TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-01-19, n. 202100770
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00770/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08190/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8190 del 2020, proposto da
Si.Na.P. - Sindacato Nazionale Pensionati, Sal.Pi. - Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati ed Imprenditori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Ambrosino, Gabriele Rinaldi, Diego Improta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Ambrosino in Napoli, via Paolo della Valle Nn. 32/44;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
a) della Nota prot. m_lps.36.regitro ufficiale.U.0009629.12-08-2020del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, notificata al SI.NA.P. in data 12.8.2020 a mezzo pec;
b) della Nota prot. m_lps.36.regitro ufficiale.U.0010076.07-09-2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, notificata al SI.NA.P. in data 7.9.2020 a mezzo pec;
c) di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, ad essi preordinato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di causa.
In data 30 luglio 2020, i legali rappresentanti del Sindacato Nazionale Pensionati (SI.NA.P) e del Sindacato Autonomo Lavoratori (SA) hanno presentato domanda di costituzione e riconoscimento dell’Ente “ Patronato PI ” ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Il Ministero del lavoro ha rigettato l’istanza comunicando alle predette Associazioni, in data 12 agosto 2020, che: “ dall’esame dell’atto costitutivo del AP, si deve rilevare preliminarmente la mancata sussistenza del requisito fissato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della citata legge n. 152 del 2001 nel testo attualmente vigente: la medesima organizzazione sindacale, infatti, essendosi costituita nel 2014 non risulta costituita da almeno 8 anni in maniera continuativa, come richiesto da tale norma. Pertanto l’istanza di costituzione e riconoscimento del Patronato in esame presentata, al fine di una promozione congiunta, dalle Associazioni AP e SA non può avere ulteriore corso ”.
Il Sindacato con nota del 25 agosto 2020 ha riscontrato detto diniego, evidenziando che l’attuale normativa richiede una “ anzianità operativa ” di tre anni in capo all’associazione nazionale di lavoratori