TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-11-10, n. 202111558

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-11-10, n. 202111558
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111558
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 11558/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06124/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6124 del 2018, proposto da M D G, rappresentato e difeso dall'avvocato A M B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Rubicone, 42;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R D F, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento, non comunicato, contenente il giudizio di non idoneità alle prove orali del concorso a 500 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con D.D. 21.04.2016, espresso dalla commissione esaminatrice e riportato nel verbale n. 46 del 15.02.2017;
- del verbale n. 46 del 15 febbraio 2017 da cui risulta il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione nei confronti dell'odierno ricorrente;
- del provvedimento di approvazione della graduatoria finale;

- di ogni altro atto collegato, preparatorio, connesso e conseguente, con riserva di proporre motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. F M T, in collegamento da remoto ai sensi di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe (relativi al concorso a 500 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 21.4.2016), con i quali il medesimo esponente è stato dichiarato inidoneo, ex art. 11, comma 7, d. lgs. n. 166/2006, essendo state rilevate dalla commissione gravi insufficienze nell’atto inter vivos. Ha gravato, in particolare, il verbale n. 46 (busta n. 68) del 13 dicembre 2017, contenente il giudizio emesso dalla commissione esaminatrice in seguito alla correzione del primo elaborato scritto inerente la materia del diritto commerciale.

L’istante ha articolato i seguenti motivi di diritto:

1– Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni / violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche;
in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento, carente istruttoria / violazione di legge e falsa applicazione dell’art 3, 97 Cost.

2- Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni /violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche;
in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento, carente istruttoria / violazione di legge e falsa applicazione dell’art 3 e 97 Cost.

3 - Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche;
in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento, carente istruttoria / violazione di legge e falsa applicazione dell’art 3, 97 Cost.

4 - Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche;
in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento, carente istruttoria - violazione di legge e falsa applicazione dell’art 3, 97 Cost.

Sulla base delle sopradedotte doglianze, il ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti gravati, con ordine all’amministrazione di ricorrezione dell’elaborato.

Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi della normativa vigente.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio l’infondatezza del gravame.

Deve preliminarmente ricordarsi, sul piano della disciplina della procedura de qua, che, a norma dell’art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166, la commissione, salvi i casi di presenza di nullità o di gravi insufficienze nel primo o nel secondo elaborato, procede collegialmente alla lettura dei tre temi di ciascun candidato, e, all’esito, delibera a maggioranza, secondo giudizio complessivo, se il candidato stesso meriti o meno l’idoneità.

In caso di valutazione positiva, la commissione esprime un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale, con attribuzione di voto in cinquantesimi (minimo trentacinque) per ciascuna prova, secondo il disposto dell’art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. citato;
in questo caso, il punteggio di voto vale motivazione (art. 11, comma 5) .

Il giudizio negativo, di inidoneità, deve essere per contro sempre motivato, a mezzo delle corrispondenti predisposte formulazioni standard, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e contempla due esiti possibili:

- se, nel corso della lettura del primo o del secondo compito, emergono nullità ovvero gravi insufficienze, secondo i criteri previamente stabiliti dalla commissione ai sensi dell’art. 10, comma 2, il candidato, ai sensi dell’art. 11, comma 7, deve essere dichiarato immediatamente non idoneo, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ed al conseguente giudizio complessivo (articolo 11, comma 2 del d.lgs. cit.);

- se diversamente, in uno o più elaborati, emergono altre insufficienze, per errori o carenze, di natura diversa o gravità meno intensa rispetto a quelli appena descritti, come anch’esse individuate in base ai prestabiliti parametri, si procede in ogni caso alla lettura dei tre temi;
e, all’esito, ove nel quadro, questa volta, di un giudizio complessivo fondato sulla valutazione integrata e bilanciata delle tre prove, la preparazione del candidato risulti comunque inadeguata, la commissione dichiara l’inidoneità dello stesso (articoli 11, commi 2 e 6).

3. Ciò opportunamente ricordato, con il primo motivo di ricorso, l’istante contesta la violazione dell'art. 11 d.lgs. 166/2006, nel senso che la commissione avrebbe stabilito dei criteri eccessivamente indeterminati per decidere in ordine alla grave insufficienza dell’atto (in particolare, il ricorso al concetto di “incompletezza” dell'atto).

Il motivo è infondato.

