TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2022-01-28, n. 202200246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2022-01-28, n. 202200246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200246
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 01680/2021 REG.RIC.

N. 00246/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01680/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 113 2021 90007973 09/000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all'azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 388.670,76 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000012002000 asseritamente notificata il 10 dicembre 2018 ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/98 e 1998/1999;

2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della sospensione cautelare dell’atto di intimazione impugnato, anche ai fini delle conseguenti procedure esecutive (pignoramenti);

considerato, in particolare, il pericolo di danno grave e irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente in considerazione della tipologia di azienda agricola condotta e in conseguenza dell’azione esecutiva per il recupero dell’importo indicato nell’atto gravato, e tenendo, altresì, conto della necessità di approfondire, nella appropriata sede di merito, le plurime questioni evidenziate in ricorso;

ritenuto, altresì, ai fini della completezza dell’istruttoria, di ordinare fin da subito alle Amministrazioni intimate, ognuna per la rispettiva competenza, di depositare, 90 giorni prima dell’udienza di merito come fissata in dispositivo, una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati;

ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio

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