TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-08-14, n. 201409040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-08-14, n. 201409040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409040
Data del deposito : 14 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06623/2002 REG.RIC.

N. 09040/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06623/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6623 del 2002, proposto da:
az. agr. P L, A, F e G s.s., in persona del legale rappresentante P L, rappresentata e difesa dagli avv. M A, E E, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;

contro

Agea-Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura- e Ministero delle Politiche Agricole rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. E Z, Bianca Peagno, Tito Munari, Romano Morra, con domicilio eletto presso Romano Morra in Roma, piazza Borghese, 91 c/o Reg. Veneto;

per l'annullamento dei seguenti atti

-comunicazione Regione Veneto denominata “Regime comunitario quote latte comunicazione quantitativi di riferimento individuali periodo 2002/2003 e relativi allegati;

-D.M. 17/2/1998, D.M. n. 159 del 21 maggio 1999, D.M. 19 aprile 2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente – azienda agricola operante nel settore lattiero caseario, in qualità di produttrici di latte e destinatarie del prelievo supplementare - ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi al regime quote latte (comunicazione quantitativi di riferimento individuali periodo 2002/2003) deducendo una pluralità di vizi di carattere sia sostanziale sia strettamente formale.

Si sono costituite in giudizio sia l’Avvocatura Generale dello Stato (per conto di AGEA e Ministero Politiche Agricole) che la Regione Veneto per resistere al ricorso.

Con memoria depositata il 26 marzo 2014, preceduta da ampia produzione documentale datata 11 marzo 2014, l’azienda ricorrente ha chiesto:

-la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., per pregiudizialità del procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma R.G.N.R. 33068/2010;

-la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art 295 c.p.c. per impugnazione e sospensione giurisdizionale dei DD.MM. 17/2/1998 e n. 158 del 1999;

-il rinvio pregiudiziale, ex art. 234 del trattato CE, alla Corte di Giustizia per quanto argomentato nel ricorso introduttivo e nelle stesse memorie difensive;

-il rinvio alla Corte Costituzionale per accertare l’illegittimità costituzionale delle leggi n. 5 del 1998 (artt. 2, 3 e 4), n. 118 del 1999 (art. 1 commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 21) e n. 79 del 2000, art. 1 per contrasto con gli artt. 3, 4, 25, 40, 42, 97, 117, 118 e 24 della Costituzione;

formulando, in conclusione, istanze istruttorie e richiesta di C.T.U. nonché insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.

Il 29 marzo 2014, l’Avvocatura dello Stato ha depositato articolata memoria per conto di AGEA, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 30 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 74 del D.Lvo n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr

TAR

Lazio, sez.

II

Ter, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016;
Tar Lazio, sez. II ter, n. 4673 del 23 maggio 2012;
C.d.S. sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665) con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".

Sempre in via preliminare, per quanto riguarda le eccezione di sospensione del processo formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il Collegio – in disparte la tardività del deposito (art. 73 c.p.a.) - reputa che le stesse non possano essere accolte nella considerazione che le ragioni per le quali l’azienda chiede la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., il deferimento alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato CE nonché il rinvio alla Corte Costituzionale per accertare l’illegittimità costituzionale delle leggi n. 5 del 1998, n. 118 del 1999 e n. 79 del 2000 con gli articoli della Costituzione sopra indicati sono state già definite tutte con pronunce di rigetto (v. per tutte Tar Lazio, sez. II ter, n. 4673 del 23 maggio 2012).

Nel merito della vicenda, trattandosi di questioni analoghe affrontate con le sopra citate sentenze (le cui argomentazioni sono state, di recente, integrate nell'ambito di altre pronunce: v. Tar Lazio, sez. II ter n. 11376/2008, n. 10584/2010, n. 10588/2010, n. 5975/2011, n. 6184/2011;
n. 3805/2012, n. 4426/2012, n. 4718/2012;
26 maggio 2012, n. 4786 e 29 maggio 2012, n. 4866 nonché C.d.S. sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665;
C.d.S., sez. VI, 26 giugno 2006, n. 4081) e da ultimo, tutte le precedenti decisioni rese in argomento dalla Sezione nelle udienze tenutesi nel 2013 e nel 2014), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.

Il Collegio, tuttavia, ritiene opportuno svolgere le seguenti, ulteriori considerazioni nel merito della vicenda – ed a motivo della infondatezza delle rubricate censure - al fine di una più complessiva ed esaustiva trattazione della questione relativa al regime delle quote latte, anche con riferimento specifico al periodo in contestazione.

La rettifica dei quantitativi di riferimento individuali nonché il ricalcolo dei prelievi supplementari dovuti dai produttori in esubero, è stata ritenuta legittima, dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, anche dopo il termine di scadenza di ciascuna campagna lattiera (v. Tar Lazio, II ter n. 10584/2010;
n. 5975/2011;
sentenza 25 marzo 2004 C-480 della C.G.C.E.;
Corte Cost. sentenza n. 272/2005).

L’affidamento riposto nel mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto non appare meritevole di tutela siccome fondato su presupposti illegittimi rispetto alla fonte comunitaria, strumentali, invero, alla produzione di latte senza limiti nel tempo.

La questione relativa alla attendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera è stata affrontata in più occasioni dalla Sezione con le sentenze - tra le tante - sopra citate (cit.

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