TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-02-25, n. 201503287
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Testo completo
N. 03287/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2010, proposto da:
F.I.S.P.E. Federazione Italiana Sviluppo Pubblicita' ed Altri, Associazione AICAP, Associazione AIPE, Soc Adriatica Pubblicita' Srl, Soc Ap Italia Srl, Soc Avip Spa, Ditta Sardara Angelo Pubblicita', Soc Pic Srl, Soc Publiarcom-Segnal Srl, Soc Pubblicita' Spa, Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo, Soc Pubblisud Srl, Soc Pubblidue Srl, Soc Pubbligem Strade Srl, Soc Sipea Srl, Soc Stipa Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ventura, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Fabio Massimo Ventura in Roma, Via Angelo Secchi, 9;
contro
ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Fraioli e Paola Racheli, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Racheli in Roma, Via Monzambano, 10;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera ANAS del 9.10.2009 avente ad oggetto: "adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l'anno 2010 per la pubblicita' stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse" - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 9.12.2009 ad ANAS S.p.a. ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e depositato il 7.1.2010, la FISPE – Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità e le altre Associazioni di settore e società in epigrafe indicate impugnavano la delibera dell’ANAS S.p.a. del 9.10.2009 (pubblicata in G.U. il 22.10.2009) e gli ulteriori atti connessi in oggetto, relativi alla rideterminazione dei canoni relativi all’uso di impianti pubblicitari stradali per l’anno 2010, con particolare riferimento alle tabelle C, C1, C1a, C1b e C1c allegate alla delibera ed al provvedimento del M.I.T. Dir. Gen. Strade e Autostrade dell’8.10.2009 (di contenuto ignoto alle ricorrenti) con il quale il Ministero aveva espresso il proprio nulla osta in merito alla validità di detta delibera, ai sensi dell’art. 55, comma 23, Legge n. 449 del 1997.
Le ricorrenti sono la FISPE, l’AICAP e l’AIPE: la prima è una Federazione tra varie Associazioni di settore, la seconda e la terza, sono invece Associazioni tra le più rappresentative sul territorio nazionale degli interessi delle imprese operanti nel settore dell’impiantistica pubblicitaria, aventi come scopo quello di promuovere, sviluppare e tutelare gli interessi comuni e l’attività delle singole imprese associate. Gli altri soggetti ricorrenti sono invece società che operano nel settore della cartellonistica stradale.
Deduce in fatto parte ricorrente che con la delibera del 9.10.2009 sopra menzionata (doc. 1 ric.) l’ANAS disponeva, ai sensi dell’art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997, l’adeguamento secondo i criteri del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) dei canoni e dei corrispettivi dovuti per la pubblicità stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all’art. 20, comma 1, D.P.R. n. 389 del 2001, per l’anno 2010 e stabiliva, con particolare riferimento alla pubblicità lungo le strade statali (punto 4 della delibera impugnata), l’applicazione delle tariffe previste dalla tabella C, allegata al provvedimento del 26.10.2006 (pubbl. G.U. n. 254 del 31.10.2006), secondo il prezziario allegato per i “cartelli pubblicitari e per la pubblicità di servizi”, abbinata ai segnali di indicazione (tabelle C, C1, C1a, C1b e C1c), aumentate del coefficiente di rivalutazione ISTAT periodo ottobre 2006 – giugno 2009.
Le distinte tabelle si fondano, ai fini della determinazione del canone dovuto ( C ), sulla comune formula matematica:
C = [(Cv x mq + Mc + mq + Ms) x Ki] + (Cv x mq x Kl) x Kr.
Per quanto di interesse in questa sede: “Cv” è il canone base al metro quadrato relativo alla superficie dei cartelli pubblicitari (= Euro 12,00); “mq” è la superficie in metri quadrati del mezzo pubblicitario; “Mc” e “Kl” sono indici di maggiorazione dipendenti, rispettivamente, dalla collocazione del mezzo pubblicitario in un’area di distribuzione carburanti e dalla maggiore illuminazione della strada; “Kr” è il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT, pari a 1,0554 (periodo ott. 2006 – giu. 2009); “Ki” è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti di carburanti ai sensi del D.M. 14.6,1965 e s.m.i., che è individuato mediante indici che vanno da 1 a 5, in relazione all’importanza della strada, alla distanza dai centri abitati ed all’importanza degli stessi (vedi doc. 1, Tab. C).
Alla delibera impugnata risulta allegato, oltre alle citate tabelle di calcolo, anche l’elenco dei coefficienti Ki, relativi all’importanza delle strade, in cui vengono indicate nominativamente e con delimitazione chilometrica le strade, autostrade ed i raccordi gestiti dall’ANAS con il corrispondente indice (moltiplicatore) di importanza (da un minimo di 1 ad un massimo di 5).
Quest’ultimo coefficiente, al momento dell’adozione della delibera, risultava aggiornato alla data del 10.9.2009, in base all’Elenco delle Strade di competenza dell’ANAS e la delibera impugnata prevede che alle strade cui l’Ente non abbia ancora assegnato un coefficiente K1, viene attribuito un valore provvisorio medio pari a 3 (tre).
Le ricorrenti evidenziano che, con nota del 26.9.2006, prot. 3517 (doc. 8 res.), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva espressamente richiesto ad ANAS di indicare “in occasione del prossimo aggiornamento tariffario”: le spese amministrative e tecniche connesse al rilascio delle concessioni pubblicitarie stradali, una più accurata analisi dell’impatto delle tariffe sul sistema della pubblicità (in relazione al mercato della pubblicità ed alle tariffe praticate da altri gestori), una analisi dei costi industriali sostenuti da ANAS per la gestione del settore e delle problematiche connesse.
Sostiene parte ricorrente che, nella determinazione dei canoni pubblicitari del 2010, l’Ente resistente non si è affatto attenuto alle suddette indicazioni ministeriali.
Ad avviso delle ricorrenti la delibera del 9.10.2009 è illegittima per i motivi che di seguito si riassumono:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione ANAS / M.I.T., dell’art. 27 comma 8, Codice della Strada, della c.d. “circolare” ministeriale del 29.9.2006 (“rectius” 26.9.2006); eccesso di potere per omessa istruttoria sulla congruità dei canoni deliberati. La ricorrente sostiene in particolare che:
- l’ANAS quale concessionario della gestione del patrimonio stradale pubblico, titolare, tra l’altro, del potere di adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le autorizzazioni e le concessioni a privati per gli usi particolari del demanio stradale e delle sue pertinenze (ex art. 55, comma 23, Legge 449 del 1997), è tenuta a conformarsi ai principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia della spesa, richiamati