In effetti, la commissione ha declinato in concreto il concetto di “incompletezza”, ravvisando una grave omissione nell’elaborato del ricorrente.

Il disposto normativo non impone di indicare necessariamente tutti i singoli casi che integrano la “grave insufficienza” e rimette alla discrezionalità tecnica della commissione l’individuazione in concreto delle varie ipotesi in cui l’elaborato può risultare carente (nel caso de quo, per quanto si dirà, la mancata indicazione della quota sottoscritta da Secondo).

4. Quanto alla seconda doglianza, relativa per l’appunto alla contestata mancata indicazione della quota sottoscritta da Secondo, rileva il Collegio che la commissione, con ragionamento apparentemente non illogico, ha ritenuto che il candidato ha considerato autonomi i due aumenti di capitale onerosi che, invece, non dovevano essere considerati tali, bensì come modalità attuative dello stesso aumento di capitale (dal che la conseguente ed agevole determinazione della quota spettante a Secondo, non affrontata dall’istante). L’amministrazione ha opinato che il candidato, lasciando indeterminata la parte di capitale che Secondo intende sottoscrivere, avesse reso incerta l’interpretazione della vicenda societaria de qua, posto che restava indeterminata l’interpretazione in sede di verbale della parte di capitale che Secondo intendeva sottoscrivere e compensare ed altresì indefinita la parte che Secondo doveva corrispondentemente liberare in denaro oltre la compensazione.

5. Ugualmente con ragionamento non viziato da apparente irragionevolezza, la commissione ha ritenuto che fosse necessario anche provvedere alla modifica della clausola dello statuto indicante l'ammontare del capitale sociale, il numero ed il valore nominale delle azioni emesse, all'esito del nuovo assetto societario;
incombente non affrontato nell’elaborato.

6. Non può neppure essere condiviso l’ultimo profilo di doglianza articolata in ricorso, laddove l’istante contesta il ritenuto regime delle azioni proprie.

Qui, la commissione ha ritenuto che la questione del regime delle quote dovesse essere più puntualmente affrontato, dato che era necessario specificare se le azioni proprie partecipavano o meno all'aumento gratuito, se le stesse comportavano diritto di voto e se dunque concorrevano alla determinazione del quorum.

La stessa ha rilevato sul punto la grave incompletezza dell'atto, in quanto non era stato previsto il regime del diritto di voto per le azioni detenute dalla società: nella prova scritta era stato infatti omesso dal ricorrente qualsiasi riferimento al regime cui sono soggette le azioni proprie della società, in sede di delibere assembleari (art. 2357 ter c.c.).

Come correttamente dedotto dalla difesa erariale, l’atto infatti aveva richiamato sì l'art. 2357 ter c.c., ma non aveva esplicitato né che per le azioni proprie il voto fosse sospeso, né che, di conseguenza, esse non fossero da calcolare nel quorum deliberante. Si aggiunga che, pure nella relativa parte teorica, la commissione ha evidentemente ritenuto che il ricorrente non avesse esaustivamente affrontato le relative questioni.

7. Ciò posto, le ravvisate gravi insufficienze che hanno fondato il giudizio di inidoneità, alla luce del citato d.lgs. 166/2006 e dei criteri adottati dalla commissione, non risultano essere frutto di un giudizio tecnico palesemente illogico o distorto da travisamenti di fatto.

In proposito, non può non ricordarsi il granitico orientamento secondo cui il giudizio concernente le soluzioni offerte, il percorso logico e la coerenza e completezza della argomentazioni del candidato al concorso notarile ha natura altamente discrezionale (Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2012 n. 2482) e come tale può essere sindacato solo in caso di manifesta ed evidente illogicità;
va altresì richiamato il principio secondo cui le decisioni delle commissioni esaminatrici costituiscono atti di natura mista, come tali aventi una duplice valenza, e cioè natura provvedimentale, quanto all’ammissione o meno alla fase successiva della procedura, nonché natura di giudizio tecnico-discrezionale, caratterizzato da profili di puro merito, ad elevato grado di opinabilità, circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione, come tale non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (v., tra le tante Tar Lazio, I sez., sentenza n. 12306/17;
Cons. Stato n. 4457/2013;
n. 1237/2008;
n. 4406/2005).

8. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso devono essere ritenuti infondati ed il gravame, per l’effetto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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