TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-07-05, n. 202311289
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2023
N. 11289/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13118/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13118 del 2014, proposto da L F, L M, D'Andrea Salvatore, D F A, G L, V V, F R, D G, rappresentati e difesi dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all'attribuzione dell'indennità operativa di base di cui all’art. 2 della Legge n. 78/1983 con le maggiorazioni previste dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 394/1995 e dall’art. 11 del D.P.R. 395/1995, anche in relazione all’indennità supplementare di cui all’art. 13 della legge 78/1983 (e di ogni altra indennità supplementare o emolumento connesso) a seguito della nomina di "istruttore di specialità", con conseguente condanna delle Amministrazioni alla corresponsione della differenza di trattamento economico, con interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di Corpo Forestale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – all’epoca della notificazione del ricorso introduttivo dipendenti del Corpo Forestale dello Stato – hanno chiesto al Tribunale l’accertamento del loro diritto al pagamento della indennità in epigrafe, con le maggiorazioni previste dal combinato disposto degli articoli 5, comma 2, del D.P.R. 394/1995 e 11 del D.P.R. 395/1995.
Al riguardo i ricorrenti hanno evidenziato che, in relazione alle specializzazioni possedute ed al loro impiego, hanno sempre percepito indennità (la cui misura viene calcolata in base a percentuali da applicare all’importo lordo secondo il grado rivestito) a titolo di indennità mensile d’impiego operativo di base, secondo la Tabella I annessa alla Legge n. 78/1983, che poi è stata modificata dai D.P.R. citati.
In particolare, con l’entrata in vigore di tali Decreti, oltre ad essere riformulata la Tabella, con decorrenza 1° dicembre 1995 è stata altresì soppressa, per quanto qui interessa, la nota a) alla Tabella I, che prevedeva l’incremento dell’indennità mensile d’impiego operativo di base in ragione dell’anzianità di servizio posseduta.
Di conseguenza, a partire dalla data sopra indicata, l’Amministrazione di appartenenza ha proceduto alla attribuzione delle varie indennità di aeronavigazione o di volo spettanti agli attuali ricorrenti senza operare alcuna maggiorazione dell’Indennità-base sulla quale, di volta in volta, devono essere applicate le percentuali previste dalle rispettive Tabelle, ritenendo, in sostanza, che la maggiorazione spettasse ormai soltanto a chi aveva cessato di prestare servizio, come una sorta di “trascinamento” onde non perdere i maggiori emolumenti acquisiti.
I ricorrenti, pertanto, già in passato, insieme ad altri colleghi hanno agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere la maggiorazione della indennità operativa spettante, anche se non avevano cessato il servizio.
Con le sentenze nn. 1195/2006, 1226/2006 e 2791/2006 questo Tribunale ha accolto alcuni dei ricorsi degli altri colleghi e, successivamente, l’Amministrazione, con il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha stipulato un accordo transattivo anche con gli attuali ricorrenti, in virtù del quale sono state loro riconosciute le maggiorazioni sulle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti e di ogni altra indennità supplementare, da data non antecedente al 1° gennaio 1998 e alle stesse condizioni dei colleghi risultati vittoriosi con le sentenze indicate.
In seguito, con decorrenza 2.02.2012, i ricorrenti, divenuti istruttori di volo, sono stati nominati “istruttori di specialità” e sono dunque passati dalla indennità di aeronavigazione o di volo a quella “di specialità”, per la quale l’Amministrazione non ha più riconosciuto alcuna maggiorazione collegata alla anzianità di servizio.
Gli stessi si sono pertanto rivolti al Tribunale, deducendo la violazione e la omessa applicazione dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 394/1995 e dell’art. 11 del D.P.R. n. 395/1995, la violazione degli artt. 1372 e 1374 c.c., nonché illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio del divieto di reformatio in peius .
In sostanza, secondo i ricorrenti, il Legislatore, nel riformare la tabella delle indennità operative con i Decreti citati, avrebbe comunque confermato la volontà di commisurare l’entità delle indennità alla anzianità di servizio, sebbene con diversi criteri. Pertanto l’Amministrazione, anche in virtù dell’accordo transattivo sottoscritto, nonché dei principi espressi nelle sentenze sopra richiamate, avrebbe dovuto continuare a maggiorare pure la nuova (diversa) indennità di specialità dopo la nomina ad istruttori di volo, essendo rimasto invariato il principio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con formula di rito.
Con ordinanza n. 8363 del 21.06.2022 il Tribunale ha quindi disposto un’istruttoria al fine di acquisire dalla Resistente una puntuale ed esaustiva relazione sui fatti per cui è causa, corredata da ogni utile documento con riguardo a ciascuno dei ricorrenti.
