TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2014-07-24, n. 201402034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2014-07-24, n. 201402034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201402034
Data del deposito : 24 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01776/2014 REG.RIC.

N. 02034/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01776/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2014, proposto da:
A L, rappresentata e difesa dall’avv. N S, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Piazza Lolli n. 15;

contro

- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
l’Università degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
- il Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell’Italia del Nord Orientale (CINECA), non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ruggero Piazza, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Ministeriale n. 5 febbraio 2014 n.85 avente ad oggetto “Modalità e contenuti delle prove di ammissione i corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014 - 2015";

- del bando di concorso di cui al Decreto n. 474/2014 dell'Università degli Studi di Palermo del Rettore dell'Ateneo di Palermo;

- dei verbali della Commissione di concorso e di eventuali sottocommissioni nonché delle disposizioni di concorso impartite nella parte in cui le stesse violino il principio dell'anonimato;

- degli atti dai quali si evince che la consegna dei plichi è avvenuta in relazione all'età anagrafica con violazione del principio dell'anonimato;

- degli atti dai quali si evince che la regolarità dei plichi è stata asseverata da candidate chiamate dai membri della commissione (o sottocommissione) per nome e cognome;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica che nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte , in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato sez.

II

14 ottobre 2013 n.4233 e del T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n.396;

- del documento consegnato alla ricorrente, dal quale risultava in corrispondenza del suo nominativo (A L ) il codice di accesso programmato riservato alla stessa per verificare la valutazione della sua prova e del modulo risposte;

- della graduatoria pubblicata in data 22 aprile 2014 secondo il codice identificativo dei candidati;

- della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015 del 12 maggio 2014 con indicazione del punteggio dei candidati, dalla quale la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile, e quindi non ammessa al Corso;

- della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015 del 20 maggio 2014 con indicazione dei posti assegnati dalla quale la ricorrente risulta non ammessa al Corso

- di ogni altro provvedimento connesso conseguente e presupposto;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015 con diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego dell'iscrizione;

Con condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, nonché ove occorra ed in via subordinata al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e per l’Università degli Studi di Palermo;

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;

Relatore il primo referendario dott.ssa M C;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, relativi alla graduatoria per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12 maggio 2014, nella parte in cui la predetta non risulta ammessa, lamentando, sotto vari profili, la violazione della regola dell’anonimato e del principio di segretezza della prova;
chiedendo l’accoglimento del ricorso con l’ammissione in soprannumero al predetto corso di laurea.

B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e l’Università degli Studi di Palermo, senza spiegare difese scritte.

C. – Alla camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014, il difensore delle resistenti amministrazioni ha eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma;
il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che, non essendo stati assegnati tutti i posti previsti, la ricorrente, ove vittoriosa, non risulterebbe ammessa in soprannumero.

Quindi, il Presidente del Collegio ha avvisato le parti presenti circa la possibilità che il giudizio fosse definito con sentenza in forma semplificata, e il ricorso è stato posto in decisione.

D. – Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione, formulata dall’Avvocatura dello Stato, di incompetenza del T.A.R. Sicilia, in favore del T.A.R. Lazio.

L’eccezione non merita accoglimento, atteso che, seppure è stata formalmente impugnata la graduatoria unica nazionale, la controversia trae origine da fatti locali e il ricorso tende non già al travolgimento della stessa, ma all’ammissione in soprannumero, espressamente richiesta dalla ricorrente per le sedi di Palermo e di Caltanissetta;
con conseguenti effetti diretti, ai sensi dell’art. 13, co. 1, cod. proc. amm., limitati al territorio di competenza del T.A.R. Sicilia.

E. – Nel merito, il ricorso è fondato.

La ricorrente si duole, tra i vari aspetti della denunciata violazione della regola dell’anonimato, sia dell’esposizione del documento di identità sul banco insieme alla scheda anagrafica;
sia, dell’apposizione, nella scheda quesiti, oltre che del codice a barre, anche del codice alfanumerico di identificazione.

Rileva il Collegio che, su una questione simile a quella oggetto della presente controversia, questa Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi in senso favorevole alla parte ricorrente con recente pronuncia - la cui motivazione si condivide - nella quale è stato rilevato che…” risulta dalla documentazione in atti che i candidati hanno dovuto compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test e l’hanno tenuta esposta sul banco accanto al documento di riconoscimento;

Ritenuto che dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell’alterazione dei risultati della prova;

Visti i principi di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, la violazione non irrilevante della regola dell’anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l’invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione;

Visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell’ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l’a.a. 2013-2014… ” (v. T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve, 14 gennaio 2014, n. 121;
in senso conforme: T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve 17 marzo 2014, n. 793, confermata in sede di appello cautelare da C.G.A., ord. n. 321/2014).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, ciascun modulo di risposta consegnato ai candidati recava, oltre al codice a barre, anche il codice alfanumerico identificativo di ogni candidato;
sicché, come recentemente statuito, “ si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate ” (Consiglio di Stato, parere n. 4233/2013 del 14.10.2013, emesso sull’affare n. 7690/2012;
nello stesso senso: T.A.R. Lazio, 18 luglio 2014, n. 7752).

La fondatezza della censura comporta - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi e tenuto conto dei precedenti, appena citati, resi da questa Sezione – che l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di che trattasi deve consistere nella ammissione della ricorrente, se necessario anche in soprannumero, al corso di laurea prescelto, per l’anno accademico 2014/2015.

F. – In conclusione, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto nei sensi appena indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente e facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, della predetta al corso di laurea prescelto, per l’a.a. 2014/2015.

G. – Per quanto attiene alle spese del giudizio, si ritiene che le stesse possano essere compensate tra le parti costituite, atteso che le resistenti amministrazioni non hanno prodotto difese scritte;
le stesse devono invece dichiararsi irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

H. – Ritiene, infine, il Collegio che la presente sentenza debba essere trasmessa alla Procura della Repubblica di Palermo per le valutazioni di competenza.

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