TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-12-27, n. 202113546
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Pubblicato il 27/12/2021
N. 13546/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03835/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3835 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C R, F C, C L, W Mzon, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
“a) della graduatoria per la formazione del quadro normale di avanzamento a scelta al grado di Generale di divisione in s.p.e. della Guardia di Finanza per l'anno 2012 stilata dalla Commissione superiore di avanzamento (C.S.A.), di cui all'art. 14 del D.lgs. 19.03.2001, n. 69, conosciuta in data 6.03.2012, e di tutti gli atti redatti nel corso delle relative operazioni di valutazione, ivi comprese le schede di valutazione del ricorrente e di tutti gli ufficiali che lo precedono in graduatoria, nella parte in cui il ricorrente, seppure giudicato idoneo all'avanzamento, è stato collocato al 5° posto (su 31 scrutinati) della graduatoria medesima, con punti 28,97, in posizione non utile per l'avanzamento (all. 1 e 2);b) della nota del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ufficiali prot. n. 0037311/12 del 7.02.2012 e della pedissequa nota del Comando Interregionale dell'Italia centro-settentrionale della Guardia di Finanza, Ufficio Personale e AA.GG. prot. n. 0073120/12 del 21.02.2012 – entrambe partecipate al ricorrente in data 6.03.2012 - a mezzo delle quali sono stati comunicati al Gen. M l'inserimento nella graduatoria di cui alla lettera a) che precede ed il punteggio a tal fine conseguito (all. 3, 4 e 5);c) del provvedimento ministeriale di approvazione della graduatoria di cui alla lettera a), di estremi e data sconosciuti;d) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ivi incluso l'atto, allo stato non conosciuto, con il quale la C.S.A. ha definito, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 266 del 27.11.2007, i criteri da seguire per l'espressione del giudizio di idoneità di ciascun candidato e per l'attribuzione dei relativi punteggi di merito;nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente all'avanzamento al grado di Generale di divisione della Guardia di Finanza in s.p.e.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente espone di aver partecipato all’avanzamento a scelta al grado di Generale di divisione della Guardia di Finanza in s.p.e. per l’anno 2012 e, con il ricorso introduttivo, impugna gli esiti del relativi procedimento.
Espone in fatto che, all’esito del giudizio, la Commissione di Avanzamento gli attribuiva un punteggio di 28,97, collocandolo al 5 posto della graduatoria (le posizioni utili per il conseguimento del grado erano 4), dopo i colleghi Ufficiali Generali di Brigata C R (al 1° posto con punti 29,03), F C (al 2° posto con punti 29,01), C L (al 3° posto con punti 28,99) e W Mzon, quest’ultimo con un punteggio pari a quello totalizzato dal ricorrente e collocato al 4° posto solo per la maggiore anzianità di servizio vantata.
Con il ricorso introduttivo lamenta che la Commissione di Avanzamento avrebbe svalutato le “eccezionali” qualifiche ininterrottamente ad egli attribuite nella documentazione caratteristica, in esito all’applicazione di criteri restrittivi rispetto a quelli utilizzati nei confronti degli altri Ufficiali che lo precedono in graduatoria ed anche considerando che, in precedenza, quando il Generale M si era confrontato con i colleghi, aveva ottenuto sempre una collocazione migliore.
Più precisamente, nel ricorso – dopo una breve premessa ricostruttiva del quadro normativo che governa l’avanzamento di grado degli Ufficiali – riepiloga ed espone, sulla base della documentazione matricolare, la “Carriera svolta” (2.1), i “Comandi ed incarichi ricoperti” (2.2), le “Ricompense, onorificenze e decorazioni” (2.3), i “Titoli culturali” (2.4), gli “Incarichi accademici” (2.5), le “Pubblicazioni” (2.6), la “Documentazione caratteristica” (2.7).
Con il primo motivo di ricorso (“ violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e ss. del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69, violazione degli artt. 4 e ss. del DM 29.11.2007,n.266, violazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento ”), si duole che la propria scheda valutativa, redatta dalla Commissione di Avanzamento ai sensi dell’art. 14, comma 4, del DM n. 266/07, reca aggettivazioni deteriori rispetto a quelle riportate dal ricorrente nella propria documentazione caratteristica e personale, non solo nel grado di Generale di Brigata, ma ininterrottamente negli ultimi 20 anni di carriera (le qualità “motivazione al lavoro”, “attitudine ad assumere incarichi del grado superiore” e “rendimento nei corsi”, per le quali aveva riportato nella documentazione caratteristica i giudizi di “ eccezionale ” quanto alle prime due ed “ ottimo profitto ” per l’ultima, nella scheda valutativa della CSA sono definite, rispettivamente, come “ eccellente ”, “ elevatissima ” e “ profitto apprezzabile ”;la massima aggettivazione veniva poi riportate quanto ad altri numerosi elementi di giudizio, come “portamento e decoro”, “qualità morali e di carattere”, “qualità professionali” e “tendenza di carriera”, per le quali, invece, nella scheda della CSA divenivano – le prime due- “ eccellenti ”, la terza “ livello eccellente ” e l’ultima “ brillante ”).
Sarebbero stati pretermessi anche i “brillantissimi e lusinghieri” giudizi formulati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, fatti propri dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, come espressi nella documentazione caratteristica del Gen. M.
Con un secondo capo di ricorso, il giudizio valutativo viene contestato nel raffronto con quello ottenuto dai colleghi Ufficiali, che lo avrebbero immotivatamente “scavalcato” rispetto a precedenti valutazioni nelle quali egli aveva ottenuto più favorevoli giudizi.
Più precisamente, nella valutazione del 2001, finalizzata alla promozione al grado di Colonnello, il ricorrente si confrontava con l’allora parigrado M (di un anno più anziano), conseguendo una collocazione ex aequo in graduatoria (4° posto);nelle valutazioni a Generale di divisione per gli anni 2010 e 2011, il Gen. M si collocava in graduatoria in posizione anteriore a quella del collega M (graduatoria del 2010: 6° posto il ricorrente ed 8° posto il controinteressato;graduatoria del 2011: 6° posto il ricorrente e 7° posto il controinteressato).
Non risultando, per tabulas , flessioni alcune nel rendimento del ricorrente, che al contrario, negli anni intercorsi tra uno scrutinio e l’altro, acquisiva nuovi ed ulteriori titoli, conseguendo massime qualifiche in sede di valutazione caratteristica, lo “scavalcamento” sarebbe illegittimo ed immotivato, per violazione del principio di continuità logica delle valutazioni.
Sotto altro profilo, il ricorrente rileva di non essersi mai in precedenza confrontato con i colleghi C e L (2° e 3° posto della graduatoria), i quali tuttavia, pur essendo di un anno meno anziani del ricorrente, risultano promossi Generali di Brigata due anni dopo quest’ultimo (sono quindi più giovani nell’anzianità specifica di grado);il collega R (1° posto), pur essendo pari corso del ricorrente fu promosso al grado di Colonnello e Generale di Brigata un anno dopo.
La collocazione al 5° posto della graduatoria di avanzamento del 2012 sarebbe vieppiù illegittima in considerazione dei numerosi incarichi ottenuti dal ricorrente e che enumera puntualmente in ricorso.
Sulla base di tali premesse, chiede l’accertamento del diritto ad ottenere l’avanzamento al grado di Generale di divisione della Guardia di Finanza e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Con motivi aggiunti, il ricorrente propone ulteriori ragioni di doglianza avverso l’esito della graduatoria, allegando l’intervenuta assoluzione in sede penale da una imputazione di reato che era stata formulata a suo carico e che assume aver influenzato a suo danno la Commissione di Avanzamento.
Secondo articolati profili attinenti ai presupposti in fatto degli accadimenti per i quali era stato rinviato a giudizio, espone che una parte dei componenti della predetta Commissione avrebbe versato in una condizione di “conflitto di interessi”, in quanto avrebbe tratto vantaggio dallo sminuire le valutazioni caratteristiche del ricorrente.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti, eccependo, con propria memoria, quanto segue.
L’Avvocatura premette una diffusa disamina degli orientamenti di giurisprudenza, secondo la quale i giudizi di avanzamento degli ufficiali sono soggetti al sindacato di legittimità soltanto entro limiti estremamente ristretti, segnati dalla necessità di rispettare la sottile linea di demarcazione e discrimine tra il giudizio di legittimità e la valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente all’apprezzamento della Commissione Superiore di Avanzamento;con particolare riferimento alla discrepanza tra il profilo di carriera e la valutazione del concorrente ai fini del giudizio di avanzamento degli ufficiali, sarebbe possibile cogliere sintomi di tale vizio - molto difficile, peraltro, da verificare in concreto - unicamente nei casi in cui emerga un livello macroscopicamente eccezionale dei precedenti di carriera dell’ufficiale esaminato, tale da evidenziare ictu oculi l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato;l’accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto presuppone l’eccezionalità dell’ufficiale del Corpo, l’ottimalità dei precedenti di carriera (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, primo posto nei corsi basici, di applicazione e in quelli successivi di aggiornamento professionale, assenza di qualsiasi menda o attenuazione di rendimento e così via).
Nel merito delle censure in “senso assoluto”, l’Avvocatura si sofferma sui precedenti di carriera del ricorrente, evidenziandone le flessioni che, a giudizio dell’Amministrazione, ne avrebbero giustificato il giudizio nella scheda impugnata (giudizi con qualifica non apicale nelle prime valutazioni e fino a tutto il 1983;giudizi apicali successivamente, ma con giudizi analitici non apicali in talune “voci interne” delle schede valutative;non ha mai conseguito, durante tutto l’arco della sua carriera, la massima aggettivazione per le voci interne “Capacità di sintesi” e “Capacità di ideazione”);rileva poi l’Avvocatura che il ricorrente otteneva l’abbinamento di massima qualifica “eccellente” con note di “elogio/apprezzamento in modo definitivo dal 10 agosto 1987 nel grado di Capitano;attestazioni di “lode”, abbinate alla massima qualifica nella scheda valutativa nel periodo 20.12.1996 – 17.06.1997 (a 14 anni dall’immissione in servizio, nel grado di Tenente Colonnello).
Rileva, poi, l’Avvocatura che i giudizi formulati dai membri della C.S.A. nel corso delle attività collegiali non possono - in nessun modo e in nessun caso - essere ritenuti comparabili con quelli attribuiti in sede di redazione della documentazione caratteristica, in quanto diversa è la normativa di riferimento nonché il periodo oggetto di valutazione, ma soprattutto difforme è l’elemento teleologico sotteso alla formulazione degli stessi (strumentali ai fini della valutazione dell’ufficiale per la promozione al grado superiore quelle della Commissione;quelle dei superiori gerarchici, finalizzate ad evidenziare le qualità di un servizio prestato in un determinato e limitato arco temporale).
Pertanto, secondo l’Avvocatura, nel curriculum dell’interessato, per quanto di pregio, non si rinvenirebbero quei necessari requisiti di assoluta ed immediata eccezionalità che supportino la censura di inadeguatezza del punteggio: la valutazione dei riconoscimenti di ordine morale sarebbe oggetto di un apprezzamento della CSA, unico Organo competente a giudicarne la valenza;quanto alle onorificenze, la CSA si è vincolata a dare rilevanza “alle ricompense al valore, ferma restando la preminenza di quelle al Valor Militare” (par.