L’Amministrazione ha depositato quanto richiesto in data 3.11.2022 e i ricorrenti non hanno più svolto difese.
Alla pubblica udienza del 7.02.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato, tenuto conto del chiaro disposto normativo dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 394/1995, come peraltro interpretato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5013/2018, versata in atti dalla P.A., che ha riformato la sentenza di questo Tribunale n. 2791/2006, invocata dai ricorrenti a sostegno della pretesa.
Va invero ricordato, in via preliminare, che l’art. 5, comma 2, del D.P.R. 394/1995, nel richiamare la riformata Tabella I sulle indennità operative di base, ha stabilito che “ Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78 [reparti di campagna, imbarchi, aeronavigazione, volo, controllo spazio aereo], le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78. ”.
Contestualmente, il successivo comma 3 del medesimo art. 5, ha previsto che “ A decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78 ”, che, per quanto qui interessa, prevedevano (con la nota a) della tabella I, a regime, la parametrazione periodica delle indennità operative di base alla anzianità di servizio.
Secondo i ricorrenti, nonostante la soppressione di quest’ultimo meccanismo, le indennità operative di base sarebbero ancora da ritenere maggiorate secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, sopra riportato.
La tesi, tuttavia, non persuade.
Innanzitutto, il testo della norma (che reca in primis la sostituzione della Tabella e ne sopprime il precedente meccanismo di maggiorazione correlato all’anzianità) è chiaro nel precisare che il nuovo meccanismo, che serve ad adeguare la misura delle indennità stabilite nella nuova tabella, è riferito al “ personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio ” in alcuni specifici reparti, pure ivi indicati, non consentendo dunque – proprio per l’uso del tempo passato e la precisazione relativa al periodo precedente l’entrata in vigore del Decreto e ai reparti indicati – che vi fosse l’intenzione di mantenere a regime il meccanismo generale appena soppresso.
Piuttosto, come chiarito dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 5018/2013, richiamando molteplici precedenti, espressivi di un orientamento univoco rispetto al quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, occorre ribadire che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995 ha “ introdotto "...uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base...cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito. Il meccanismo previsto dall'art. 5, comma 2, (c.d. indennità di trasferimento) disvela lo scopo perequativo di attenuare l'improvvisa decurtazione reddituale che subirebbe questa ben individuata categoria di personale..." (così Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3548) . (…) già la formulazione della disposizione palesa la riferibilità della maggiorazione soltanto a coloro che percepissero la prima (indennità operativa di base) avendo in passato goduto di indennità operative speciali, quali appunto quelle di cui alle disposizioni ivi richiamate, tra le quali, appunto la indennità di aeronavigazione (art. 5 della legge) e l'indennità di volo (art. 6 della legge). L'inciso "anche anteriormente" vale soltanto a estendere il beneficio della maggiorazione dell'indennità operativa di base a quanti già prima dell'entrata in vigore del provvedimento di concertazione di cui al D.P.R. n. 394/1995 fossero cessati dal particolare impiego che dava titolo all'indennità speciale operativa, e quindi non soltanto a quanti venissero destinati ad altri servizi senza diritto a indennità operative speciali in epoca successiva a tale data;- l'alternatività tra indennità operativa di base e indennità operative speciali, salve le espresse eccezioni stabilite dalla stessa legge, era disposta, in modo inequivoco, dall'art. 17 della legge n. 78/1983, a tenore del quale: "Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro...". Non avrebbe senso, perciò, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base;– rileva inoltre la disposizione di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e “qualora più favorevole” l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955”. Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l’uno e l’altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo; - infine la legge finanziaria per il 2004, all’articolo 3, comma 72, che detta l’interpretazione autentica dell’articolo 5, ha espressamente previsto che le maggiorazioni di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5 .”.
Come correttamente rilevato dalla P.A., la pretesa azionata dai ricorrenti trova soluzione sulla base dei principi sopra espressi.
I ricorrenti, infatti, dopo aver percepito per anni – in vista delle precedenti sentenze e della transazione stipulata – una indennità supplementare di pronto intervento piloti maggiorata, dalla nomina a istruttore di specialità hanno correttamente percepito l’indennità supplementare di istruttore di volo non maggiorata.
Ciò perché quest’ultima indennità è comunque superiore a quella precedentemente fruita, ivi compresa la maggiorazione;pertanto, come ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata “ Non avrebbe senso, perciò, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base ”.
Per quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni e l’iniziale contrasto giurisprudenziale consentono, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite.