ”; nonché, per quanto occorrer possa;
d) di ogni altro provvedimento, atto, comportamento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati in via principale e/o con gli stessi, comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte, i nulla osta o le valutazioni che possano aver condotto alla formazione dei provvedimenti medesimi, ivi compresi tutti gli atti e i documenti richiamati nei provvedimenti impugnati, e in particolare:
e) della delibera del Consiglio comunale di Roverbella n. 2/2023, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Roverbella dall’8 marzo 2023 al 23 marzo 2023 con oggetto “ Strade comunali site a confine tra i territori dei comuni di Roverbella (MN) e Mozzecane (VR). Approvazione schema di Convenzione per la soppressione del passaggio a livello al km 76+803 della linea Verona-Mantova su via Turbina e per la gestione del servizio viabilità ”, e dello schema di convenzione approvato con la stessa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mozzecane, di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e del Comune di Roverbella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2022 la signora A M Z e Corte Pioppa Società Agricola s.s., rispettivamente proprietaria e conduttrice di un ampio compendio agricolo che si estende sia nel territorio del Comune di Mozzecane sia nel territorio del Comune di Roverbella e diviso sull’asse est/ovest dalla linea ferroviaria Verona- Mantova, hanno impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale di Mozzecane ha stabilito di sopprimere il passaggio a livello posto al km 76+803 della linea ferroviaria, da sempre utilizzato dalle ricorrenti per il transito dei mezzi aziendali, e la convenzione conclusa dal medesimo Comune con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (in seguito, RFI) e che prevede una contribuzione a carico di RFI di Euro 668.842,40 (art. 7) per la realizzazione “ delle opere sostitutive per la soppressione del medesimo passaggio a livello ” e segnatamente di un “ percorso ciclabile dal centro della frazione Tormine (attualmente servita dal passaggio a livello in fase di soppressione) fino al passaggio a livello al km. 77 + 752 (in via San Faustino), che si rende necessaria a seguito dell’aumento del flusso veicolare derivante dalla soppressione del passaggio a livello stesso ” (art. 3).
Il ricorso è basato sui seguenti motivi.
I - Nullità per carenza degli elementi essenziali e segnatamente dell’oggetto nonché difetto attribuzione ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990, artt. 1325 e 1346 e ss. cod. civ.. Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 2 della legge n. 354 del 1998. Eccesso di poter per difetto di istruttoria. Travisamento-falsa rappresentazione dei fatti presupposti .
Il Comune di Mozzecane avrebbe assunto i provvedimenti impugnati nell’errato presupposto che il passaggio a livello incidesse esclusivamente sul suo territorio.
Invece la mezzeria della strada Quistello/via Turbina – la strada che verrebbe interrotta dalla soppressione del passaggio a livello – delimiterebbe il confine tra i Comuni di Mozzecane (VR) e di Roverbella (MN) e la soppressione del passaggio a livello inciderebbe sul territorio di entrambi i Comuni.
In violazione dell’art. 2 della legge n. 354 del 1998 il Comune di Mozzecane avrebbe quindi disposto la soppressione del passaggio a livello e la localizzazione delle opere sostitutive, senza coinvolgere il Comune di Roverbella, la Regione Veneto e la Regione