TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-06-12, n. 202000396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-06-12, n. 202000396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000396
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2020

N. 00396/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00136/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2017, proposto da
F C, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, V P, P P, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro

Comune di San Giovanni in Persiceto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Avv. Bonetti in Bologna, via Altabella, 3;

Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

della nota comunale del 18 novembre 2016 di diffida dall’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni in Persiceto e di Questura di Bologna e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. M M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del d. l. n° 18 del 2020, come convertito nella legge n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota del 9/11/2016, da un sopralluogo degli agenti della Questura di Bologna effettuato nell’Agenzia Scommesse in via Bologna 110 veniva accertato che in tali locali poteva essere esercitata attività di elaborazione dati e non l’attività di scommesse od altro tipo di gioco.

Con diffida in data 18/11/2016, impugnata col presente ricorso, il Comune di San Giovanni in Persiceto vista la nota della Questura di Bologna e considerato che il locale non era in possesso delle necessarie autorizzazioni in materia edilizia e che pertanto non poteva essere adibito all’esercizio di attività di scommesse fino “alla data di conformazione dello stesso alla vigente normativa urbanistico-edilizia nonché prima dei titoli abilitativi e/o delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di agenzia scommesse o sala gioco dando atto “che nelle more della conformazione, l’esercizio dovrà rimanere chiuso e in caso di protratto esercizio dell’attività in assenza dei requisiti strutturali del locale si provvederà all’applicazione delle sanzioni di legge”.

In data 16/11/2016, la C.&
F. Immobiliare srl otteneva il cambio d’uso da negozio a sala giochi con opere interne realizzato in assenza di titolo con versamento dei contributi di costruzione avvenuto in data 18/5/2017.

In data 24/5/2017 la soc. C &
F. Immobiliare srl presentava domanda al fine di ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità di cui all’art. 23 l. reg. n. 15/2013 e all’art. 120 del RUE del Comune che veniva rilasciato dal Comune di San Giovanni in Persiceto in data 9/8/2017.

Il collegio osserva che, in relazione a quanto sopra, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, anche considerando che dopo il 9/8/2017 parte ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva in giudizio.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della finalità deflattiva del contenzioso.

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