TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-09-16, n. 201101361

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-09-16, n. 201101361
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101361
Data del deposito : 16 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00142/2002 REG.RIC.

N. 01361/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00142/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 142 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V. già Omnitel Pronto Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Agostinacchio e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. S.Basso al corso Mazzini n.134/B;



contro

Comune di Valenzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Totaro, con domicilio eletto presso la Segretaria del Tar Puglia-Bari, alla piazza Massari;



per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari,

- della nota prot. 2538 UT. 16726 del 14.11.2001, con la quale il Comune di Valenzano ha comunicato l'approvazione del “ Regolamento che disciplina l'installazione di impianti per telefonia cellulare nell'ambito di questo territorio Comunale, al quale codeste Società dovranno attenersi per eventuali proposte di installazioni d'impianti “(ricorso introduttivo);

-della presupposta deliberazione di C.C. n.58 dell'8.11.2001 con la quale viene approvato il Regolamento stesso (ricorso introduttivo);

-della nota prot. 1500 u.t. 17705 del 5.10.2007 successivamente pervenuta, con la quale il Responsabile UTC del Comune di Valenzano ha denegato l'istanza di autorizzazione presentata da Vodafone il 10.05.2007 per la realizzazione di un impianto di telefonia sul fabbricato di via San Rocco n. 30, “ (motivi aggiunti);

-di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluse la delibera di G.C. n.151 del 4.10.2007 avente ad oggetto: “Sistemi di Telecomunicazioni. Pianificazione comunale. Atto di indirizzo” (motivi aggiunti);

nonché per l'accertamento della formazione del titolo per silentium sulla suddetta D.I.A. presentata dalla ricorrente il 10.5.2007 (motivi aggiunti);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso, su delega dell'avv. Giuseppe Sartorio e avv. F. Totaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame introduttivo la società ricorrente impugnava la delibera del Consiglio comunale n.58 dell’8.11.2001, con la quale il Comune di Valenzano aveva approvato il Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia cellulare chiedendo poi con successiva nota agli operatori, tra cui la ricorrente stessa, di uniformarvisi (cfr. nota del responsabile di settore n.2538 UT. 16726 del 14.11.2001 pure gravata).

Nelle more della fissazione dell’udienza di merito la Vodafone Omnitel NV, che medio tempore aveva incorporato la Vodafone Omnitel spa, subentrata ad Omnitel Pronto Italia s.p.a., dovendo provvedere al completamento della propria rete UMTS sul territorio comunale, individuava alcuni siti strategici tra i quali il lastrico solare del fabbricato di via S. Rocco n.30, riportato in catasto al foglio 27 part.949, per il posizionamento di un impianto di telefonia cellulare.

All’uopo presentava istanza ai sensi dell’art.87 del d.lgs. n.259/2003, protocollata il 10.5.2000, corredata della necessaria documentazione; a tale richiesta l’Amministrazione comunale opponeva però un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n.241/90, giusta nota prot. n.10725 dell’8.6.2007.

La società rispondeva a sua volta con raccomandata, anticipata via fax il

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