TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2011-02-24, n. 201100349
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N. 00349/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2011, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Giacomo Bonacchi in Firenze, via del Bobolino, 12;
contro
Questura di Pistoia in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della carta di soggiorno e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal Sig. M A in data 10/06/09 emesso dalla Questura di Pistoia il 29.10.2010 e notificato il 16/11/2010,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pistoia in Persona del Questore Pro Tempore e di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la conversione del rito e la decisione nel merito della causa con sentenza in forma semplificata e che a tali fini sono state sentite le parti costituite;
Ritenuto che nel ricorso il Myftari si duole del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di lungo periodo e di contestuale revoca del permesso di soggiorno, deducendo due motivi con i quali sostiene che la condanna subita per il periodo in cui sono avvenuti i fatti contestati, e quindi anteriormente alla riforma del codice penale del 2008 e alla stessa legge Bossi – Fini, non rientrerebbe fra quelle ostative al rilascio del permesso di soggiorno e quindi al rigetto automatico dell’istanza, ed inoltre che a volere ammettere la possibilità del rifiuto del permesso di lungo periodo sarebbero, invece, insussistenti i presupposti per il ritiro automatico del permesso ordinario, dovendo l’Amministrazione valutare il lungo periodo di permanenza nel territorio italiano e la situazione famigliare avendo ricongiunto la famiglia, nonché l’effettiva pericolosità dello straniero a fronte di un'unica condanna;
Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati posto che, sulla base degli accertamenti che hanno poi condotto al procedimento penale a carico del ricorrente e alla susseguente condanna, risulta che:
il Myftari per attestare la propria identità personale dal 24.11.2006 al 9.12.2008, data in cui ha richiesto la variazione anagrafica, si è reso responsabile dell’uso di un passaporto (identificato con Z 1694883 emesso il 23.12.2005) risultato falso e che anche falso è risultato il passaporto n. 1832484 emesso a nome di M A recante la data di nascita 1.12.1983 e usato dal 22.3.2001 al 24.11.2006;
il ricorrente è entrato in Italia il 22.3.2001 come minore, usufruendo indebitamente, in forza della documentazione falsa, della particolare normativa previste per l’ingresso e il soggiorno degli stessi, essendo in realtà a quella data maggiorenne in quanto in realtà nato, come successivamente emerso, il 6.6.1981;
Considerato, inoltre, che la moglie del medesimo, entrata in Italia regolarmente in virtù di un visto di ingresso per ricongiungimento famigliare con il ricorrente ha subito la revoca, in data 12.3.2009, del N.O. a tale ricongiungimento da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia e che ciò ha determinato la revoca del visto da parte dell’Ambasciata d’Italia a Tirana essendo stato accertato che il ricorrente aveva attestato di essere coniugato dal 1.9.2007, mentre dall’esame del certificato di matrimonio risultava che esso era avvenuto in realtà il 29.1.2008 (cfr. Relazione Questura di Pistoia del 29.1.2011 in atti);
Considerato che i comportamenti riguardanti l’uso di documenti falsi sono stati posti in essere in vigenza delle modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002 e dal dcr. lgs. n. 3 del 2007, donde appare corretta l’applicazione della normativa richiamata nel provvedimento impugnato rispetto al principio del “tempus regit actum”;
Considerato che il dcr. lgs 286 del 1998, come modificato dalla legge 189/02 e dal dcr. lgs 3/07, agli articoli 4, comma 2, e 9, comma 7, lett. a) prevede espressamente l’inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo conseguito fraudolentemente;
Considerato, pertanto, che il provvedimento impugnato costituisce atto vincolato per l’Amministrazione resistente, non potendo il ricorrente invocare l’applicazione del disposto dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo inerente l’obbligo della motivazione in ordine al lungo periodo di permanenza e al ricongiungimento famigliare, come pure fare riferimento al successivo art. 9 comma 4 in relazione alle condanne ostative ex artt. 380 e 381 anteriori alla modifica legislativa intervenuta in base al cit. decreto 3/07, avendo concorso al formarsi di tali eventi (il secondo peraltro venuto meno per la revoca del provvedimento di ricongiungimento) il comportamento fraudolento del ricorrente sanzionato penalmente con sentenza del Tribunale di Pistoia in data 1.3.2010 autonomamente ostativa al rilascio e/o rinnovo sia del permesso di soggiorno di lungo periodo sia del permesso di soggiorno ordinario;
Ritenuto, in conclusione, di respingere il ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;