TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2011-02-04, n. 201101044
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Testo completo
N. 01044/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02246/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2246 del 1995, proposto da Soc Lighea Immobiliare Sas di E C, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso D C in Roma, via C. Corvisieri, 46;
contro
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DEL PARERE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DEL 15.12.1994 CONTRARIO SULLA DOMANDA DI SANATORIA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il Cons. U R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame il ricorrente impugna il parere sfavorevole del Ministero dei Beni Culturali emesso ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di alcune costruzioni realizzate abusivamente su un terreno in Località Tor Tre Teste, sulla p.lla 429.
Il ricorso affidato ad un’unica rubrica, articolata in cinque profili di gravame relativi alla violazione della legge 1497/1939, dell’articolo 32 della legge n.47/1985, ed eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria, di motivazione, ed errore sui presupposti.
Si è costituito in giudizio il Ministero depositando alcuni atti del procedimento ed una memoria con cui ha confutato le tesi di controparte ed ha concluso per il rigetto.
Con memoria per la discussione la società ricorrente ha sottolineato le argomentazioni a sostegno dellai propria tesi.
Chiamata all'udienza pubblica del 17 novembre 2010, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
L’impugnato parere favorevole alla richiesta di sanatoria di un capannone metallico; di una tettoia e di un magazzino con copertura e lamiera inclinata e di un box in muratura a protezione di un pozzo, è affidato ad un duplice ordine di motivazioni:
a. il capannone per il quale la società ricorrente ha richiesto il condono in sanatoria è situatoa nell’ambito di 50 m della fascia di rispetto di edificabilità dalla linea dell’Acquedotto Alessandrino sul punto più alto del lato sud dello stesso; - interferisce con la visuale della linea dell’acquedotto medesimo, ostacolando completamente alla visuale del monumento nel maggior tratto in elevazione;- determina uno stato di degrado della fascia minima di rispetto;
b. le altre costruzioni, la veranda in alluminio e vetro sul lato più vicino alla linea dell’acquedotto, ed il locale “pozzo” ed un’ulteriore tettoia di lamiera non compresa nella richiesta di sanatoria interferirebbero sulla visuale prospettica dalla via Walter Tobagi.
L’unica rubrica di gravame è articolata in numerosi profili di gravame che tuttavia appare utile trattare unitariamente:
1. I primi quattro profili sono diretti a censurare il parere nella parte concernente il capannone.
____ 1.1. La società ricorrente lamenta la falsa applicazione delle norme di attuazione del PRG del comune di Roma che, all’articolo 16, punto 6, riserva una fascia di rispetto di 50 m, in quanto nella specie la distanza del capannone dall’acquedotto tutelato sarebbe stata di 60 m. . Ciò sarebbe dimostrato sia dalla mancata indicazione della distanza del capannone dall’acquedotto e sia dalla planimetria in scala;
____ 1.2. il parere favorevole sarebbe affetto da un difetto di motivazione in rapporto al tempo in cui è insorto il vincolo; la sanatoria avrebbe dovuto essere valutata sulla base della normativa urbanistica vigente al momento dell’abusiva realizzazione dell’opera, tenendo