TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-04-18, n. 201302054
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N. 02054/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00884/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 dell’anno 1997, proposto da:
Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L D L D M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
contro
Ministero delle Finanze – Direzione Compartimentale del Territorio per la Campania e Calabria – Sezione Staccata Demanio di Napoli;Ministero delle Finanze - Ufficio Tecnico Erariale di Napoli;Ministero delle Finanze – Ufficio Registro Bollo e Demanio di Napoli, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono per legge domiciliati, in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento del Ministero delle Finanze – Ufficio del registro Bollo e Demanio di Napoli prot. n. 1845 dell’8.5.1996, con cui si diffida l’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli a pagare entro gg. 30 le differenze dei canoni mensili a decorrere dall’1.1.1984 al 1991, determinati dall’U.T.E. di Napoli, giusta comunicazione della Direzione Compartimentale del Territorio per la Campania e Calabria - Sezione Staccata Demanio di Napoli n. 6685/94 del 14.3.1996;
b) del provvedimento del Ministero delle Finanze - Direzione Compartimentale del Territorio per la Campania e Calabria - Sezione Staccata Demanio di Napoli prot. n. 12837/96, con cui sono stati portati a conoscenza dell’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli i canoni mensili per gli anni 1992-1996, e si è autorizzato l’Ufficio del Registro Bollo e Demanio di Napoli a notificarli all’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli, sotto comminatoria della procedura esecutiva ex art. 69 D.P.R. 43/88;
c) per quanto occorrente, delle relazioni dell’U.T.E. di Napoli, delle circolari del Dipartimento del Territorio della Campania citate nei predetti provvedimenti e di ogni altro atto che abbia portato agli impugnati provvedimenti, o che sia, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero delle Finanze - Ufficio Tecnico Erariale di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato l’11 gennaio 1997 e depositato il successivo 13 febbraio, l’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli, premesso di essere organo periferico della Regione Campania (dotato di personalità giuridica e con bilancio interamente finanziato dalla Regione), nonché di essere concessionaria di alcuni locali (adibiti a sede dei propri uffici) siti nel Palazzo Reale di Napoli, occupati in forza di provvedimenti concessori a scadenza annuale, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, e segnatamente, unitamente atti presupposti, il provvedimento prot. n. 1845 dell’8.5.1996, con il quale l’Ufficio Registro Bollo e Demanio di Napoli, dopo aver modificato retroattivamente (a partire dagli anni 1985/85) in aumento il canone dovuto per l’utilizzo dei suddetti locali in concessione, l’ha diffidata a corrispondere entro gg. 30 le differenze (per oltre 600 milioni di lire) rispetto a quanto fino ad allora pagato per tale titolo, sotto comminatoria dell’esperimento della procedura coattiva di cui all’art. 69 D.P.R. 43/1988.
In particolare, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi a sostegno dell’impugnazione:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 co. III L. 537/1993 e 32 commi I, II e III L. 724/1994 – eccesso di potere per presupposto erroneo e difetto di motivazione;
II) violazione dell’art. 9 co. III L. 537/1993 – incompetenza:
III) eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione – violazione degli artt. 32 co. I L. 537/1993 e 5 co. VI D.L. 415/1995, conv. in L. 507/1995;
IV) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge.
In data 14 febbraio 1997 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero delle Finanze – U.T.E., in resistenza al proposto ricorso.
Con decreto n. 8626 del 4 aprile 2012 il ricorso è stato dichiarato perento, in applicazione del disposto di cui al co. 1 dell’art. 1 dell’allegato 3 del Decr. Leg.vo 104/2010;ma parte ricorrente, con apposita istanza presentata ai sensi del co. 2 del citato articolo e depositata in data 1 ottobre 2012 (nonché debitamente notificata alle controparti), ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione del ricorso, sull’assunto del permanere del proprio interesse alla trattazione della causa.
In data 21 dicembre 2012 parte ricorrente ha prodotto una memoria, con la quale, in via principale, ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.A., per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del G.O..
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto di gravame, nel presente giudizio, è (unitamente a quelli presupposti) l’atto con cui l’Ufficio Bollo e Demanio di Napoli, sull’assunto dell’avvenuta rideterminazione da parte dell’U.T.E. (a partire dall’anno 1984) delle indennità costituenti il canone mensile da corrispondersi dall’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli per l’utilizzo, in forza di concessione (come incontestato), di alcuni locali ubicati nel Palazzo reale di Napoli, ha diffidato tale ente regionale a pagare quanto dovuto per il citato titolo, entro il termine di gg. 30 dalla notifica dell’atto e sotto comminatoria di esperimento della procedura coattiva di cui all’art. 69 del D.P.R. 43/1988.
Così sommariamente delineato il thema decidendum , va preliminarmente valutata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stessa parte ricorrente nella memoria depositata in data 21.12.2012: eccezione che deve dirsi fondata.
Invero, trattandosi di giudizio riguardante una concessione di beni pubblici, viene applicazione l’art. 133 co. I lett. b del codice del processo amministrativo, costituente la riproduzione dell’art. 5 co. II L. 1034/1971 (il cui testo era stato dapprima sostituito dall’art. 7 L. 205/2000, e poi abrogato dall’art. 4 punto 10 dell’Allegato 4 al Decr. Leg.vo 104/2010), alla stregua del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. “ le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche ”.
Orbene, nella presente fattispecie risulta esservi controversia soltanto in ordine a quanto dovuto a titolo di canone concessorio (o, comunque, di corrispettivo) dall’attuale ricorrente, per cui, vertendo l’indagine su questioni meramente patrimoniali (senza alcun coinvolgimento di discrezionalità amministrativa o di poteri esercitati dalla P.A. procedente a tutela di interessi generali), la stessa risulta riservata alla giurisdizione del G.O. (cfr. Cass. SS.UU. n. 13903 del 24.6.2011;Cass. SS.UU. n. 6744 del 31.3.2005;Cons. di Stato sez. VI, n. 206 del 19.1.2012).
Va soggiunto che alla medesima conclusione dovrebbe pervenirsi anche qualora la somma in contestazione riguardasse non un canone concessorio, bensì un indennizzo per abusiva occupazione di bene demaniale (qualora, cessato il regolare rapporto concessorio, lo stato di occupazione del bene permanga in assenza di titolo): in tal senso si è, infatti, univocamente pronunziata la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Liguria n. 811 del 23.5.2011;T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 294 del 30.4.2009;T.A.R. Toscana n. 325 del 7.2.2006).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo.
La definizione in rito del giudizio rende opportuno compensare le relative spese tra le parti costituite.