TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-11-10, n. 202111558
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2021
N. 11558/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06124/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6124 del 2018, proposto da M D G, rappresentato e difeso dall'avvocato A M B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Rubicone, 42;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
R D F, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, non comunicato, contenente il giudizio di non idoneità alle prove orali del concorso a 500 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con D.D. 21.04.2016, espresso dalla commissione esaminatrice e riportato nel verbale n. 46 del 15.02.2017; - del verbale n. 46 del 15 febbraio 2017 da cui risulta il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione nei confronti dell'odierno ricorrente; - del provvedimento di approvazione della graduatoria finale;
- di ogni altro atto collegato, preparatorio, connesso e conseguente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. F M T, in collegamento da remoto ai sensi di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe (relativi al concorso a 500 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 21.4.2016), con i quali il medesimo esponente è stato dichiarato inidoneo, ex art. 11, comma 7, d. lgs. n. 166/2006, essendo state rilevate dalla commissione gravi insufficienze nell’atto inter vivos. Ha gravato, in particolare, il verbale n. 46 (busta n. 68) del 13 dicembre 2017, contenente il giudizio emesso dalla commissione esaminatrice in seguito alla correzione del primo elaborato scritto inerente la materia del diritto commerciale.
L’istante ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1– Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni / violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento, carente istruttoria / violazione di legge e falsa applicazione dell’art 3, 97 Cost.
2- Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni /violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento, carente istruttoria / violazione di legge e falsa applicazione dell’art 3 e 97 Cost.
3 - Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e successive modificazioni - violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in