TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2011-02-01, n. 201100168
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N. 00168/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02379/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2009, proposto da:
Onoranze Funebri Trotta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. P Z, S M, con domicilio eletto presso P Z in S. Giovanni Lupatoto, via Porto, 73;Cof Nord Est Srl, rappresentato e difeso dall'avv. P Z, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;
contro
Comune di Bovolone in Persona del Sindaco P.T.;
nei confronti di
Impresa Moriggi Luigino;
per l'annullamento
del provvedimento 29.9.2009 n. 447 di affidamento del servizio di cui è causa alla ditta Meriggi Luigino, nonché dei verbali di gara 31.8. 2009 e 23.9.2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dall’Amministrazione comunale il CCNL vigente alla data del 25 agosto 2009 relativo al personale operante presso le imprese di onoranze funebri con riguardo, in particolare, al personale inquadrato nella qualifica di operaio specializzato (necroforo);nonché documentati chiarimenti sui fatti di causa.
Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;